Assegno Unico 2023, la guida completa: requisiti, ISEE, domanda, erogazione automatica

Paolo Ballanti 25/01/23
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Assegno unico 2023, cosa cambia? Il 28 febbraio prossimo terminerà il primo anno di operatività dell’Assegno unico universale (AUU) misura introdotta con Decreto legislativo 29 dicembre 2021 numero 230, con l’obiettivo di riordinare, semplificare e potenziare le misure economiche di sostegno alle famiglie con figli minorenni o maggiorenni a carico.

Liquidato direttamente al beneficiario dall’Inps in dodici quote mensili parametrate all’Isee, l’Assegno unico si appresta ad iniziare il periodo 1° marzo 2023 – 29 febbraio 2024 con un’importante novità: l’erogazione d’ufficio per quanti hanno già trasmesso domanda all’Istituto nel lasso temporale gennaio 2022 – febbraio 2023.

A quest’ultima novità si aggiungono poi le modifiche introdotte dall’ultima legge di bilancio (Legge 29 dicembre 2022 numero 197). Analizziamo in dettaglio come funziona l’Assegno unico nel 2023.

Indice

Assegno Unico 2023: a chi spetta

Coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, in presenza di figli a carico, possono potenzialmente accedere all’Assegno unico, a prescindere dalla loro condizione lavorativa.

La prestazione spetta per ogni figlio a carico ai fini Isee:

  • Minorenne;
  • Maggiorenne, sino al compimento dei ventuno anni di età.

Con esclusivo riferimento ai maggiorenni, la prestazione ricorre in presenza di una delle quattro condizioni seguenti, la cui sussistenza è necessaria al momento della domanda e per tutta la durata della prestazione. Nello specifico è obbligatoria la frequenza – iscrizione a:

  • Scuola pubblica o privata di durata quinquennale (licei, istituti tecnici, istituti professionali), finalizzata al conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore;
  • Percorso di Formazione Professionale Regionale (Centri di Formazione Professionale) cui si accede dopo la scuola media e che normalmente ha una durata di tre o quattro anni, finalizzata a ottenere una Qualifica professionale ovvero, dopo il quarto anno, il Diploma professionale di tecnico;
  • Percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), sia pubblici che privati, cui normalmente si accede se in possesso di diploma di scuola superiore, aventi durata annuale e con cui si consegue una specializzazione professionale di 4° livello EQF;
  • Istituti Tecnici Superiori (ITS) di durata biennale o triennale, cui normalmente si accede con il diploma di scuola secondaria, conseguendo al termine del percorso una qualifica di “Tecnico superiore” di 5° livello EQF;
  • Corso di laurea riconosciuto dall’ordinamento.

Rientrano tra i beneficiari dell’Assegno unico anche i maggiorenni con contratto di apprendistato o tirocinio.

Assegno Unico 2023: requisiti

Al momento della presentazione della domanda e per l’intero periodo di liquidazione dell’Assegno unico è necessario possedere i seguenti requisiti:

  • Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato extra-Ue in possesso del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo o titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o, ancora, titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
  • Pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • Residenza e domicilio in Italia;
  • Esser residenti o esser stati residenti in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a termine di durata almeno semestrale.

Assegno unico 2023: come si calcola l’importo

Isee
Il calcolo dell’Assegno unico 2023 avviene in base al modello Isee del nucleo familiare beneficiario. Trattasi in particolare di:

  • Isee minorenni ed Isee minorenni corrente in presenza di figli minorenni;
  • Isee ordinario ed Isee ordinario corrente, se risultano figli maggiorenni.

Come si avrà modo di precisare tra poco, trattandosi di una prestazione universalistica, l’Assegno unico è riconosciuto anche in assenza di Isee, sulla base dei dati auto-dichiarati nella domanda. In tal caso saranno tuttavia attribuiti gli importi minimi previsti dalla normativa.

Liquidazione mensile
L’Assegno unico è liquidato mensilmente da marzo a febbraio dell’anno successivo, come il risultato di due importi:

  • Una somma – base calcolata in funzione dell’Isee del nucleo familiare;
  • Una serie di maggiorazioni assegnate in base alle condizioni dei componenti il nucleo familiare.

