Congedo parentale 2024: le istruzioni Inps sull’indennità all’80%. La circolare completa

Casi ed esempi sull’indennità erogata ai genitori in congedo

Redazione 19/04/24
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Arriva il documento dettagliato con le istruzioni sul congedo parentale 2024 e le sue novità.


In sostanza, il la circolare 57 del 18 aprile 2024, riguarda le istruzioni operative e contabili relative all’aumento dell’indennità di congedo parentale.

In particolare, questa circolare attua le disposizioni della Legge di Bilancio 2024, che ha previsto un aumento generale dell’indennità di congedo parentale dal 30% al 60% della retribuzione per un ulteriore mese di congedo, utilizzabile entro il sesto anno di vita del bambino. Per il solo anno 2024, l’indennità per questo mese supplementare è ulteriormente elevata all’80% della retribuzione.


In dettaglio tutte le istruzioni Inps sull’utilizzo e il pagamento del congedo parentale 2024.

Indice

La circolare Inps sul congedo parentale

La circolare 57 Inps è stata pubblicata il 18 aprile e dettaglia tutte le nuove regole sul congedo parentale: la platea dei destinatari, le modalità di presentazione delle domande, le istruzioni per la compilazione dei flussi contributivi e le disposizioni fiscali e contabili correlate.

Le istruzioni sono rivolte ai lavoratori dipendenti del settore privato e alle amministrazioni pubbliche, indicando anche come i datori di lavoro devono gestire le varie casistiche e segnalazioni nel sistema di denuncia contributiva.

Le novità 2024 del congedo parentale

I punti focali e le novità del congedo parentale per il 2024, come descritte nella Circolare n. 57 dell’INPS, sono le seguenti:

  • aumento dell’indennità di congedo parentale. L’indennità di congedo parentale è stata elevata dal 30% al 60% della retribuzione per un ulteriore mese di congedo, da fruire entro il sesto anno di vita del bambino. Inoltre, solo per il 2024, questa indennità per l’ulteriore mese è elevata all‘80% della retribuzione.
  • applicazione alternata tra i genitori. La nuova disposizione può essere applicata alternativamente tra i genitori. Questo significa che il mese di congedo aggiuntivo al 60% o 80% può essere fruito da uno dei genitori o diviso tra entrambi, a seconda delle necessità e delle scelte familiari.
  • decorrenza e condizioni di applicazione. Le nuove regole si applicano ai genitori che terminano il congedo di maternità o di paternità (anche solo per un giorno) successivamente al 31 dicembre 2023. Questo termine di decorrenza assicura che i genitori possano beneficiare delle nuove indennità per congedi che iniziano nel 2024.
  • modalità di presentazione della domanda. La domanda per il congedo parentale deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale istituzionale dell’INPS, il Contact center integrato, o tramite gli Istituti di Patronato.
  • gestione contributiva e codici evento. Sono stati introdotti nuovi codici evento nel flusso contributivo UniEmens per distinguere i periodi di congedo parentale indennizzati al 60% o all’80%. I datori di lavoro devono adeguarsi a queste nuove codifiche per la corretta gestione delle denunce contributive.

I destinatari del Congedo parentale 2024

Focalizzandoci ora sulla platea che può chiedere il congedo parentale, diciamo anzitutto che i destinatari naturali sono i lavoratori dipendenti con figli. In dettaglio:

  • genitori dipendenti del settore privato;
  • genitori dipendenti del settore pubblico (dipendenti PA);
  • genitori in alternanza tra loro (il congedo è applicato alternativamente tra i genitori lavoratori dipendenti, permettendo una flessibilità nell’uso dell’ulteriore mese di congedo parentale).

Esclusi dal congedo parentale

Le regole sul congedo all’80% non si applicano invece ad altre categorie di lavoratori, come i lavoratori autonomi, lavoratori iscritti alla Gestione separata e altre categorie non dipendenti. Anche per gli operai agricoli l’indennità di congedo resta al 30%.

Fruizione alternata negli stessi giorni

Come chiarito anche dal Dipartimento della famiglia, la fruizione alternata del congedo tra i genitori, non preclude la possibilità di fruirne nei medesimi giorni e per lo stesso figlio.

Istruzioni sull’indennità all’80% per il 2024

Una delle cose principali, chiarite con la circolare Inps 57 del 18 aprile, è l’applicazione dell’indennità all’80% per il 2024. Ecco alcuni punti chiave:

  • Aumento dell’indennità:
    • per il solo anno 2024, l’indennità di congedo parentale per un ulteriore mese è elevata dall’originale 30% al 60% della retribuzione.
    • specificamente per il 2024, questa indennità per l’ulteriore mese è ulteriormente incrementata all’80% della retribuzione.
  • Condizioni di applicazione:
    • l’indennità elevata è disponibile per un mese di congedo che deve essere fruito entro il sesto anno di vita del bambino, o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento, e comunque non oltre il compimento della maggiore età del minore.
    • questa disposizione può essere applicata alternativamente tra i genitori, il che significa che possono decidere di suddividere il congedo aggiuntivo tra di loro o che un solo genitore può fruirne per l’intero periodo.
  • Decorrenza:
    • la nuova disposizione si applica esclusivamente ai genitori che terminano il congedo di maternità o di paternità (anche solo per un giorno) successivamente al 31 dicembre 2023.
    • pertanto, i genitori che hanno concluso la fruizione del congedo di maternità o di paternità al 31 dicembre 2023 non sono idonei per l’indennità aumentata per il 2024.
  • Modalità di fruizione:
    • l’indennità può essere fruita in modalità completa, mensile, giornaliera o oraria, a seconda delle necessità del lavoratore e delle politiche del datore di lavoro.
    • è importante che i genitori coordinino con i loro datori di lavoro per assicurarsi che la modalità di fruizione scelta sia correttamente registrata e gestita.
  • Impatto fiscale. L’indennità erogata in sostituzione del reddito da lavoro dipendente è soggetta a ritenuta alla fonte a titolo d’acconto, e i datori di lavoro sono responsabili per il conguaglio fiscale di fine anno.

