Contributi pensione: Cos’è e come si calcola la totalizzazione

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Come accade sempre più spesso, i lavoratori sono chiamati a riunire i contributi pensione versati in diverse gestioni previdenziali per raggiungere i requisiti minimi per accedere alla pensione di vecchiaia o alla pensione anticipata. Infatti, pretendere che un impiegato o un operaio faccia sempre lo stesso tipo di lavoro per tantissimi anni, quasi non esiste più, ed ecco che negli anni precedenti al pensionamento si presenta il problema di come ricongiungere le quote di contributi versati nelle diverse gestioni previdenziali. Si pensi ad esempio a un impiegato nel settore privato che dopo svariati anni di servizio decide di aprirsi un negozio ed iscriversi alla Gestione commercianti dell’INPS.

Come riunire i contribuiti versati tanti anni fa all’INPS con quelli attualmente versati nella Gestione commercianti? Ebbene, il nostro sistema previdenziale prevede in favore dei lavoratori che hanno avuto una carriera lavorativa discontinua, degli strumenti in grado di riunire i contributi versati in diverse gestioni previdenziali: stiamo parlando della “totalizzazione”, che insieme alla ricongiunzione e al cumulo rappresentano i tre istituti ai quali è possibile ricorrere in tali casi. Ma facciamo un passo indietro e vediamo nel dettaglio come riunire i contributi pensione nel caso della totalizzazione.

Totalizzazione dei contributi pensione: che cos’è?

Il metodo della totalizzazione, disciplinato dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, permette a tutti i lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti, che hanno versato contributi in diverse casse, gestioni o fondi previdenziali, di acquisire il diritto a un’unica pensione di vecchiaia, anzianità, inabilità e ai superstiti.

A differenza della ricongiunzione, che è onerosa, la totalizzazione è completamente gratuita.

Con questo sistema il lavoratore mantiene le quote contributive presso le rispettive Casse previdenziali, poiché non si verifica un passaggio di contribuzione. In sostanza, all’atto del pensionamento è possibile unificare tutti i periodi contributivi, se non coincidenti, in modo gratuito ed ottenere l’erogazione di una pensione che rappresenta la somma dei trattamenti di competenza di ciascun ente previdenziale.

Totalizzazione dei contributi pensione: come si calcola?

Abbiamo appena affermato che la ricongiunzione dei contributi è gratuita, ma il prezzo da pagare è un altro: chi intendesse avvalersi della totalizzazione ha lo svantaggio di vedersi calcolata l’intera pensione con il metodo contributivo a prescindere dall’epoca in cui sono stati versati i contributi.

Totalizzazione dei contributi: quali sono le condizioni?

La totalizzazione può essere richiesta a condizione che il lavoratore:

  • non sia già titolare di una pensione diretta erogata da una delle gestioni destinatarie della normativa della totalizzazione;
  • non abbia richiesto e accettato la ricongiunzione dei periodi assicurativi (legge 29/1979 e legge 45/1990) in data successiva al 3 marzo 2006.

Quanto all’età anagrafica e contributiva da possedere, occorre rifarsi alla legge che prevede:

  • 65 anni e 7 mesi di età e 20 anni di contributi per la pensione di vecchiaia.
  • 40 anni e 7 mesi di contributi a prescindere dall’età anagrafica per la pensione anticipata.

Tuttavia, nel primo caso, la pensione viene differita di ulteriori 18 mesi per via della finestra mobile, e di 21 mesi nel caso della pensione anticipata.

Totalizzazione dei contributi: come fare?

La domanda di totalizzazione deve essere presentata all’ente pensionistico di ultima iscrizione. Nella domanda devono essere indicati tutti gli enti presso i quali il lavoratore ha contribuito. Mentre il pagamento è effettuato dall’INPS che riceve, ogni mese, la provvista pro quota dalle gestioni coinvolte.

Totalizzazione dei contributi: aspetti particolari

Si precisa infine che sulle pensioni liquidate in regime di totalizzazione:

  • è prevista la normale tassazione IRPEF come per gli tutti gli altri trattamenti pensionistici derivanti da contributi;
  • si applicano gli aumenti a titolo di rivalutazione automatica delle pensioni con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato, sulla base delle disposizioni di legge vigenti e con onere a carico delle gestioni interessate;
  • è prevista la concessione dei trattamenti di famiglia;
  • si applicano eventuali trattenute sindacali;
  • non si operano le trattenute per redditi da lavoro dipendente o autonomo;
  • non si riconosce l’integrazione al trattamento minimo;
  • sono concesse le maggiorazioni sociali purché tra le “quote” che compongono la pensione ve ne sia almeno una a carico delle gestioni per le quali è previsto tale beneficio, in presenza delle richieste condizioni reddituali.

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