L’importo dell’Assegno Unico 2023 è fisso per tutte le rate, salvo conguaglio nelle mensilità di gennaio e febbraio di ogni anno successivo, in cui si farà riferimento all’Isee in corso di validità al 31 dicembre dell’anno precedente.

Somma – base per figli minorenni
In presenza di un Isee pari o inferiore a 15 mila euro, per ogni figlio minorenne (nonché per ciascun figlio con disabilità a carico senza limiti di età) spetta una somma – base di 175 euro mensili, valore che si riduce in funzione dell’Isee, secondo apposite tabelle soggette ad adeguamento annuale, in base alle variazioni dell’indice del costo della vita, sino a raggiungere l’importo minimo di 50 euro a fronte di un Isee pari o superiore a 40 mila euro.

A seguito delle modifiche dell’ultima legge di bilancio, dal 1° gennaio 2023, per ciascun figlio di età inferiore a un anno, gli importi sono incrementati del 50%. L’aumento in parola spetta altresì per i nuclei con tre o più figli, per ciascun figlio di età compresa tra uno e tre anni, in presenza di Isee fino a 40 mila euro.

Somma – base per figli maggiorenni
Per ogni figlio maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di età spetta un importo pari ad 85 euro mensili, a fronte di un Isee pari o inferiore a 15 mila euro. L’importo mensile, al pari di quanto avviene per i minorenni, si riduce gradualmente in base all’Isee, sino a raggiungere i 25 euro per un Isee pari o superiore a 40 mila euro.

Le maggiorazioni
La normativa riconosce una serie di maggiorazioni in base alle condizioni del nucleo familiare:

  • Figli successivi al secondo;
  • Figli con disabilità;
  • Madri di età inferiore a ventuno anni;
  • Genitori entrambi titolari di reddito da lavoro;
  • Maggiorazione forfetaria per i nuclei con quattro o più figli, pari a 100 euro mensili per nucleo (la recente la legge di bilancio ha aumentato la maggiorazione del 50%);
  • Maggiorazione compensativa per i nuclei familiari con Isee non eccedente i 25 mila euro, limitatamente alle annualità 2022, 2023 e 2024.

Da ultimo, al pari della somma – base, anche le maggiorazioni e le soglie Isee sono soggette ad adeguamento annuale, in ragione delle variazioni dell’indice del costo della vita.

Assegno Unico 2023: liquidazione d’ufficio

Come reso noto dall’Inps con la Circolare del 15 dicembre 2022 numero 132, con l’obiettivo di porre in essere iniziative di semplificazione, facilitando l’accesso alle prestazioni per i cittadini in possesso dei requisiti previsti dalla legge, nell’ambito di uno specifico progetto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), dal 1° marzo 2023 l’Assegno unico sarà riconosciuto d’ufficio in favore di quanti, nel periodo gennaio 2022 – febbraio 2023, abbiano presentato una domanda di prestazione e la stessa non sia stata respinta, revocata o decaduta od oggetto di rinuncia da parte del richiedente.

Al riguardo l’Inps afferma che l’erogazione proseguirà in continuità laddove la domanda si trovi nello stato di “Accolta”. Viceversa, per le domande in stato di:

  • “In istruttoria”;
  • “In evidenza alla sede”;
  • “In evidenza al cittadino”;
  • “Sospesa”;

la liquidazione inizierà al termine degli specifici controlli previsti per le domande che si trovano in tali stati, qualora le verifiche si concludano positivamente.

I dati da utilizzare per il riconoscimento d’ufficio dell’AUU “verranno automaticamente prelevati dagli archivi dell’Istituto e utilizzati per il pagamento della prestazione” (Circolare Inps). L’istruttoria sarà effettuata anche dopo il 28 febbraio 2023, avvalendosi di tali dati e degli archivi a disposizione dell’Inps.

