Il periodo di assenza di trenta giorni indennizzato dall’INPS è riconosciuto a lavoratori dipendenti del settore privato, lavoratori autonomi ed iscritti alla Gestione separata, genitori di figli di età non superiore a dodici anni.
Rientrano nella platea dei beneficiari anche i dipendenti pubblici, per i quali la gestione del congedo è interamente a carico dell’amministrazione di appartenenza.
Il periodo di assenza è riconosciuto a patto che l’altro genitore:
- Non sia disoccupato o non lavoratore;
- Percettore di forme di sostegno al reddito (ammortizzatori sociali);
- Non fruisca contemporaneamente del congedo straordinario.
Dopo l’introduzione disposta dal Decreto “Cura Italia” (Decreto legge n. 18/2020) la normativa è intervenuta (Decreto “Rilancio”, D.l. n. 34/2020) estendendo il periodo di fruizione (trenta giorni rispetto ai precedenti quindici) e posticipando la scadenza dal 3 maggio al 31 luglio 2020.
Come anticipato, in sede di conversione in legge (L. n. 77/2020) del Decreto “Rilancio” viene concessa la possibilità di fruire del congedo in modalità oraria e sino al 31 agosto 2020. Confermate le altre disposizioni e modifiche.
Sulle novità in tema di congedo straordinario è intervenuta l’INPS fornendo le necessarie indicazioni operative dapprima con il messaggio n. 3105 dell’11 agosto 2020 e successivamente con la circolare n. 99 del 3 settembre 2020.
Analizziamo le modifiche in dettaglio alla luce anche dei chiarimenti dell’Istituto.
>> Decreto Rilancio 2020: tutte le novità e misure confermate
Congedo parentale Covid: fruizione fino al 31 agosto 2020
In sede di conversione in legge del Decreto “Rilancio” è stata prevista la possibilità di fruire del congedo straordinario per COVID-19 fino al 31 agosto 2020, rispetto al precedente termine del 31 luglio 2020.
Durata del Congedo parentale Covid
Il congedo straordinario COVID-19 resta confermato nel suo limite di durata massima di trenta giorni, innalzati dal Decreto “Rilancio” rispetto ai precedenti quindici, calcolati con riferimento a entrambi i genitori, prendendo in considerazione tutti i figli e non per ciascuno di essi.
Inoltre, i periodi di assenza devono essere fruiti in maniera alternata dai genitori lavoratori conviventi.
Fruizione a ore del Congedo parentale Covid
Altra novità introdotta in sede di conversione è la possibilità, esclusivamente per i lavoratori dipendenti del settore privato, di usufruire del congedo in modalità oraria per periodi decorrenti dal 19 luglio 2020.
La fruizione oraria, ricorda l’INPS nella circolare n. 99, non si estende agli altri beneficiari del congedo, nello specifico lavoratori autonomi e iscritti alla Gestione separata.
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Quadro sinottico Decreti Covid-19 – eBook
Decreti “Cura Italia”, “Liquidità” e “Rilancio”, questi i nomi con cui sono stati battezzati i tre provvedimenti principali, tralasciando i vari Dpcm, assunti dal Governo, nel periodo dell’emergenza epidemiologica Covid-19.In realtà, nonostante le diverse terminologie, tutti i tre decreti contengono misure dirette a fronteggiare l’emergenza, con disposizioni per il sostegno di imprese, lavoratori e famiglie, ma giudicate insufficienti a contrastare gli effetti economici, non solo immediati, dell’epidemia; l’appunto viene rivolto soprattutto, in una visione strutturale e strategica, al decreto Rilancio. I decreti sono inoltre accomunati:- dall’incertezza del percorso di conversione in legge: fin dai giorni successivi alla loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, si è prodotto un flusso di emendamenti che ha dato un senso di provvisorietà alle disposizioni appena emanate. Alla data di stampa del presente ebook è in corso di conversione il decreto di Rilancio con previsione di rilevati modifiche;- dall’inefficacia di molte misure in assenza dei relativi provvedimenti attuativi. Sono 165 i decreti attuativi previsti e ad oggi ne risultano emanati circa il 20%;- dalla tecnica redazionale che rende la lettura un percorso ad ostacoli tra incroci, rimandi, eccezioni, esclusioni, richiami a catena a normative nazionali ed europee, con termini non sempre coerenti e provvedimenti che si sovrappongono; – dal moltiplicarsi di circolari, comunicati e messaggi di Agenzia entrate, Inps e associazioni di riferimento (ABI, Confindustria, ecc.), spesso necessarie, ma che hanno richiesto un’incessante attenzione.In questo contesto, studio verna ha ritenuto utile produrre delle tabelle di sintesi che potessero essere d’ausilio per avere un quadro d’insieme, semplificare la comprensione delle diverse misure ed individuare, da parte dei vari operatori, i provvedimenti di specifico interesse, pur essendo il percorso legislativo, attuativo ed interpretativo, ancora ancora tutt’altro che concluso.In questa seconda edizione, sono evidenziate in rosso le modifiche intervenute per effetto principalmente della legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del decreto Rilancio, nonché dei diversi provvedimenti attuativi e della prassi ufficiale.Studio Verna Società ProfessionaleLo Studio Verna Società Professionale, costituitasi nel 1973, è la più antica società semplice professionale ed offre consulenza ed assistenza economico-giuridica a Milano, con studi anche a Roma e Busto Arsizio. Persegue una politica di qualità fondata su etica, competenza e specializzazione. I suoi soci hanno pubblicato oltre un centinaio di libri ed articoli in materia contabile, societaria, concorsuale e tributaria, oltre un manuale di gestione della qualità per studi professionali.
