Assegno unico senza ISEE: regole su importi e modifica situazione familiare

Paolo Ballanti 27/09/23
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L’esigenza di riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico ha spinto il legislatore ad introdurre dal 1° marzo 2022 l’Assegno unico e universale.

La misura spetta mensilmente nel periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, in favore dei nuclei familiari con figli a carico secondo un importo base, parametrato in funzione dell’Isee, cui si sommano una serie di maggiorazioni.

L’assegno è riconosciuto direttamente dall’Inps in favore di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale in presenza di figli, a prescindere dalla condizione lavorativa.

La somma mensile è calcolata in funzione del numero di figli minorenni a carico, nonché per ciascun figlio maggiorenne (sempre a carico) fino al ventunesimo anno di età.

Posto che l’Assegno unico si propone come una misura universalistica, è lecito chiedersi se spetta anche in assenza di Isee. E, in caso positivo, a quanto ammonta il sussidio mensile per i genitori.

Analizziamo la questione in dettaglio.

Indice

Assenza di Isee: spetta comunque l’Assegno unico?

Il Decreto legislativo 29 dicembre 2021 numero 230 prevede chiaramente (articolo 4, comma 9) il riconoscimento dell’Assegno unico anche in assenza di Isee.
In tal caso, tuttavia, spettano gli importi minimi previsti dalla normativa quelli, per intenderci, destinati a quanti hanno un Isee superiore a 43.240,00 euro.

Stando ai valori in vigore per l’anno corrente, un nucleo privo di Isee con un figlio minorenne con più di tre anni ha diritto ad una somma mensile di 54,10 euro. Al contrario, se il figlio ha un’età:

  • fino ad un anno, la somma è pari ad 81,15 euro;
  • tra un anno e tre anni, l’Assegno corrisponde sempre ad euro 54,10.

Un nucleo con tre figli a carico, tutti minorenni con più di tre anni di età, ha diritto ad una somma mensile di 178,50 euro di cui 162,30 euro di somma – base e 16,20 euro di maggiorazione famiglie numerose.

Se i figli invece sono due, sempre minorenni con più di tre anni di età, il sussidio scende invece a 108,20 euro mensili, senza alcuna maggiorazione.

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Tabella nuovi importi Assegno unico 2023 244 KB

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Il simulatore per l’importo dell’Assegno unico

Per permettere agli utenti di sapere in anticipo quanto riceveranno di Assegno unico, l’Inps mette a disposizione un simulatore.

La piattaforma è disponibile collegandosi al portale “inps.it – Tutti i servizi – Simulazione Importo Assegno Unico”, senza che siano necessarie le credenziali SPID, CIE o CNS.

Come si calcola l’Assegno unico senza l’Isee

L’Assegno unico è una prestazione riconosciuta previa domanda da trasmettere all’Inps. Nei casi di assenza dell’Isee, dal momento che spetta comunque la prestazione, i dati necessari per il calcolo dell’AUU sono quelli auto-dichiarati nel modello di domandaai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal richiedente la misura” (Circolare Inps 9 febbraio 2022 numero 23).  

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Assegno unico: pagamento d’ufficio dal 1° marzo 2023

Come chiarito con la Circolare del 15 dicembre 2022 numero 132, a decorrere dal 1° marzo 2023 quanti, nel periodo gennaio 2022 -febbraio 2023, hanno presentato una domanda di Assegno unico e universale possono continuare a percepire la prestazione d’ufficio >> Ecco i nuovi importi 2023.

Nello specifico, l’erogazione prosegue in continuità limitatamente ai soggetti richiedenti per i quali, nell’archivio Inps, alla data del 28 febbraio 2023 risulti presente una domanda di Assegno unico in corso a tale data in uno stato diverso da “Decaduta”, “Revocata”, “Rinunciata” o “Respinta”.