Assegno Unico 2023: chi deve fare domanda

I soggetti che, in alternativa:

  • Non hanno mai beneficiato dell’Assegno unico e universale;
  • Hanno presentato domanda sino al 28 febbraio 2023 ma la stessa si trova in stato “Respinta”, “Decaduta”, “Rinunciata” o “Revocata”;

per ottenere l’Assegno unico a decorrere dal 1° marzo 2023 sono tenuti a presentare apposita domanda secondo le regole ordinarie. Nello specifico, i canali di trasmissione sono:

  • In via telematica, collegandosi al portale “inps.it – Prestazioni e Servizi – Prestazioni – Assegno unico e universale per i figli a carico”, in possesso delle credenziali Spid, Cie o Cns;
  • Contact Center Integrato contattando il numero 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06.164.164 (da rete mobile a pagamento);
  • Istituti di Patronato.

Per quanto riguarda invece la decorrenza della prestazione, per le domande presentate entro il 30 giugno dell’anno di riferimento l’Assegno unico spetta a partire dal mese di marzo del medesimo anno. Al contrario, a fronte della presentazione della domanda dal 1° luglio dell’anno di riferimento in poi, l’AUU decorre dal mese successivo quello della domanda stessa.

Assegno Unico 2023: variazioni

Tanto nelle ipotesi di liquidazione d’ufficio dell’Assegno unico 2023 quanto di erogazione della prestazione su domanda, possono verificarsi una serie di casistiche tali da rendere necessaria la presentazione di una DSU aggiornata, ad esempio:

  • Nascita di figli;
  • Variazione o inserimento della condizione di disabilità del figlio;
  • Variazioni della dichiarazione relativa alla frequenza scolastica / corso di formazione per il figlio maggiorenne (18 – 21 anni);
  • Le modifiche attinenti all’eventuale separazione / coniugio dei genitori;
  • I criteri di ripartizione dell’Assegno unico tra i due genitori sulla base di apposito provvedimento del giudice o dell’accordo tra i genitori;
  • Variazione delle condizioni che occorrono per la spettanza delle maggiorazioni previste dagli articoli 4 e 5 del Decreto legislativo numero 230/2021;
  • Variazione delle modalità di pagamento prescelte dal richiedente e / o dall’eventuale altro genitore.

Il beneficiario potenziale, sottolinea l’Inps, sarà dunque chiamato a intervenire sulla domanda precompilatasolo ed esclusivamente nel caso in cui si rendesse necessario segnalare eventuali variazioni e dal momento in cui queste si manifestano”.

Assegno Unico 2023: l’importanza dell’Isee

In tutte le ipotesi di erogazione dell’Assegno unico 2023, nello specifico:

  • Domanda già presentata all’Inps e riconoscimento della prestazione d’ufficio;
  • Presentazione di una nuova domanda;
  • Beneficiari con domanda in stato “Respinta”, “Decaduta”, “Revocata” o “Rinunciata” al 28 febbraio 2023 in possesso, nell’anno corrente, dei requisiti normativamente previsti;

sussiste sempre l’onere di procedere alla presentazione della nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica per l’anno 2023, così da ottenere da marzo “gli importi più elevati dell’Assegno unico e universale sulla base dell’attestazione ISEE 2023 e di quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 230/2021, in tema di importi maggiorati” (Circolare Inps).

Isee 2022
Per quanto riguarda invece l’Isee in corso di validità al 31 dicembre 2022, lo stesso continua ad essere utilizzato per la determinazione degli importi dell’AUU relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2023.

Assenza di Isee
Come ricorda l’Inps sempre nella Circolare del 15 dicembre 2022, in assenza di una nuova DSU presentata per il 2023 e correttamente attestata, l’importo dell’Assegno unico “sarà calcolato a partire dal mese di marzo 2023 con riferimento agli importi minimi previsti dalla normativa”.

Qualora la DSU sia presentata entro il 30 giugno 2023, gli importi eventualmente già erogati saranno adeguati dal mese di marzo dell’anno corrente, con la corresponsione degli importi dovuti arretrati.

Paolo Ballanti