Persistendo la situazione di emergenza sanitaria date, termini e scadenze, sono suscettibili di ulteriori modifiche in base ai prossimi provvedimenti che verranno pubblicati.
Coronavirus: le novità per le multe stradali
Dopo la pubblicazione del decreto del 9 marzo 2020 (Decreto Io resto a casa) da parte del governo, causa Coronavirus, il Ministero dell’Interno ha pubblicato una prima circolare del 13 marzo 2020, con la quale ha impartito delle disposizioni relativamente ai verbali relativi al codice della strada.
E’ stata in particolare disposta su tutto il territorio nazionale, la sospensione dei termini di notifica dei verbali. La sospensione è stata inizialmente prevista dal 10 marzo al 3 aprile 2020 (per i comuni dell’intero territorio nazionale) periodo entro il quale sono automaticamente sospesi i termini di notificazione (90 giorni) dei processi verbali al Codice della Strada e leggi collegate, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione dei ricorsi giurisdizionali.
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Per le multe già notificate o che lo saranno nel periodo di sospensione (perché nel frattempo già inviate), sono stati congelati i termini di pagamento delle sanzioni in misura ridotta (60 giorni dalla notifica) e di presentazione dei ricorsi al giudice di pace (30 giorni dalla notifica) e al Prefetto (60 giorni).
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Una successiva circolare del Dipartimento di sicurezza del Ministero dell’Interno del 3 aprile 2020, a seguito della pubblicazione del DPCM del 1° aprile 2020, ha esteso dal 4 aprile e fino al 13 aprile 2020, la sospensione dei termini di notificazione dei verbali del codice della strada e leggi collegate, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, e di svolgimento dell’attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali.
La sospensione dei termini è da intendersi dal 22 febbraio 2020 per i residenti aventi sede operativa o esercitanti la propria attività lavorativa nei comuni di cui all’allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020. Vale a partire dal 10 marzo 2020, per i residenti aventi sede operativa o esercitando la propria attività nell’intero territorio nazionale.
NOTA BENE. Relativamente alla suddetta sospensione, attualmente non sono state rese note ulteriori prolungamenti, questi potrebbero arrivare con la pubblicazione di futuri provvedimenti o circolari ministeriali. Il ministero dell’Interno “Si fa riserva di comunicazione di eventuali proroghe o abrogazione dei provvedimenti di sospensione”.
Pagamento cartelle e multe stradali: riduzioni entro 30 giorni
Relativamente alle violazioni del Codice della strada, (somme di cui all’art. 202, comma 2 del D.Lgs n.285 del 30 aprile 1992) ricevute durante l’emergenza Coronavirus, vi è una importante disposizione che prevede in via eccezionale e transitoria, la possibilità di pagare con la riduzione del 30% entro 30 giorni al posto dei 5 ordinari.
Quindi non più riduzione entro 5 giorni dalla multa, ma entro 30 giorni.
Tale disposizione viene prevista dall’articolo 108 (comma 2) del decreto “Cura Italia” (D.L. 18/2020) il quale nello specifico ha disposto, per le sopra citate violazioni, che il pagamento delle somme previste, contestate direttamente al trasgressore o notificate dal 17 marzo al 31 maggio 2020, potrà essere effettuato con la riduzione del 30% per un periodo più lungo, ovvero per 30 giorni dalla contestazione o notificazione delle violazione. (Il conteggio dei 30 giorni è inoltre sospeso dal 10 marzo fino al 13 aprile salvo proroghe).
> Coronavirus: proroga validità patente e abilitazioni guida <
La misura potrà essere estesa con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri qualora siano previsti ulteriori termini di durata delle misure restrittive.
L’estensione a 30 giorni del periodo in cui è possibile pagare la multa con la riduzione del 30%, non sembra si applichi ai verbali che prevedono la sanzione accessoria della sospensione della patente o della confisca del veicolo.
Sospensione dei procedimenti amministrativi
Il decreto n. 23 del 8 aprile 2020, all’articolo 37 dispone l’estensione al 15 maggio 2020 della sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi, precedentemente fissata dal dall’articolo 103 (comma 1) decreto 18/2020 al 15 aprile 2020.
A seguito di questa disposizione, sono sospesi per il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020 tutti i termini, ivi inclusi quelli perentori, relativi a procedimenti amministrativi, su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020, o iniziati successivamente a tale data.
Rimane confermato che i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.
> Decreto liquidità: proroghe e sospensioni operative. La Guida <
Modalità delle notifiche a mezzo posta
Per il periodo che va dal 17 marzo al 30 giugno, il decreto 18/2020, ha previsto, per il recapito di raccomandate, posta assicurata e notifiche a mezzo posta (comprese pertanto le notifiche di eventuali multe e di atti giudiziari) una disciplina temporanea, che autorizza i postini a effettuare la consegna citofonando al destinatario, avvisandolo del recapito, firmando la cartolina di ritorno e lasciando il plico nella cassetta delle lettere o in un altro luogo, presso lo stesso indirizzo, indicato dal destinatario. Questo per evitare qualsiasi inopportuno contatto tra postino e destinatario.
Per tale motivo gli invii in contrassegno o con consegna a mani proprie sono depositati esclusivamente presso gli uffici postali, previo rilascio dell’avviso di giacenza i cui termini sono estesi per gli invii raccomandati e assicurati da 30 a 60 giorni.
Notifica delle cartelle esattoriali
Il decreto “Cura Italia” ha inoltre sospeso anche i termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di addebito, in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020.
I pagamenti dovranno poi essere effettuati entro il 30 giugno 2020, e fino alla stessa data sono sospese le attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione che possono riguardare anche il mancato pagamento di multe stradali o del bollo auto.
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La decretazione emergenziale relativa alla sospensione dei termini e delle udienze processuali ha comportato spaesamento in seno all’ordine forense, circa le attività espletabili, la gestione delle urgenze e degli atti in scadenza, nonché la prosecuzione dei procedimenti.Pur nella consapevolezza dell’indefinito numero di interrogativi che possono derivare dall’applicazione pratica della norma di cui all’art. 83 d.l. 18/2020 nei diversi procedimenti civili, col presente lavoro si è cercato di fornire una risposta in merito ai quesiti più frequenti.Roberto Di NapoliAvvocato in Roma, abilitato al patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni Superiori. Esercita la professione forense prevalentemente in controversie a tutela degli utenti bancari e del consumatore. È autore di vari “suggerimenti per emendamenti” al disegno di legge (S307) di modifica della disciplina sui benefici alle vittime di usura ed estorsione, alcuni dei quali recepiti nella legge 3/2012. È titolare del proprio blog www.robertodinapoli.it.
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