Abilitazione docenti, arriva il DPCM: 60 CFU, formazione, cosa cambia

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È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 settembre 2023 il Decreto con le nuove regole per l’abilitazione docenti, il DPCM 4 agosto 2023 recante “Definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai fini del rispetto degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Era stato il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, a cambiare il reclutamento dei docenti nell’ambito delle riforme del PNRR, ma il DPCM con le regole per l’attuazione della riforma sono arrivate dopo un anno.

Vediamo quindi nei prossimi paragrafi tutte le novità sull’abilitazione docenti e come cambierà la formazione.

Indice

Abilitazione docenti: arrivano le nuove regole

Le nuove regole per la formazione dei docenti sono arrivate con la conversione in legge di uno dei Decreti PNRR del 2022, il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, che all’articolo 44 stabilisce che il nuovo sistema di accesso al ruolo a tempo indeterminato si articola in:

  • un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici (CFU/CFA);
  • un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale;
  • un periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva.

Il DPCM che definisce i contenuti e la strutturazione dell’offerta formativa corrispondente a 60 CFU/CFA sarebbe dovuto arrivare entro il 31 luglio 2022, ma come anticipato è stato pubblicato in Gazzetta solo il 25 settembre 2023.

Abilitazione docenti: il nuovo percorso di formazione iniziale

Il Ministero dell’istruzione e del merito individua il fabbisogno di docenti, per i tre anni scolastici successivi, per il sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie, i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, nonché le scuole italiane all’estero. Ogni anno, entro il mese di febbraio, il MIM dovrà comunicare il fabbisogno di docenti al Ministero dell’Università e della Ricerca, che sempre ogni anno individuerà il livello sostenibile di attivazione dei percorsi di formazione iniziale, tenendo conto del fabbisogno di docenti e del potenziale formativo indicato dalle università e dalle istituzioni AFAM.

L’offerta formativa dei percorsi di formazione iniziale, strutturata sulla base del profilo di cui all’allegato A al DPCM, si compone di non meno di 60 CFU o CFA, individuati dall’Allegato 1 al suddetto decreto. Per ogni CFU o CFA di tirocinio, l’impegno in presenza nei gruppi-classe è pari ad almeno dodici ore.

Lo svolgimento delle attività di tirocinio è disciplinato da apposite convenzioni stipulate dai centri con le istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione, saranno gli insegnanti con contratto a tempo indeterminato idonei a svolgere il compito di tutor dei tirocinanti

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DPCM 4 settembre 2023 – abilitazione docenti 178 KB

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Abilitazione docenti: chi può accedere al nuovo percorso

Possono accedere al percorso di formazione iniziale i candidati che hanno conseguito la laurea per insegnare in una classe di concorso della scuola secondaria. Possono altresì accedere coloro i quali siano iscritti ai corsi di studio per ottenere i suddetti titoli. Chi è iscritto a corsi di studio per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico potrà accedere all’offerta formativa solo se ha conseguito 180 crediti.

Abilitazione docenti: 30 CFU per ulteriori abilitazioni

Coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su un altro grado di istruzione, nonché coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno, possono conseguire l’abilitazione in altre classi di concorso o in altri gradi di istruzione attraverso l’acquisizione di 30 CFU o CFA del percorso di formazione iniziale nell’ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento.

La prova scritta consisterà in un intervento di progettazione didattica innovativa, anche mediante tecnologie digitali multimediali, inerente alla disciplina o alle discipline della classe di concorso per la quale è conseguita l’abilitazione.

Abilitazione docenti: 30 CFU per i docenti con 3 anni di servizio

È previsto un percorso da 30 CFU riservato a docenti senza abilitazione con tre anni di esperienza o che hanno sostenuto la prova del concorso straordinario bis.

Abilitazione docenti: riconoscimento 24 CFU

Ai fini del conseguimento dei 60 CFU o CFA, sono riconosciuti i 24 CFU o CFA conseguiti entro il 31
ottobre 2022
sulla base del previgente ordinamento, fermi restando almeno dieci CFU o CFA di tirocinio diretto. Per coloro che hanno conseguito i 24 CFU entro il 31 ottobre 2022 si aprirà quindi un’ulteriore offerta formativa da 36 CFU, i cui contenuti sono descritti nell’Allegato 5 del DPCM.

Abilitazione docenti: prova finale

La prova finale del percorso universitario e accademico consiste in una prova scritta e in una lezione simulata, che accertano l’acquisizione delle competenze professionali del profilo di cui all’allegato A del DPCM. La prova scritta consiste in una sintetica analisi critica di episodi, casi, situazioni e problematiche verificatisi durante il tirocinio svolto nel percorso di formazione iniziale.

Per i vincitori del concorso che non abbiano ancora conseguito l’abilitazione all’insegnamento e hanno svolto almeno 3 anni di servizio, consiste in un intervento di progettazione didattica innovativa, anche mediante
tecnologie digitali multimediali, inerente alla disciplina o alle discipline della classe di concorso per la quale è conseguita l’abilitazione.

Con il superamento della prova finale (dopo aver ottenuto almeno 7/10 nella prova scritta e almeno 7/10 nella lezione simulata) è acquisita l’abilitazione all’insegnamento per la relativa classe di concorso.

Abilitazione docenti: fase transitoria

L’articolo 14 del Dpcm prevede che, In sede di prima applicazione, i percorsi di formazione da 60 CFU si concludano entro il 31 maggio 2024, e quelli da 30 CFU entro il 28 febbraio 2024. Per i primi tre cicli, i percorsi di formazione di 60, 36 e 30 CFU prevedono una riserva di posti in favore di coloro che, nell’anno scolastico precedente all’avvio dei percorsi, sono titolari di contratti di docenza a tempo determinato presso una istituzione scolastica statale o scuola paritaria. La riserva è pari al 45% dei posti per il primo ciclo e al 35% dei posti nei successivi due cicli.

L’articolo 18-bis del Decreto legislativo numero 59/2017 ha stabilito un regime transitorio fino al 31 dicembre 2024, durante il quale potranno partecipare ai concorsi per la scuola secondaria di primo e secondo grado, per posto comune e di insegnante tecnico-pratico, i docenti in possesso di:

  • titolo di studio per l’accesso alla classe di concorso + 30 CFU;
  • titolo di studio per l’accesso alla classe di concorso + 24 CFU se conseguiti entro il 31 ottobre 2022.

I vincitori del concorso:

  1. saranno assunti con contratto annuale di supplenza;
  2. dovranno integrare i 30/36 CFU mancanti (con oneri a carico dei partecipanti);
  3. sosterranno la prova finale del percorso formativo e conseguono l’abilitazione;
  4. saranno assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio;
  5. saranno immessi in ruolo al superamento positivo del periodo di prova.

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Alessandro Sodano