Pensione Quota 103: come funziona, chiarimenti Inps. La guida completa

Paolo Ballanti 14/03/23
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Pensione Quota 103, come funziona? La Circolare Inps del 10 marzo 2023 numero 27 ha fornito i chiarimenti necessari per l’accesso alla pensione anticipata flessibile con Quota 103 al raggiungimento, entro il prossimo 31 dicembre, di un doppio requisito in termini di età anagrafica ed anzianità contributiva.

La prestazione è stata introdotta dall’ultima Legge di bilancio (articolo 1, commi 283 e 284, Legge 29 dicembre 2022 numero 197) con l’obiettivo di accompagnare i contribuenti sino al conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.

Già negli anni precedenti abbiamo conosciuto le prestazioni Quota 100 (62 anni di età e 38 di contributi) per il biennio 2019 – 2021 e Quota 102 (64 anni di età e 38 di contributi) nel 2022.

La Circolare del 10 marzo arriva dopo il Messaggio Inps del 21 febbraio 2023 numero 754 con cui l’Istituto ha comunicato l’aggiornamento del sistema di gestione delle domande di pensione, in modo tale da consentire la presentazione delle domande di accesso al pensionamento con Quota 103.

Analizziamo la novità in dettaglio.

Indice

Pensione Quota 103: requisiti

L’accesso a Quota 103 è garantito in favore degli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (AGO) e alle forme esclusive e sostitutive della stessa gestite dall’Inps, nonché alla Gestione separata.
I soggetti in questione devono perfezionare, entro il 31 dicembre 2023:

  • Un’età anagrafica non inferiore a 62 anni (non adeguata agli incrementi della speranza di vita);
  • Un’anzianità contributiva minima di 41 anni.

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo si considera la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando “il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico” (Circolare Inps).

Pensione Quota 103: chi non può accedere

Quota 103 è preclusa al personale appartenente a:

  • Forze armate;
  • Forze di Polizia;
  • Polizia penitenziaria;
  • Personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  • Personale della Guardia di Finanza.

Per quanto riguarda poi le categorie dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolocon inquadramento nel Gruppo A, possono accedere alla prestazione in esame secondo le disposizioni di cui all’articolo 66, comma 17, lettera c), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106” (Circolare Inps).

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Circolare Inps numero 27 del 10 marzo 2023 118 KB

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Pensione Quota 103: importo e durata

Importo

Il trattamento spettante con Quota 103 è riconosciuto per un valore mensile lordo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente pari, per il 2023, a 2.818,70 euro.
Laddove, al momento della liquidazione della pensione anticipata flessibile risulti un importo mensile lordo inferiore a cinque volte il trattamento minimo e, successivamente, per effetto della ricostituzione della pensione, l’importo mensile lordo superi cinque volte il trattamento minimo stabilito per ciascun anno “si porrà in pagamento l’importo mensile lordo pari al c.d. tetto massimo erogabile” (Circolare Inps).


Durata
La prestazione in parola è garantita per le mensilità di anticipo del pensionamento, rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia.

Al raggiungimento dei requisiti stessi è “posto in pagamento l’intero importo della pensione perequato nel tempo” (Circolare Inps). Ciò si applica anche nelle ipotesi in cui la gestione previdenziale a carico della quale è stata liquidata la pensione anticipata flessibile prevede età pensionabili diverse rispetto a quella indicata all’articolo 24, comma 6, del Decreto – legge numero 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge numero 214/2011 (67 anni di età da adeguare a decorrere dal 1° gennaio 2025 alla speranza di vita).

Pensione Quota 103: finestre di accesso

I lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle pubbliche Amministrazioni e i lavoratori autonomi:

  • Che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2022, conseguono il diritto a Quota 103 alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2023;
  • Che maturato i prescritti requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2023 conseguono il diritto a Quota 103 alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, trascorsi tre mesi dalla data della maturazione dei requisiti (la cosiddetta finestra).

Nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO, la prima decorrenza utile di Quota 103 è fissata al primo giorno del mese successivo l’apertura della cosiddetta finestra.

Al contrario, i lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni:

  • Che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2022 conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2023;
  • Che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2023, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, trascorsi sei mesi dalla maturazione dei requisiti (cosiddetta finestra) e, comunque, non prima del 1° agosto 2023.

Con riferimento a tali lavoratori, ove il trattamento pensionistico sia liquidato:

  • A carico di una gestione esclusiva dell’AGO, la prima decorrenza utile di Quota 103 è fissata al primo giorno successivo l’apertura della cosiddetta finestra;
  • A carico di una gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO, la prima decorrenza utile del predetto trattamento è fissata al primo giorno del mese successivo l’apertura della cosiddetta finestra.

Pensione Quota 103: cumulo dei periodi assicurativi

Il requisito contributivo richiesto per la pensione anticipata flessibile può essere perfezionato, su domanda dell’interessato, anche cumulando tutti e per intero i periodi assicurativi presso due o più forme di assicurazione obbligatoria, gestite dall’Inps, come:

  • Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e forme esclusive e sostitutive della stessa;
  • Gestione separata.

I periodi assicurativi coincidenti devono essere considerati una sola volta ai fini del diritto e valorizzati tutti per l’importo del trattamento pensionistico.
Sempre ai fini del diritto, in caso di coincidenza dei periodi, vanno neutralizzati quelli presso la gestione nella quale risultino versati o accreditati il maggior numero di contributi.
Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pensionistico pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.
Per la determinazione del sistema di calcolo, l’accertamento dell’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 dev’essere effettuato considerando “l’anzianità contributiva complessivamente maturata nelle diverse gestioni interessate dal cumulo in argomento”. 


Inoltre, per ottenere l’anzianità contributiva posseduta dall’assicurato, ciascuna gestione tiene conto delle regole del proprio ordinamento, vigenti alla data di presentazione della domanda di pensione.
Nel caso in cui tra le gestioni interessate al cumulo ve ne sia almeno una che preveda il requisito contributivo dei 35 anni al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e / o prestazioni equivalenti, il predetto requisito dev’essere verificato tenendo conto dell’anzianità contributiva complessivamente maturata nelle gestioni interessate al cumulo.

Si precisa da ultimo che la titolarità di una pensione diretta in una delle forme di assicurazione obbligatoria, gestite dall’Inps e sopra citate, preclude l’esercizio della facoltà per accedere a Quota 103.

Pensione Quota 103: incumulabilità con redditi da lavoro

Ai sensi dell’articolo 14.1 comma 3 del Decreto – legge 4/2019, introdotto dalla Manovra 2023 e contenente la regolamentazione della pensione anticipata flessibile, la stessa non è cumulabile “a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui”.

Pertanto, per le categorie di iscritti per i quali trovano applicazione i requisiti anagrafici per il diritto alla pensione di vecchiaia diversi rispetto a quanto previsto dall’articolo 24, comma 6, Decreto – legge numero 201/2011, il divieto di cumulo cessa al compimento dell’età anagrafica contemplata dal Fondo di appartenenza per le pensioni di vecchiaia e non al raggiungimento dell’età prevista dal citato articolo 24.

Da ultimo, l’articolo 1, commi 344 e 349 della Manovra 2023, dispone che il compenso erogato per prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinata di durata non superiore a 45 giornate annue, è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico. Ne consegue che tali redditi sono irrilevanti ai fini dell’incumulabilità della pensione anticipata flessibile.

Sul punto l’Istituto si riserva di fornire ulteriori chiarimenti.

Paolo Ballanti

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