Il chiarimento in merito alle scadenze fissate dalla legge 190/2012 proviene dalla Civit, e riguarda principalmente le amministrazioni centrali, per quanto concerne le Regioni e gli enti locali, nonostante la pressione di queste settimane soprattutto sui segretari di Comuni e Province, va evidenziato che le scadenze sono più distese.
L’articolo 1, comma 60 della legge 190/2012, per quanto riguarda gli enti locali (e anche le Regioni e le Province autonome) dichiara che è necessario rapportarsi agli adempimenti specifici e ai rispettivi termini che saranno decisi dalla Conferenza unificata, entro 120 giorni dal 28 novembre (data di entrata in vigore della legge). In ogni caso dal momento che si tratta di termine ordinatorio, bisogna aspettare le indicazioni della Conferenza unificata, anche perché queste costituiscono i presupposti obbligatori per l’assunzione del piano.
A conferma di quanto detto si può ricordare il fatto che fino a questo momento poco più di 450 segretari sono stati nominati responsabili anticorruzione, un altro motivo, inoltre, proviene dalla conforme interpretazione assunta dal dipartimento della Funzione Pubblica e Civit. Il primo, confermando che per gli enti locali e le regioni si applica il comma 60, chiarisce che (pagina 4 della circolare 1/2013) “in sede di Conferenza unificata saranno valutate le eventuali misure di flessibilità, compresa l’indicazione dei termini per gli adempimenti, per le autonomie territoriali, finalizzati soprattutto a tener conto delle specificità organizzative delle diverse realtà amministrative”.
Il presidente della Civit ha confermato l’interpretazione con una nota inviata al ministro della Pubblica amministrazione su conforme decisione del 3 gennaio della Commissione. La nota in questione si riferisce ” al differimento al 31 marzo 2013, operato dalla legge 221/12, del termine per l’adozione del Piano di prevenzione della corruzione da parte delle amministrazioni centrali”, escludendo, dunque che questa scadenza abbia valore per le amministrazioni locali.
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