Lo stop o lo slittamento delle nuove scadenze fiscali e tributarie è stato deciso a causa del protrarsi dall’emergenza da coronavirus, e il provvedimento ha stabilito che i versamenti fiscali e contributivi in scadenza il 16 marzo e già prorogati al 20, slittano ora al 16 aprile.
A riguardo, l’Agenzia delle entrate ha pubblicato un vademecum, in cui riassume le varie disposizioni contenute del Decreto n. 23/2020 in tema di accesso al credito e adempimenti fiscali, amministrativi e processuali.
>> Tutte le scadenze Fiscali di Aprile 2020 <<
Sospensione versamenti per imprese e lavoratori autonomi
Sospensione versamenti in autoliquidazione di:
- ritenute alla fonte e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale sui redditi da lavoro dipendente e assimilati;
- IVA.
Sospensione versamenti contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria.
L’articolo 18 del Decreto liquidità prevede che per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, e ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 9 aprile 2020 è prevista la sospensione dei versamenti nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi:
- a ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale;
- all’IVA.
Questo purché:
- per aprile 2020, questi contribuenti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del 2019;
- per maggio 2020, questi contribuenti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019.
Per i soggetti con domicilio o sede nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, la sospensione dei versamenti IVA si applica a prescindere dall’ammontare dell’anno precedente di ricavi e compensi.
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I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:
- in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o
- con rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.
Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo
L’articolo 19 stabilisce che, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale oppure operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400 mila euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 non sono assoggettati alle ritenute d’acconto
Le ritenute non operate devono essere versate, senza applicazione di sanzioni e interessi:
- in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o
- mediante rateizzazione fino a 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio.
Riduzione acconti Irpef, Ires, irap
All’articolo 20 è poi stabilito che non sono dovuti interessi e sanzioni nel caso in cui gli acconti IRPEF, IRES e IRAP versati con il c.d. metodo previsionale, ossia in base all’imposta che si presume dovuta per il periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, risultano almeno pari all’80% della somma effettivamente dovuta a titolo di acconto.
Proroga Certificazione unica 2020
L’articolo 24 stabilisce la non applicazione delle sanzioni per la tardiva trasmissione all’Agenzia delle entrate e consegna ai lavoratori dipendenti, assimilati e autonomi) delle Certificazioni Uniche 2020. Questo vale se l’adempimento è effettuato entro il 30 aprile 2020.
Pertanto:
- i sostituti d’imposta hanno più tempo per adempiere ai propri obblighi;
- i percipienti e i soggetti che prestano assistenza fiscale possono disporre della documentazione necessaria per la presentazione della dichiarazione dei redditi ed ottenere gli eventual rimborsi di imposte