Dal 2024 i genitori possono chiedere un mese in più di congedo parentale, che verrà pagato al 60% del normale stipendio.
Il DDL Bilancio 2024 vede tra i suoi obiettivi il sostegno alla famiglia, in particolare gli incentivi alla natalità. Tre sono i provvedimenti in materia, per un dispiego di risorse che, a detta del premier Meloni nella conferenza stampa di presentazione della Manovra 2024, valgono un ulteriore miliardo di euro.
Nella bozza della Manovra circolante, si parte dall’aumento del fondo per gli asili nido, con l’obiettivo di arrivare alla frequenza gratuita per il secondo figlio.
Un secondo intervento riguarda l’aumento dello sgravio sui contributi previdenziali ed assistenziali a carico delle lavoratrici madri con due o più figli, rispetto alle quote ordinarie del 6/7% (anch’esse oggetto di proroga annunciata per l’anno 2024).
Per finire, l’esecutivo ritocca le regole del congedo parentale, prevedendo un ulteriore mese retribuito dall’Inps con una quota superiore a quella ordinaria al 30%, alla stregua di quanto previsto nella Manovra 2023 quando era stata prevista una mensilità retribuita all’80%.
Indice
Congedo parentale 2024: un mese di indennità al 60%
Nell’ambito delle misure di promozione della natalità, come si legge nel comunicato stampa del CDM del 16 ottobre 2023, diffuso su “governo.it”, figura l’introduzione di un mese di congedo parentale “retribuito al 60 per cento, per i genitori con figli fino ai 6 anni”.
Ricordiamo che allo stato attuale i mesi di congedo parentale sono retribuiti con un’indennità economica a carico dell’Inps (di norma anticipata in busta paga dal datore di lavoro) pari al 30% della retribuzione, fatta eccezione per una mensilità in cui la percentuale sale all’80%.
L’esecutivo quindi punta, sulla falsariga di quanto avvenuto con la Manovra 2023, non ad aggiungere un ulteriore mese di congedo parentale, ma a far sì che, dei periodi attualmente spettanti, uno sia retribuito al 60% della retribuzione, anziché al 30%.
A questo punto è utile ricordare cosa prevede la normativa in materia di congedo parentale, tra periodi retribuiti dall’Inps ed altri, al contrario, privi di copertura economica.
Al momento consigliamo il libro “Paghe e contributi 2023”, come guida utile per l’elaborazione e la comprensione della busta paga 2023. Sono approfonditi tutti i passaggi necessari per l’elaborazione del cedolino e dei vari adempimenti connessi.
Resta l’indennità al 30% di congedo parentale
I periodi di assenza per congedo parentale sono economicamente coperti dall’Inps con un’apposita indennità economica pari al 30% della retribuzione media globale (RMG) giornaliera. Quest’ultima, al pari di quanto avviene per il congedo di maternità, è calcolata prendendo a riferimento il periodo mensile o quadri-settimanale scaduto ed immediatamente precedente ciascun periodo di astensione richiesto, anche frazionatamente.
Una volta calcolata la RMG, l’importo dev’essere percentualizzato al 30% e moltiplicato per le giornate indennizzabili, comprese nel periodo di assenza per congedo parentale.
Sono indennizzabili dall’Inps tutte le giornate tranne:
- per gli operai, le festività cadenti nei periodi di congedo e le domeniche;
- per gli impiegati, le festività coincidenti con la domenica.
Congedo parentale: durata mesi di indennità
L’indennità economica a carico dell’Inps non copre tutti i periodi di assenza per congedo parentale. Al contrario, fino al compimento dei dodici anni di età del figlio, la copertura dell’Istituto spetta nel rispetto dei seguenti limiti, descritti in tabella.

Congedo parentale: indennità all’80%
A seguito di quanto disposto dalla Manovra 2023 (Legge 29 dicembre 2022 numero 197, articolo 1, comma 359) per i lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità / paternità dopo il 31 dicembre 2022 l’indennità Inps passa dal 30 all’80% della RMG, nel rispetto dei seguenti limiti:
- durata massima un mese, in alternativa tra i genitori;
- fruizione entro il sesto anno di vita del bambino ovvero entro sei anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.
Di conseguenza, il mese indennizzato all’80% è unico e può essere fruito da uno solo dei genitori ovvero in modalità ripartita.
E’ importante ricordare, come precisato dall’Inps nella Circolare del 16 maggio 2023 numero 45 che la modifica ad opera della Manovra 2023 “non aggiunge un ulteriore mese di congedo parentale indennizzato all’80% della retribuzione”. La normativa prevede infatti la sola elevazione dell’indennità all’80% (invece del 30%) della retribuzione “di un solo mese dei tre spettanti a ciascun genitore, non trasferibili all’altro”.
Da notare che la fruizione alternata del congedo all’80% tra i genitori “non preclude la possibilità di fruirne nei medesimi giorni e per lo stesso figlio, come consentito per tutti i periodi di congedo parentale”.
L’Istituto stesso fornisce il seguente esempio:
- 2 genitori;
- Figlio minore di 6 anni;
- Periodo di congedo parentale (fruito da entrambi i genitori) dal 1° al 15 febbraio 2023, indennizzabile all’80%.
Di conseguenza:
- Un mese è indennizzato all’80% della retribuzione;
- Otto mesi sono indennizzati al 30%, a prescindere dalla situazione reddituale;
- I due mesi restanti non sono indennizzati, a meno che non ricorra la condizione reddituale sopra citata.
Per quanto tempo ci si può assentare in congedo parentale?
Al di là di quella che è l’indennità economica a carico dell’Inps, i genitori possono assentarsi in congedo parentale (retribuito o meno dall’Istituto) fino ai dodici anni di età del figlio, nel rispetto dei limiti indicati in tabella:

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