a) di quote di emissioni di gas a effetto serra di cui alla Direttiva 2003/87/CE (lettera d-bis);
b) di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla suddetta Direttiva (lettera d-ter).
Nell’ambito della disciplina sono inclusi anche i certificati verdi, i titoli di efficienza energetica e le garanzie di origine, essendo strettamente collegati nell’ambito del settore dell’energia elettrica e del gas, per cui per tali cessioni si applica l’art. 17, sesto comma, lettera d-ter), del d.p.r. n. 633/1972.
Sono considerati relativi all’energia anche i c.d. “certificati bianchi” cioè i titoli di efficienza energetica che certificano il conseguimento di risparmi energetici negli usi finali di energia.
La disposizione si applica per quattro anni, a decorrere dal 1.1.2015 (art. 1, comma 631, della L. n. 190 citata).
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