Congedo paternità 2021: destinatari, durata, retribuzione, istruzioni Inps

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Congedo di paternità in versione large anche per il 2021. Infatti, la Legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020) ha confermato, anche per il 2021, il congedo obbligatorio per i neo papà. Ma non soltanto: oltre alla proroga, per quest’anno, la durata del congedo obbligatorio è aumentata a 10 giorni, anziché i 7 finora previsti, da fruire anche in via non continuativa.

Si ricorda, al riguardo, che possono essere richiesti entro 5 mesi per la nascita, l’adozione o l’affidamento di un figlio da tutti i lavoratori dipendenti. In altre parole, si tratta di una proroga delle misure in vigore già nel 2020, quindi le modalità di astensione dal lavoro restano sostanzialmente le stesse. Pertanto, chi diventa papà, adotta oppure ottiene in affidamento un bambino o una bambina nel 2021 (1° gennaio – 31 dicembre), ha diritto complessivamente a 10 giorni di astensione dal lavoro interamente retribuiti.

Si ricorda, al riguardo, che non essendo possibile effettuare una misura strutturale, il congedo di paternità deve essere di anno in anno prorogato e confermato. Già le ultime due Manovre Finanziarie si sono interessate del predetto congedo, ampliando le giornate retribuite:

  • da 4 a 5 nel 2019;
  • da 5 a 7 nel 2020.

Ora, con la Legge di Bilancio 2021, le giornate di astensione consentite per il 2021 sono aumentate a 10 giorni anziché 7. Tale misura si pone in linea con le direttive europee che intendono incrementare sempre più il periodo di congedo di paternità. Si arriva quindi a questo innalzamento:

  • da 7 a 10 nel 2021.

È inserito all’interno del pacchetto famiglia, che vede diverse altre conferme e novità, tra cui:

Ma a chi spetta il congedo di paternità 2021? Come funziona? È necessario fare preventiva domanda al datore di lavoro? L’astensione dal lavoro viene retribuita interamente al 100%? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Congedo di paternità 2021: cos’è

Il congedo di paternità è una tutela per i neo papà, i quali hanno l’obbligo di astenersi dal lavoro per un determinato arco temporale. La L. n. 232/2016 ha portato – a decorrere dal 1° gennaio 2017 – il numero dei giorni di congedo da 2 a 4. Successivamente, con la Legge di Bilancio 2019 (L. n. 145/2018), il congedo è stato aumentato di un ulteriore giorno, arrivando così complessivamente a 5 giorni di congedo per i neo papà nel corso di un anno.

Tale numero è cambiato nuovamente nel corso del 2020. In base all’art. 1, co. 342 della Legge di Bilancio 2020, il congedo per i neo papà è stato incrementato addirittura a una settimana, ossia a 7 giorni. Quindi si è registrato un aumento di ben 2 giorni.

E nel 2021 è stato portato a 10 giorni. 

Si segnala, al riguardo, che il congedo è attualmente operativo per i dipendenti privati, mancando per i dipendenti pubblici il relativo provvedimento attuativo previsto dall’art. 1, c. 8, della L. 92/2012 che ne subordina l’operatività all’approvazione del Ministro per la Pubblica Amministrazione e Semplificazione.

Congedo facoltativo: in accordo con la madre

Non bisogna dimenticare che al periodo di congedo di paternità, anche per il 2021, è possibile aggiungere un ulteriore giorno di congedo facoltativo, da fruire in accordo e in alternativa alla madre, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

Congedo di paternità 2021: termini di fruizione

Si ricorda, al riguardo, che il congedo obbligatorio:

  • non è facoltativo bensì obbligatorio. Infatti è obbligo del neo papà utilizzare questi giorni per dedicarsi alla cura del proprio figlio e della famiglia;
  • può essere fruito entro 5 mesi dalla nascita del figlio o dall’ingresso dello stesso in famiglia nei casi di adozioni o affidamenti.

Rispettando questa scadenza, i giorni possono essere fruiti durante il congedo di maternità della madre lavoratrice, o anche successivamente e in maniera non continuativa.

Congedo di paternità 2021: quanto spetta

Durante il congedo il papà ha diritto a ricevere in busta paga il 100% dell’intera retribuzione. È quindi obbligo del datore di lavoro anticipare in busta paga tali somme per poi compensarle nel mod. F24 con i contributi dovuti all’INPS.

Congedo di paternità 2021: come fare domanda

Le modalità di richiesta del congedo obbligatorio, come ha specificato l’INPS nella Circolare n. 42 dell’11 marzo 2021, sono gli stessi di quelli previsti per il 2020. Quindi:

  • se l’indennità viene pagata dal datore di lavoro, le date in cui si vuole usufruire del congedo devono essere comunicate almeno 15 giorni prima. Se richiesto in concomitanza dell’evento nascita, il preavviso si calcola sulla data presunta del parto. A sua volta il datore di lavoro comunica all’INPS le giornate di congedo fruite;
  • se invece è l’INPS a pagare, è necessario presentare domanda direttamente all’Istituto tramite i servizi dedicati. Il datore di lavoro, quindi, comunica all’INPS le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso Uniemens.

Congedo di paternità 2021: morte perinatale del figlio

La Legge di Bilancio 2021, inoltre, all’art. 1, co. 25 ha modificato l’art. 4, co. 24, lett. a), della L. n. 92/2012, aggiungendo dopo le parole “nascita del figlio” le seguenti: “, anche in caso di morte perinatale”, estendendone l’ambito di applicazione.

Si ricorda, al riguardo, che per “periodo di morte perinatale” generalmente si considera il periodo compreso tra l’inizio della 28° settimana di gravidanza e i primi sette giorni di vita del minore. Tuttavia, l’INPS si ritiene che, coerentemente con la durata del beneficio, la tutela debba essere garantita in caso di morte perinatale avvenuta nei primi 10 giorni di vita del minore.

Di conseguenza il congedo può essere fruito, sempre entro i 5 mesi successivi alla nascita del figlio, anche nel caso di:

  • figlio nato morto dal primo giorno della 28° settimana di gestazione (il periodo di cinque mesi entro cui fruire dei giorni di congedo decorre dalla nascita del figlio che in queste situazioni coincide anche con la data di decesso);
  • decesso del figlio nei 10 giorni di vita dello stesso (compreso il giorno della nascita). Il periodo di cinque mesi entro cui fruire dei giorni di congedo decorre comunque dalla nascita del figlio e non dalla data di decesso.

Dalla tutela restano pertanto esclusi i padri i cui figli (nati, adottati o affidati) siano deceduti successivamente al decimo giorno di vita (il giorno della nascita è compreso nel computo).

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Daniele Bonaddio

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