Bonus edicole 2022: domande fino al 30 settembre, come richiederlo

Paolo Ballanti 06/09/22
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Scadrà il 30 settembre 2022 il termine per l’invio delle domande di accesso al credito d’imposta riservato agli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, detto anche Bonus edicole.

Introdotto dalla Legge 30 dicembre 2018 numero 145 (articolo 1, commi da 806 ad 809) e successivamente modificato dall’articolo 98, comma 2, del Decreto – legge 17 marzo 2020 numero 18 (convertito in Legge 24 aprile 2020 numero 27) il credito d’imposta è stato riconosciuto per gli anni 2019 e 2020, nel rispetto di un limite di spesa di 13 milioni di euro (2019) e 17 milioni di euro (2020).

La misura è stata poi prorogata dalla Manovra 2020 (Legge 30 dicembre 2020 numero 178) per gli anni 2021 e 2022, potendo contare su un plafond di 15 milioni di euro per ciascuna annualità.

Le disposizioni per l’applicazione del credito sono state fornite con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) del 31 maggio 2019. Ulteriori precisazioni sono state oggetto della Circolare del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria del 17 luglio 2020.

Analizziamo in dettaglio a chi spetta (e a quanto ammonta) il credito d’imposta 2022.

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Bonus edicole 2022: chi può accedere al credito

A differenza degli anni precedenti, nel biennio 2021–2022 il credito è riservato a:

  • Esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
  • Imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e / o periodici a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5 mila abitanti e nei comuni con un solo punto vendita.

I soggetti appena citati devono altresì:

  • Avere sede legale in uno Stato dell’unione europea o nello Spazio economico europeo;
  • Avere residenza fiscale in Italia ovvero una stabile organizzazione sul territorio nazionale, cui sia riconducibile l’attività commerciale cui sono correlati i benefici;
  • Avere un inquadramento ATECO come indicato nel DPCM 31 maggio 2019 e nella Circolare del Capo del Dipartimento del 17 luglio 2020, in particolare:
  • Per le attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici è necessaria la presenza del codice attività primario 47.62.10;
  • Per le attività commerciali di vendita di merci abilitate alla vendita di quotidiani o periodici, alle condizioni stabilite dall’articolo 2, comma 3, del Decreto legislativo numero 170/2001 (ammesse per i soli anni 2019 e 2020) si richiede la presenza di uno dei codici attività primari, appartenenti alla classificazione ATECO 47.26, 47.30, 56.3, 47.1, 47.61 e del codice attività secondario 47.62.10;
  • Per le imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e / o periodici (ammesse per gli anni 2020, 2021 e 2022) è necessaria la presenza del codice attività primario 82.99.20.

Bonus edicole 2022: importo

Il credito d’imposta si calcola in ragione degli importi pagati dal titolare del singolo punto vendita:

  • Con riferimento ai locali in cui viene svolta l’attività;
  • Nell’anno precedente quello della domanda di accesso all’agevolazione.

Le spese interessate sono quelle per:

  • Imposta municipale unica (Imu);
  • Tassa per i servizi indivisibili (Tasi);
  • Canone per l’occupazione di suolo pubblico (Cosap);
  • Tassa sui rifiuti (Tari);
  • Spese per locazione, al netto dell’imposta sul valore (Iva).

A decorrere dal 2020 il credito d’imposta è altresì calcolato con riferimento alle spese per:

  • Servizi di fornitura di energia elettrica;
  • Servizi telefonici e di collegamento ad internet;
  • Servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali.

Da ultimo, per il biennio 2021–2022 si considerano anche gli importi pagati nell’anno precedente per:

  • Acquisto o noleggio di registratori di cassa o registratori telematici;
  • Acquisto o noleggio di dispositivi Pos.

In ogni caso, il credito spetta nella misura massima di 2 mila euro per l’anno 2019 mentre, a decorrere dal 2020, la soglia è passata a 4 mila euro per ciascun esercente, nel rispetto del Regolamento Ue del 24 dicembre 2013 numero 1407 sugli aiuti di stato de minimis.

Per quanto riguarda i punti vendita che non svolgono esclusivamente le attività destinatarie del credito, le spese ammesse devono essere riproporzionate in base al rapporto tra i ricavi provenienti dalla vendita di giornali, riviste e periodici (al lordo di quanto dovuto ai fornitori) ed i ricavi complessivi.

Bonus edicole 2022: come fare domanda

L’accesso al credito d’imposta è subordinato alla presentazione di un’apposita domanda al Dipartimento per l’informazione e l’editoria.

Per l’anno 2022 la finestra temporale per l’invio delle istanze interessa il periodo 1° settembre – 30 settembre.

Le domande possono essere presentate dal titolare o legale rappresentate esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura disponibile nell’area riservata del portale “impresainungiorno.gov.it”, accessibile con le credenziali Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale), Cns (Carta Nazionale dei Servizi) o Cie (Carta d’Identità Elettronica).

L’elenco dei soggetti beneficiari del credito, con il relativo importo spettante, è approvato con apposito decreto del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria.

Il provvedimento è pubblicato sul portale istituzionale “informazioneeditoria.gov.itentro il 31 dicembre di ciascun anno cui si riferisce il beneficio.

Nello specifico, l’elenco dei soggetti cui è stato riconosciuto il credito d’imposta per l’anno 2021 è stato approvato con decreto del Capo del Dipartimento del 30 novembre 2021.

Bonus edicole 2022: come utilizzare il credito

Il credito d’imposta del bonus edicole 2022 può essere sfruttato esclusivamente in sede di pagamento di tasse, contributi ed altri importi con modello F24, grazie all’istituto della compensazione.

L’utilizzo del credito in F24 può avvenire unicamente utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo la pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari.

Ai fini della fruizione del credito è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 6913, istituito dall’AE con Risoluzione del 18 dicembre 2019 numero 107/E.

Il suddetto codice tributo denominato “TAX CREDIT EDICOLE – credito d’imposta a favore degli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici – art. 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2018, n. 145” dev’essere esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati”.

In alternativa nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, la somma dev’essere indicata nella colonna “importi a debito versati”.

Il campo “anno di riferimento” (formato “AAAA”) è valorizzato con l’anno “in cui è stata presentata, al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri” la domanda di accesso al credito d’imposta in parola (Risoluzione Agenzia Entrate numero 107/E)

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Paolo Ballanti

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