Assegno unico: ISEE entro il 30 giugno per non perdere gli arretrati

Paolo Ballanti 03/06/26
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Fino al 30 giugno 2026 è ancora possibile presentare la DSU per ottenere, a decorrere dallo scorso mese di marzo, l’Assegno Unico Universale nel suo importo effettivamente spettante in ragione della situazione economico-patrimoniale del nucleo familiare.

In mancanza di ISEE la prestazione spetta comunque ma secondo gli importi minimi previsti dalla normativa.

Analizziamo la questione in dettaglio.

Indice

Erogazione dell’Assegno Unico in base all’ISEE

L’importo dell’Assegno Unico Universale è determinato in base all’ISEE eventualmente presentato dal nucleo familiare del figlio beneficiario, tenuto conto dell’età dei figli a carico e di altri elementi.

Nello specifico, la somma mensile dell’AUU è composta da:

  • Una quota variabile (per ciascun figlio) ridotta all’aumentare dell’ISEE, secondo soglie rivalutate annualmente;
  • Una o più maggiorazioni, riconosciute in base al numero e alle caratteristiche dei componenti il nucleo familiare.

Quale ISEE si utilizza per l’Assegno Unico

A decorrere dal 1° gennaio 2026, a norma dell’articolo 1, comma 208, Legge 30 dicembre 2025 numero 199, è stato introdotto l’ISEE per prestazioni familiari e per l’inclusione, applicabile per un elenco tassativo di prestazioni erogate dall’INPS, tra cui figura l’Assegno Unico Universale.

Come chiarisce INPS con Circolare 30 gennaio 2026, numero 7, il citato ISEE è utilizzato per calcolare l’importo dell’AUU a decorrere dalla mensilità di marzo 2026, in quanto le mensilità di gennaio e di febbraio 2026 sono “calcolate con riferimento all’ISEE in corso di validità al 31 dicembre 2025”.

Cosa succede in assenza di ISEE

Trattandosi di una misura universale, l’AUU spetta anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia massima rivalutata annualmente (46.582,71 euro per l’annualità corrente). In tal caso vengono però corrisposti gli importi minimi previsti dalla normativa.

In virtù del carattere universalistico dell’AUU quest’ultimo spetta a prescindere dalla condizione occupazionale del soggetto beneficiario, il quale può ricevere il sussidio anche se disoccupato o inoccupato.

Erogazione d’ufficio dell’Assegno Unico

Dal 1° marzo 2023 il pagamento delle domande di Assegno Unico già accolte prosegue d’ufficio, senza necessità di presentare una nuova istanza.

Le domande già trasmesse valgono anche per gli anni successivi a quello della presentazione, fatto salvo l’onere di comunicare le eventuali variazioni da inserire nel modello di domanda, come l’inserimento di una nuova scheda in caso di nascita di un nuovo figlio o l’aggiornamento della scheda dei figli al raggiungimento della maggiore età.

In particolare, per coloro che nel corso del periodo marzo 2025 – febbraio 2026 hanno una domanda di Assegno Unico non in stato “Decaduta”, “Revocata”, “Rinunciata” o “Respinta”, il pagamento prosegue automaticamente per le mensilità successive.

Importi minimi in assenza di DSU entro il 30 giugno 2026

A partire dal mese di marzo 2026, in assenza dell’ISEE, l’importo dell’AUU “viene calcolato con riferimento agli importi minimi previsti dalla normativa”.

Qualora la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) necessaria per ottenere l’ISEE sia presentata entro il 30 giugno 2026, gli importi eventualmente già erogati per l’anno 2026 sono adeguati a decorrere dal mese di marzo 2026, con la corresponsione dei relativi arretrati (Circolare INPS numero 7/2026).

DSU in tempi brevi grazie al modello precompilato

In ragione della scadenza del 30 giugno 2026, l’ISEE può essere ottenuto in tempi rapidi grazie alla presentazione della DSU in modalità precompilata, tramite l’apposito servizio online disponibile sul “Portale unico ISEE” del sito “inps.it”.

La dichiarazione precompilata agevola e semplifica la compilazione della DSU, attraverso la condivisione delle informazioni fornite dall’Agenzia Entrate e dall’INPS.

È altresì possibile presentare la DSU Mini precompilata direttamente tramite l’APP “INPS Mobile” accedendo al menu “Servizi” – “ISEE” e selezionando la funzione “Acquisisci dichiarazione”.

Dal 1° luglio domande di AUU senza arretrati

Per le istanze di AUU presentate dal 1° marzo al 30 giugno di ciascun anno (compreso il 2026), il beneficio economico spetta (arretrati compresi) a partire dal precedente mese di marzo.

Al contrario, per le istanze trasmesse dopo il 30 giugno, l’Assegno:

  • Decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda telematica all’INPS;
  • È determinato sulla base dell’ISEE al momento della domanda.

In definitiva, le domande inviate dopo il 30 giugno conferiscono comunque il diritto a ricevere l’AUU ma senza gli arretrati calcolati da marzo.

Per approfondire: “Assegno Unico: gli arretrati solo con domande entro il 30 giugno

Come si ottiene l’Assegno Unico

L’AUU spetta previa apposita domanda telematica inviata all’Istituto, collegandosi a “inps.it – Sostegni, Sussidi e Indennità – Assegno unico e universale per i figli a carico”, in possesso dell’identità digitale SPID, CIE o CNS.

In alternativa è possibile trasmettere la domanda:

  • Contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06.164.164 (da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico);
  • Avvalendosi dei servizi offerti dagli enti di patronato.

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Paolo Ballanti

Dopo la laurea in Consulente del Lavoro, conseguita all’Università di Bologna nel 2012, dal 2014 si occupa di consulenza giuslavoristica ed elaborazione buste paga presso un’associazione di categoria in Ravenna. Negli anni successivi alla laurea ha frequentato tre master: El…Continua a leggere

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