Il pagamento d’ufficio interessa esclusivamente le domande in condizione “Accolta” mentre l’erogazione per le istanze “In istruttoria”, “In evidenza alla sede”, “In evidenza al cittadino”, “Sospesa”, inizia al termine degli specifici controlli previsti per le domande che si trovano in tali stati, qualora le verifiche si completino con esito positivo.

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Importo dell’Assegno unico erogato d’ufficio
Per quanto riguarda i meccanismi di calcolo dell’importo dell’Assegno unico erogato d’ufficio la citata Circolare Inps precisa che in “assenza di variazioni segnalate dall’utente ovvero in assenza di variazioni non comunicate dal beneficiario ma che potrebbero essere intercettate in automatico dalle procedure dell’Istituto” la prestazione sarà riconosciuta “alle medesime condizioni in essere già verificate nel corso delle precedenti istruttorie”.

In particolare assumono importanza, per il pagamento d’ufficio, i dati:

  • presenti nelle domande già acquisite;
  • rilevati dall’Isee (non è il caso in argomento);
  • prelevati da altri archivi a disposizione dell’Inps.

Assegno unico: come fare con la variazione del nucleo familiare

Determinati eventi nella vita dei soggetti beneficiari possono comportare la necessità di aggiornare la domanda di Assegno unico inizialmente presentata, ad esempio:

  • nascita di figli;
  • variazione o inserimento della condizione di disabilità del figlio;
  • variazioni della dichiarazione relativa alla frequenza scolastica / corso di formazione per il figlio maggiorenne (18 – 21 anni);
  • modifiche attinenti all’eventuale separazione / coniugio dei genitori;
  • i criteri di ripartizione dell’Assegno tra i due genitori sulla base di apposito provvedimento del giudice o dell’accordo tra i genitori;
  • variazione delle condizioni che occorrono per la spettanza delle maggiorazioni previste dagli articoli 4 e 5 del Decreto legislativo numero 230/2021;
  • variazioni delle modalità di pagamento prescelte dal richiedente e / o dall’eventuale altro genitore.

In queste situazioni è necessario collegarsi all’apposita piattaforma Inps, disponibile su “inps.it – Sostegni, Sussidi e Indennità – Assegno unico e universale per i figli a carico”, per comunicare le variazioni all’Istituto.

Per quanti ricevono l’Assegno d’ufficio il beneficiario è, precisa l’Inps, chiamato “a intervenire sulla domanda precompilata dall’Istituto solo ed esclusivamente nel caso in cui si rendesse necessario segnalare eventuali variazioni e dal momento in cui queste si manifestino” (Circolare numero 132/2022).

Come fare domanda di Assegno unico senza l’Isee

A differenza di quanti ricevono l’Assegno unico d’ufficio, coloro che:

  • -non hanno mai beneficiato della prestazione;
  • -hanno presentato domanda sino al 28 febbraio 2023 per i quali, tuttavia, la stessa si trova in stato “Respinta”, “Decaduta”, “Rinunciata” o “Revocata”;

al fine di ottenere il riconoscimento del beneficio per l’annualità che decorre dal 1° marzo 2023, è necessario presentare apposita istanza all’Istituto.
Le domande, possono essere trasmesse:

  • in autonomia, collegandosi al portale “inps.it – Sostegni, Sussidi e Indennità – Assegno unico e universale per i figli a carico”, in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS;
  • chiamando il Contact center al numero 803.164 (gratuito da rete fissa) ovvero il numero 06.164.164 (da rete mobile, a pagamento);
  • avvalendosi degli Istituti di Patronato.

Per quanto concerne la decorrenza della prestazione, le domande presentate entro il 30 giugno dell’anno di riferimento permettono di ricevere l’Assegno unico a partire dal mese di marzo dello stesso anno.

Al contrario, se la domanda è presentata dal 1° luglio dell’anno di riferimento, la prestazione decorre dal mese successivo quello dell’istanza stessa.

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Foto copertina: istock/CalypsoArt

Paolo Ballanti