Congedo parentale operai agricoli: resta al 30%. Istruzioni pagamento diretto

Paolo Ballanti 22/02/24
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L’Inps riconosce una copertura economica ai lavoratori che, al ricorrere di determinati eventi, non possono svolgere l’attività lavorativa per cui sono stati assunti, rinunciando così al compenso erogato dal datore di lavoro: il congedo parentale è tra questi.

Di norma le indennità a carico dell’Istituto vengono anticipate in busta paga dal datore di lavoro, salvo poi essere dallo stesso recuperate in sede di pagamento dei contributi con modello F24. Si parla, in tal caso, di pagamento a conguaglio.

Fanno eccezione una serie di ipotesi in cui l’Inps corrisponde le indennità economiche direttamente al soggetto interessato, senza pertanto coinvolgere il datore di lavoro (si parla quindi di prestazioni a pagamento diretto).

Le modalità di riconoscimento delle somme incidono anche sulla procedura di accesso alle prestazioni. Può infatti accadere che per le somme con pagamento a conguaglio non sia necessario trasmettere un’apposita istanza all’Inps, necessaria invece per i casi di pagamento diretto.

Un caso particolare di gestione delle prestazioni Inps riguarda i congedi parentali spettanti agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI).

Analizziamo la questione in dettaglio.

Indice

Prestazioni operai agricoli: pagamento diretto

Il Decreto – legge 30 dicembre 1979 numero 663 dispone all’articolo 1, comma 6 che l’Inps provvede al pagamento diretto delle indennità economiche per gli eventi di malattia e maternità a beneficio dei “lavoratori agricoli, esclusi i dirigenti e gli impiegati; per i lavoratori assunti a tempo determinato per i lavori stagionali; per gli addetti ai servizi domestici e familiari; per i lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro che non usufruiscono del trattamento di Cassa integrazione guadagni”.

In poche parole, la disposizione normativa appena citata ricomprende tra i destinatari del pagamento diretto delle somme da parte dell’Istituto tutti gli operai agricoli, siano essi a tempo determinato che indeterminato.

Il congedo parentale operai agricoli

Alla luce della normativa citata, considerato che:

  • il flusso telematico “Uniemens / PosAgri” trasmesso dai datori di lavoro all’Inps non consente di denunciare il congedo parentale;
  • la procedura online presente sul portale “inps.it” non consente agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) di presentare domanda di pagamento diretto dell’indennità Inps;

l’Istituto ha fornito alcune importanti indicazioni con il Messaggio del 13 febbraio 2024 numero 647.

Domanda di congedo parentale: come inviarla all’Inps

Congedo in modalità giornaliera
Le domande di congedo parentale in modalità giornaliera, per quanto riguarda gli OTI, continueranno ad essere presentate:

  • con pagamento a conguaglio;
  • allegando la dichiarazione dell’interessata / o in cui si asserisce che “il datore di lavoro non provvede all’anticipo della prestazione ai sensi di quanto previsto dalla circolare n. 118/2007 e che pertanto si chiede il pagamento diretto della prestazione” (Messaggio Inps);
  • indicando le modalità di pagamento, ad esempio bonifico domiciliato ovvero codice IBAN intestato all’interessata / o su cui effettuare il pagamento.

Congedo in modalità oraria
Per le domande di congedo parentale degli OTI in modalità oraria la procedura telematica sul portale “inps.it” è già in grado di gestire la richiesta di pagamento diretto. Di conseguenza, afferma l’Istituto, gli operatori delle singole sedi territoriali devono dare“indicazioni all’utenza di selezionare le causali di pagamento diretto” contraddistinte da “lavoratore agricolo”.

Nell’Allegato numero 1 al Messaggio del 13 febbraio scorso, sono riportate le indicazioni su come le pratiche di congedo parentale devono essere gestite su procedura.

Recupero importi indebitamente conguagliati

Una volta effettuato il pagamento diretto delle somme al soggetto beneficiario (nel caso in cui ricorrano tutti i requisiti di legge) l’operatore Inps deve verificare sui flussi Uniemens / PosAgri l’eventuale presenza di importi erroneamente conguagliati dall’azienda, per il periodo oggetto della domanda di congedo parentale.

In caso di controllo con esito positivo, dovrà essere inviata apposita segnalazione all’Agenzia flussi contributivi della sede Inps dove il datore di lavoro è iscritto con la sua matricola CIDA, così da procedere al recupero degli importi indebitamente conguagliati, da effettuarsi con la nuova funzione di cui al Messaggio Inps numero 1538/2023.

Gli effetti delle operazioni di annullamento saranno visibili all’interno dell’estratto conto aziendale e dovranno essere notificate al datore di lavoro interessato mediante invio di un provvedimento di accertamento d’ufficio, con specifica indicazione dell’applicazione delle sanzioni secondo le disposizioni vigenti.

Sempre l’Inps rende noto che, in ordine all’attività di controllo sui comportamenti aziendali, saranno “predisposte e rese disponibili alle Sedi apposite liste tese a monitorare la presenza di conguagli di importi a titolo di maternità in assenza di relativa domanda di prestazione o in presenza di domanda di prestazione a titolo diverso”.

Congedo parentale operai agricoli: resta l’indennità al 30%

L’articolo 63 del Decreto legislativo 26 marzo 2001 numero 151 stabilisce che le “prestazioni di maternità e paternità di cui alle presenti disposizioni per le lavoratrici e i lavoratori agricoli a tempo indeterminato sono corrisposte” con gli “stessi criteri previsti per i lavoratori dell’industria”.

Le novità della Manovra 2024
La recente Manovra di bilancio 2024 ha derogato all’articolo 1, comma 179 all’erogazione dell’indennità economica per congedo parentale, a carico dell’Inps, calcolata in misura pari al 30% della retribuzione del soggetto beneficiario.

Nello specifico si dispone che l’indennità spetta, in alternativa tra i genitori:

  • per la durata massima complessiva di 2 mesi;
  • fino al 6° anno di vita del bambino (ovvero entro sei anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento);

anziché al 30% della retribuzione, in misura corrispondente a:

  • 80% della retribuzione nel limite massimo di un mese;
  • 60% della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese.

La percentuale appena descritta è tuttavia elevata all’80% della retribuzione per il solo anno 2024.

La disciplina è comunque limitata a quanti terminano il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023.

Indennità al 30% della retribuzione
Il Messaggio Inps numero 647/2024 ricorda da ultimo che, al momento, la procedura gestionale consente il pagamento dell’indennità di congedo parentale al 30% e non all’80% della retribuzione, come invece previsto dalla Manovra 2024.

Di conseguenza, sino all’implementazione della procedura, si potrà procedere “al solo pagamento del 30%” (Messaggio del 13 febbraio 2024).

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Foto copertina: istock/Ivan-balvan

Paolo Ballanti