Anticipo TFR per mutuo casa 2023: come funziona per i dipendenti

Paolo Ballanti 11/07/23
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Si può richiedere l’anticipo TFR per il mutuo di casa? Il Trattamento di fine rapporto o TFR è una somma che spetta al lavoratore alla risoluzione del contratto, a prescindere dalla causa dell’interruzione, sia essa un licenziamento intimato dall’azienda o, al contrario, le dimissioni del lavoratore.

Esistono tuttavia una serie di eccezioni (articolo 2120 Codice civile, commi 6 – 11) al ricorrere delle quali una quota – parte del Tfr è riconosciuta in costanza di rapporto, quindi prima che il contratto di lavoro di concluda.

Con l’obiettivo di contenere le richieste di anticipo Tfr, a beneficio sia della tenuta economico – finanziaria dell’azienda che nell’ottica di salvaguardare le somme spettanti al lavoratore all’interruzione del contratto, l’anticipazione è subordinata ad una serie di condizioni e requisiti, come le ragioni alla base della richiesta.

Tra le motivazioni che possono portare il dipendente ad ottenere un anticipo del Tfr figura l’acquisto della prima casa per sé o per i figli.

Con il termine di prima casa si intende un immobile destinato alla normale residenza ed abitazione del lavoratore e della sua famiglia. La sussistenza delle caratteristiche citate può risultare da una dichiarazione resa ad un notaio ovvero da altri documenti idonei.

A questo punto è lecito chiedersi se l’anticipo Tfr può essere chiesto anche per far fronte al mutuo casa. Una prospettiva non di poco conto in un momento come quello attuale di aumento dei tassi. Analizziamo la questione in dettaglio.

Analizziamo la questione in dettaglio, in particolare le condizioni richieste al lavoratore che intende ricevere l’anticipo Tfr per il mutuo della casa di abitazione.

Indice

Anticipo Tfr per mutuo casa: possibile?

La normativa non contempla espressamente la richiesta di anticipo Tfr per il mutuo casa. Per questo motivo è la stessa giurisprudenza che si occupa della questione. La Pretura di Ravenna, con pronuncia del 23 agosto 1996, ha affermato che la “richiesta di anticipazione sul trattamento di fine rapporto per l’acquisto della prima casa effettuata successivamente all’accessione di un mutuo ipotecario è legittima sempreché il pagamento della somma, anche residua, sia di importo superiore o equivalente alla somma che si intende richiedere”.

Ne consegue che l’anticipo TFR per il mutuo casa è ammesso, a patto che l’importo residuo del prestito sia superiore o equivalente alla somma spettante a titolo di anticipazione.

In questi casi il dipendente è tenuto a presentare al datore di lavoro tutti i documenti idonei a dimostrare l’acquisto dell’immobile, l’accensione del mutuo ed il debito residuo.

Anticipo TFR per mutuo casa: come chiederlo al datore

Il dipendente che intende ottenere l’anticipo Tfr è tenuto a presentare apposita richiesta scritta al datore di lavoro, allegando i documenti giustificativi dell’acquisto e del mutuo, precisando altresì:

–        La percentuale di Tfr richiesta come anticipo;
–        La motivazione. 

L’azienda, a sua volta, è tenuta a rispondere al dipendente in forma scritta, accogliendo o meno la richiesta. In questa seconda ipotesi è necessario precisare le ragioni del diniego.

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Anticipo TFR per mutuo casa: quali documenti presentare

Al fine di ottenere l’anticipo Tfr per mutuo casa, il lavoratore dovrà presentare tutta la documentazione utile a dimostrare la veridicità di quanto affermato. Ci riferiamo, ad esempio, a:

  • Atto notarile di compravendita dell’immobile;
  • Atto di accensione mutuo ipotecario;
  • Piano di ammortamento del mutuo e situazione aggiornata rilasciata dalla banca creditrice;
  • Visura catastale dell’immobile.

Ad accompagnare la documentazione citata anche una richiesta scritta del lavoratore, da presentare al datore di lavoro con:

  • Raccomandata a mano;
  • Raccomandata A / R;
  • Posta elettronica ordinaria o certificata.

L’azienda, ricevuta la richiesta, dovrà comunque fornire un riscontro, sempre in forma scritta, sia in caso di esito positivo che negativo.

Anticipo TFR per mutuo casa: anzianità di servizio

L’anticipo TFR può essere riconosciuto a coloro che hanno maturato almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro. Con il termine “anni di servizio” si intendono quelli complessivamente in forza nella medesima azienda e non i periodi effettivamente lavorati.

