In tutta Italia sarà quindi possibile ricorrere al contratto 3+2, alternativo alla formula 4+4 e con canone compreso tra un limite minimo e un limite massimo. Novità, inoltre, anche per i contratti di affitto transitori e i contratti per studenti.
Vediamo allora in cosa consiste il contratto a canone concordato e cosa prevede il nuovo decreto.
Scarica qui il nuovo modello del contratto di affitto 3+2.
La formula 3+2 anni è valida in tutti i Comuni
La novità principale introdotta dal nuovo Decreto, come accennato, consiste nel fatto che il contratto 3+2 è esteso a tutti i Comuni d’Italia.
Il contratto 3+2, o a canone concordato, prevede 3 anni iniziali garantiti più altri 2 di rinnovo automatico, salvo mutamento degli accordi. La Legge n. 431/1998 prevedeva, fino alla pubblicazione del nuovo Decreto, che tale tipo di accordo fra conduttore e locatore fosse possibile solo nei “Comuni ad alta tensione abitativa“.
Il Decreto prevede inoltre che associazioni e sindacati potranno controllare, dietro richiesta delle parti, che il contratto di locazione sia conforme a quanto previsto dagli accordi territoriali. Novità, poi, per quanto riguarda la cedolare secca: quando non è inserita nel contratto, gli accordi territoriali possono prevedere l’aggiornamento del canone non superiore al 75% della variazione Istat.
Cosa prevede il contratto di affitto 3+2?
Ma cosa prevede, per l’esattezza, il contratto di affitto 3+2?
Il contratto a canone concordato, che come visto è alternativo alla formula “classica” 4+4, stabilisce che l’importo che l’affittuario deve pagare al padrone di casa non può essere determinato liberamente ma deve essere compreso tra un limite massimo e minimo fissato da un apposito accordo territoriale. Gli accordi sono sottoscritti su base locale tra le organizzazioni dei locatori e quelle dei conduttori, e le tabelle di riferimento sono consultabili presso gli uffici del Comune o presso le sedi delle organizzazioni.
Il contratto di affitto 3+2 prevede, dopo i primi 3 anni garantiti, la possibilità di stipulare un contratto a nuove condizioni per i successivi 2 anni, ma solo se entrambe le parti si trovano d’accordo. È inoltre possibile per il locatore dare disdetta del contratto dopo i primi 3 anni, ma solo a ben determinate condizioni, tra cui la necessità di ristrutturare l’appartamento o quella di adibirlo ad abitazione principale per la propria famiglia.
Alla scadenza degli ulteriori 2 anni, ciascuna delle due parti può disdire il contratto. In caso di mancata disdetta, lo stesso viene rinnovato automaticamente alle stesse condizioni.
Le novità per studenti e la locazione transitoria
Non è finita: come accennato in apertura, il nuovo Decreto ministeriale ha previsto modifiche anche al contratto per studenti e per uso transitorio.
Il contratto di affitto per studenti è un tipo particolare di contratto di locazione che può avere durata anche molto inferiore al periodo minimo di 3 anni. La legge stabilisce infatti che il periodo di affitto può andare in questo caso da un minimo di 6 mesi a un massimo di 3 anni. Ebbene, il nuovo Decreto stabilisce che il contratto per studenti viene esteso a quegli inquilini che sono iscritti a master, dottorati e corsi di specializzazione.
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