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Domanda di congedo parentale Covid a ore
Al pari del congedo giornaliero anche per quello in modalità oraria è necessario presentare apposita domanda telematica all’INPS:
- In autonomia se in possesso delle credenziali PIN, SPID, CIE o CNS;
- Chiamando il Contact center dell’Istituto;
- Avvalendosi di patronati e intermediari abilitati.
All’interno del portale INPS si dovrà accedere alla sezione relativa al congedo parentale ad ore ordinario e, successivamente, accedere alla sottosezione “COVID-19”. Qui sarà necessario indicare:
- Il numero di giorni di congedo “COVID-19” che si intende fruire in modalità oraria;
- Il periodo temporale al cui interno le giornate di congedo ad ore sono fruite.
Come precisato dall’INPS con il messaggio n. 3105, l’intervallo temporale dal 19 luglio al 31 agosto in cui il dipendente potrà godere del congedo ad ore dovrà essere contenuto in un mese solare.
Questo significa che per periodi di assenza a cavallo tra luglio e agosto 2020 dovranno essere presentate due domande.
Facciamo l’esempio di Caio il quale intende fruire del congedo straordinario dal 20 luglio al 5 agosto. In questo caso dovrà presentare due distinte domande, una per il mese di luglio, l’altra per agosto.
Il messaggio n. 3105 specifica altresì che nel caso in cui le ore che compongono un giorno di congedo COVID-19 siano fruite su più giornate, in sede di trasmissione della richiesta all’INPS si dovrà indicare il godimento di un giorno di congedo nel periodo dalla data x alla data y, all’interno sempre dello stesso mese solare.
>> Decreto Rilancio 2020: tutti le misure e aiuti per le famiglie
Interpretando quanto affermato dall’Istituto facciamo l’esempio del dipendente Sempronio assunto con contratto full-time otto ore giornaliere per cinque giorni. Nel suo caso una giornata di congedo COVID-19 è composta da otto ore di cui Sempronio intende fruire dal 17 al 21 agosto. In sede di trasmissione della domanda all’INPS l’interessato dovrà specificare il godimento di una giornata di congedo nel periodo 17 – 21 agosto 2020.
Congedo parentale Covid: periodi retrodatati
La circolare n. 99 conferma la possibilità di fruire di periodi di congedo ad ore antecedenti la data di presentazione delle domande, a patto che gli stessi interessino l’arco temporale 19 luglio – 31 agosto 2020.
Compatibilità del Congedo parentale Covid
Il congedo COVID-19 fruito in modalità oraria è compatibile con:
- La fruizione del congedo parentale ordinario ad ore da parte dell’altro genitore per lo stesso figlio, a patto che le ore non si sovrappongano;
- Il beneficiario può fruire nello stesso giorno del congedo COVID-19 e di quello parentale ad ore;
- Il congedo COVID-19 è compatibile con la fruizione, da parte di uno dei due genitori, dei riposi giornalieri;
- Confermata la compatibilità del congedo COVID con il godimento da parte dell’altro genitore, per lo stesso figlio e nelle stesse giornate, del prolungamento del congedo parentale ordinario, dei permessi Legge n. 104/1992 o del congedo straordinario.
Da ultimo è opportuno precisare che il congedo COVID è incompatibile con la fruizione del congedo parentale giornaliero da parte dell’altro genitore per lo stesso minore.
Congedo Covid e bonus baby-sitter
Sulla compatibilità tra congedo COVID-19 e bonus baby-sitter/centri estivi nulla cambia rispetto a quanto già sottolineato dall’Istituto con la circolare n. 81/2020. In particolare possono presentarsi le seguenti situazioni:
- In assenza di qualsiasi domanda di bonus presentata da uno dei due genitori è possibile fruire di trenta giorni di congedo COVID-19;
- In presenza di una o più richieste di bonus per un importo pari o inferiore a 600 euro è possibile chiedere fino ad un massimo di quindici giorni di congedo;
- In presenza di una o più domande di bonus per un importo superiore a 600 euro non è consentito chiedere anche il congedo COVID-19.
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COVID-19: le novità sul lavoro
A causa della comparsa di casi di trasmissione di COVID-19, il Governo ha emanato una serie di provvedimenti per la gestione ed il contenimento dell’emergenza sanitaria in atto e per il sostegno economico alle famiglie, ai lavoratori ed alle imprese; in particolare, possiamo qui così riassumere i riferimenti normativi in materia di lavoro:- d.l. 17 marzo 2020, n. 18, con misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;- d.l. 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.Nel presente ebook, verranno analizzate le singole misure, cercando di risolvere i principali interrogativi, attraverso domande e risposte.Rocchina StaianoDocente in Diritto della Previdenza e delle Assicurazioni Sociali, presso l’Università di Teramo; Avvocato giuslavorista; è membro del collegio dei probiviri della Cisl Regione Campania; Docente in vari Corsi di formazione; Docente-formatore sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.M. 3 marzo 2013; Formatore mediatore autorizzato dal Ministero della Giustizia. Valutatore del Fondoprofessioni. Autrice di numero pubblicazioni ed articoli in riviste anche telematiche, per le principali case editrici in materia di lavoro e di previdenza sociale.
Rocchina Staiano | 2020 Maggioli Editore
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