Viene spiegato nel documento che congedo parentale di entrambi i genitori o del cosiddetto “genitore solo” risulta indennizzabile in questo modo:

  • un mese è indennizzato all’80% della retribuzione, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore;
  • un ulteriore mese è indennizzato al 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024), entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore;
  • sette mesi sono indennizzati al 30%, a prescindere dalla situazione reddituale;
  • i rimanenti 2 mesi non sono indennizzati, salvo il caso in cui il richiedente abbia un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.

Nei prossimi paragrafi alcuni casi a seconda del periodo di decorrenza del congedo.

Regole congedo parentale fruito dal 1° gennaio 2023

I periodi di congedo parentale fruiti, a partire dal 1° gennaio 2023, da genitori lavoratori dipendenti in relazione ai figli di età inferiore a 6 anni o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di affidamento/adozione – per i quali il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità sia terminato successivamente al 31 dicembre 2022 – sono indennizzati all’80% della retribuzione, fino al raggiungimento del limite di un mese.

Regole congedo parentale Gennaio-Dicembre 2024

I periodi di congedo parentale fruiti, a partire dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, da genitori lavoratori dipendenti in relazione ai figli di età inferiore a 6 anni o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di affidamento/adozione – per i quali il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità sia terminato successivamente al 31 dicembre 2023 – sono indennizzati all’80% della retribuzione, fino al raggiungimento del limite di un mese.

Regole congedo fruito dal 1° gennaio 2025

I periodi di congedo parentale sempre fino al limite di un mese, se fruiti, a partire dal 1° gennaio 2025, da genitori lavoratori dipendenti in relazione ai figli di età inferiore a 6 anni o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di affidamento/adozione – per i quali il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità sia terminato successivamente al 31 dicembre 2023 – sono indennizzati al 60% della retribuzione anziché all’80%;successivi periodi di congedo parentale, da fruire entro i 12 anni di età del figlio, sono indennizzati al 30 della retribuzione, fino al raggiungimento del limite di 9 mesi.

I restanti periodi di congedo parentale, fino al limite di 10 o di 11 mesi (qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi) non sono indennizzati, salvo che il genitore interessato abbia un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria. In tale ultimo caso sono indennizzabili al 30% della retribuzione (cfr. l’articolo 34, comma 3, del T.U.).

Esempi concreti di fruizione del congedo parentale

Di seguito due casi pratici di fruizione del congedo parentale 2024, come spiegati nella circolare Inps.

ESEMPIO 1

  • Madre lavoratrice dipendente che fruisce del congedo di maternità, esclusivamente dopo il parto, dal 15 settembre 2023 (data effettiva del parto) al 15 febbraio 2024;
  • il padre lavoratore dipendente fruisce di tre mesi di congedo parentale dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2023 di cui un mese indennizzato all’80% della retribuzione (come previsto dalla legge di Bilancio 2023) e due mesi indennizzati al 30% della retribuzione (si tratta dei suoi tre mesi non trasferibili all’altro genitore);
  • il padre fruisce, inoltre, di un mese di congedo parentale dal 10 gennaio 2024 al 9 febbraio 2024.

Il mese di congedo parentale fruito dal padre nel corso dell’anno 2024 è indennizzabile solo al 30% e non all’80% della retribuzione, in quanto l’elevazione dell’indennità è prevista solo per uno dei tre mesi spettanti a ogni genitore e non trasferibili all’altro (primo periodo del comma 1 dell’articolo 34 del T.U.).
 
La madre, concluso il periodo di congedo di maternità, potrà fruire del mese di congedo parentale indennizzato all’80% (se fruito entro i 6 anni di vita del figlio nel 2024, altrimenti al 60% se fruito a partire dal 1° gennaio 2025).
 

ESEMPIO 2

  • Figlio nato il 15 agosto 2023 e decesso in pari data della madre lavoratrice dipendente;
  • il padre lavoratore dipendente fruisce del congedo di paternità alternativo di cui all’articolo 28 del T.U. per il periodo residuo non fruito dalla madre fino al 15 novembre 2023;
  • il padre fruisce altresì di cinque giorni di congedo di paternità obbligatorio dal 12 al 16 dicembre 2023 e di altri cinque giorni dal 9 al 13 gennaio 2024, adempiendo in tale modo all’obbligo di fruire di dieci giorni di congedo di paternità obbligatorio di cui all’articolo 27-bis del T.U. entro i cinque mesi dalla nascita del figlio (15 agosto 2023 – 15 gennaio 2024).

Avendo terminato il periodo di congedo di paternità obbligatorio dopo il 31 dicembre 2023, il padre ha diritto a un mese di congedo parentale indennizzabile all’80% della retribuzione (previsto dalla legge di Bilancio 2023) e a un ulteriore mese di congedo parentale (previsto dalla legge di Bilancio 2024) indennizzabile all’80% della retribuzione, se fruito entro il 31 dicembre 2024, oppure, al 60% se fruito dal 1° gennaio 2025 ed entro il compimento di 6 anni di età del figlio.

Tutti i dettagli ed esempi di fruizione possono essere letti nella circolare Inps 57 del 18 aprile 2024

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Fonte Inps
Foto istock/Marco_Piunti

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