Affitto: i contratti di durata 3+2 estesi a tutta Italia

Redazione 21/03/17
È ufficiale: i contratti di affitto a canone concordato, ossia quelli di durata 3+2 anni, sono validi in tutte le città d’Italia. Lo stabilisce il Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 16 gennaio 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 15 marzo.

In tutta Italia sarà quindi possibile ricorrere al contratto 3+2, alternativo alla formula 4+4 e con canone compreso tra un limite minimo e un limite massimo. Novità, inoltre, anche per i contratti di affitto transitori e i contratti per studenti.

Vediamo allora in cosa consiste il contratto a canone concordato e cosa prevede il nuovo decreto.

Scarica qui il nuovo modello del contratto di affitto 3+2.

La formula 3+2 anni è valida in tutti i Comuni

La novità principale introdotta dal nuovo Decreto, come accennato, consiste nel fatto che il contratto 3+2 è esteso a tutti i Comuni d’Italia.

Il contratto 3+2, o a canone concordato, prevede 3 anni iniziali garantiti più altri 2 di rinnovo automatico, salvo mutamento degli accordi. La Legge n. 431/1998 prevedeva, fino alla pubblicazione del nuovo Decreto, che tale tipo di accordo fra conduttore e locatore fosse possibile solo nei “Comuni ad alta tensione abitativa“.

Il Decreto prevede inoltre che associazioni e sindacati potranno controllare, dietro richiesta delle parti, che il contratto di locazione sia conforme a quanto previsto dagli accordi territoriali. Novità, poi, per quanto riguarda la cedolare secca: quando non è inserita nel contratto, gli accordi territoriali possono prevedere l’aggiornamento del canone non superiore al 75% della variazione Istat.

Cosa prevede il contratto di affitto 3+2?

Ma cosa prevede, per l’esattezza, il contratto di affitto 3+2?

Il contratto a canone concordato, che come visto è alternativo alla formula “classica” 4+4, stabilisce che l’importo che l’affittuario deve pagare al padrone di casa non può essere determinato liberamente ma deve essere compreso tra un limite massimo e minimo fissato da un apposito accordo territoriale. Gli accordi sono sottoscritti su base locale tra le organizzazioni dei locatori e quelle dei conduttori, e le tabelle di riferimento sono consultabili presso gli uffici del Comune o presso le sedi delle organizzazioni.

Il contratto di affitto 3+2 prevede, dopo i primi 3 anni garantiti, la possibilità di stipulare un contratto a nuove condizioni per i successivi 2 anni, ma solo se entrambe le parti si trovano d’accordo. È inoltre possibile per il locatore dare disdetta del contratto dopo i primi 3 anni, ma solo a ben determinate condizioni, tra cui la necessità di ristrutturare l’appartamento o quella di adibirlo ad abitazione principale per la propria famiglia.

Alla scadenza degli ulteriori 2 anni, ciascuna delle due parti può disdire il contratto. In caso di mancata disdetta, lo stesso viene rinnovato automaticamente alle stesse condizioni.

Le novità per studenti e la locazione transitoria

Non è finita: come accennato in apertura, il nuovo Decreto ministeriale ha previsto modifiche anche al contratto per studenti e per uso transitorio.

Il contratto di affitto per studenti è un tipo particolare di contratto di locazione che può avere durata anche molto inferiore al periodo minimo di 3 anni. La legge stabilisce infatti che il periodo di affitto può andare in questo caso da un minimo di 6 mesi a un massimo di 3 anni. Ebbene, il nuovo Decreto stabilisce che il contratto per studenti viene esteso a quegli inquilini che sono iscritti a master, dottorati e corsi di specializzazione.

Redazione

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