Il mantenimento degli anni di servizio può verificarsi anche nelle ipotesi di passaggio di un dipendente da un’azienda ad un’altra, a patto che in quell’occasione non gli venga liquidato il Tfr. È il caso, ad esempio, dei lavoratori coinvolti in trasferimenti d’azienda per:

  • Cessione;
  • Fusione, per incorporazione o creazione di una nuova società;
  • Scissione;
  • Usufrutto;
  • Affitto d’azienda.

In queste situazioni il dipendente mantiene l’anzianità maturata presso il datore di lavoro precedente.

Per approfondire il tema dei contratti di lavoro dipendente (nel pubblico e nel privato), consigliamo i libri “Il Lavoro Subordinato” e “Il Lavoro Pubblico“.

Anticipo TFR: un solo anticipo

A garanzia della stabilità economico-finanziaria dell’azienda e a tutela del Tfr maturato dal lavoratore il dipendente può ottenere l’anticipo una sola volta nel corso del rapporto.

Anticipo TFR: le motivazioni

Tra le motivazioni per le quali il dipendente può chiedere ed ottenere l’anticipo Tfr figura, oltre all’acquisto della prima casa per sé o i figli:

  • la necessità di sostenere spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle ASL competenti;
  • sostenere le spese durante i periodi di fruizione di particolari congedi quali: 1) Astensione facoltativa per maternità; 2) Formazione.

Anticipo TFR per mutuo casa: limiti

Come già detto, il lavoratore ha diritto di chiedere l’anticipo Tfr una sola volta nel corso del rapporto, a patto che siano presenti gli altri requisiti richiesti.

Pur in presenza dei requisiti individuali citati, non è detto che l’azienda possa anticipare il Tfr. Infatti, il datore di lavoro è tenuto ad accogliere le domande di anticipazione nel limite annuo del 10% degli aventi diritto e, comunque, del 4% del totale dei dipendenti.

Il numero di lavoratori da prendere in considerazione (secondo la Cassazione) è quello esistente all’inizio dell’anno. Sul tema si segnalano comunque due diversi orientamenti della giurisprudenza:

  • Il primo (Cassazione 6 marzo 1992 numero 2749) afferma che la disciplina dell’anticipazione non opera per le aziende che occupano meno di 25 dipendenti, dal momento che il limite del 4% imposto per legge darebbe un valore inferiore a 1;
  • Il secondo, più risalente nel tempo (Pretura Milano 9 febbraio 1984) afferma che la disciplina dell’anticipo opera comunque, tuttavia le richieste possono essere accolte soltanto nel momento in cui il cumulo dei valori decimali maturati ogni anno non raggiunge il valore 1.

In questa seconda situazione, un’azienda di 5 dipendenti, per esempio, potrebbe accogliere una richiesta di anticipazione ogni 5 anni: 4% di 5 = 0,20 * 5 anni = 1.

L’importo riconosciuto come anticipo Tfr non può, in ogni caso, eccedere il 70% dell’importo spettante alla data della richiesta.
Il calcolo, in questi casi, dev’essere effettuato come se alla data della domanda dovesse cessare il rapporto di lavoro.

Anticipo TFR: accoglimento domanda

Le richieste di anticipo Tfr possono essere accolte dall’azienda secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.
I contratti collettivi possono comunque prevedere specifici criteri di priorità.

Anticipo TFR per mutuo casa: a quanto ammonta

La somma riconosciuta a titolo di anticipazione Tfr non può eccedere il 70% del trattamento cui il lavoratore avrebbe avuto diritto nel caso di cessazione del contratto alla data della richiesta.

Le somme corrisposte in busta paga a titolo di anticipo Tfr saranno, al pari di quanto riconosciuto alla cessazione del rapporto:

  • Esenti da trattenute per contributi Inps a carico del dipendente;
  • Soggette a trattenuta fiscale a titolo di tassazione separata;
  • Non considerate nel conteggio del reddito imponibile ai fini fiscali del contribuente.

Anticipo TFR per mutuo casa: utilizzo fraudolento

Nel caso in cui il dipendente utilizzi le somme anticipate per scopi diversi da quelli indicati dalla legge, con intento fraudolento, è tenuto a restituire il Tfr al datore di lavoro.

L’azienda ha comunque la possibilità di verificare che la somma sia stata impiegata per lo scopo per cui è stata richiesta.

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