Quando arriva la quattordicesima pensionati 2026? Nel cedolino di pensione di luglio 2026 è prevista la liquidazione da parte dell’INPS della somma aggiuntiva, detta anche quattordicesima.
Grazie al Messaggio numero 2052 del 19 giugno 2026 l’Istituto chiarisce i requisiti e le modalità di erogazione dell’importo, con riguardo all’annualità corrente.
Analizziamo la novità in dettaglio.
Indice
- Quattordicesima pensionati 2026: erogazione d’ufficio
- Quattordicesima pensionati 2026: la liquidazione è provvisoria
- Chi ha diritto alla quattordicesima pensiponati 2026?
- Quattordicesima pensionati 2026: indicazione nel cedolino di luglio 2026
- Quattordicesima pensionati 2026 assente in cedolino, cosa fare?
Quattordicesima pensionati 2026: erogazione d’ufficio
I soggetti in possesso dei requisiti di seguito descritti ricevono la quattordicesima d’ufficio, senza necessità di trasmettere alcuna domanda all’INPS.
Ad essere interessati sono coloro che, alla data del 31 luglio 2026, hanno un’età maggiore o uguale a 64 anni.
Quattordicesima pensionati 2026: la liquidazione è provvisoria
L’erogazione della somma avviene comunque in modo provvisorio, dal momento che il diritto alla prestazione e la verifica dell’importo spettante saranno accertati successivamente al pagamento, sulla base dei redditi del beneficiario accertati a consuntivo e messi a disposizione dall’Agenzia Entrate.
Chi ha diritto alla quattordicesima pensiponati 2026?
La somma aggiuntiva (quattordicesima) spetta ai titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, gestite dall’INPS.
I soggetti in parola devono possedere determinati requisiti anagrafici, contributivi e reddituali.
Requisito anagrafico
Hanno diritto alla quattordicesima coloro che hanno compiuto 64 anni di età entro il 31 dicembre 2026.
Per l’annualità corrente sono pertanto interessati dall’erogazione i soggetti nati entro il 31 dicembre 1962.
Il beneficio può comunque essere riconosciuto in misura ridotta e in base ai mesi di spettanza, nel caso di:
- Pensione riconosciuta con decorrenza successiva al 31 gennaio 2026;
- Compimento del sessantaquattresimo anno di età nel corso dell’anno 2026 (in tal caso il beneficio spetta anche nel mese di raggiungimento del requisito anagrafico).
Requisito contributivo
La quattordicesima è parametrata all’anzianità contributiva complessiva utilizzata per la pensione (contribuzione accreditata in favore del titolare della pensione).
Con riguardo a:
- Pensioni in regime di totalizzazione e di cumulo, si assume per il calcolo della quattordicesima la sola contribuzione versata all’INPS e agli Enti confluiti nello stesso Istituto (come INPDAP e ENPALS);
- Pensione ai superstiti, l’anzianità contributiva del dante causa è rapportata alla percentuale di pensione cui ha diritto il soggetto titolare della pensione stessa.
Requisiti reddituali e importo della quattordicesima
Per il diritto alla somma aggiuntiva il reddito annuo del pensionato dev’essere inferiore ai limiti indicati in tabella, differenziati in ragione degli anni di contribuzione.
A parità di contributi accreditati l’importo della quattordicesima varia in base alla fascia di reddito annuo del pensionato, fino a 1,5 volte o fino a 2 volte il trattamento minimo (T.M.) pari a mensili euro 611,85 corrispondenti a 7.954,05 euro annui (611,85 moltiplicato 13).
Si prevede poi una clausola di salvaguardia se il reddito complessivo individuale annuo risulta superiore a 1,5 volte o 2 volte il trattamento minimo e inferiore a tale soglia incrementata della somma aggiuntiva spettante.
Di conseguenza, l’importo della somma aggiuntiva viene corrisposto come risultante dalla differenza tra il predetto limite maggiorato e il reddito del pensionato:
| Anni contribuzione (dipendenti) | Anni contribuzione (autonomi) | Tabella A – Reddito fino a 11.931,08 euro | Tabella A – Reddito tra 11.931,09 e 12.032,07 euro | Tabella B – Reddito tra 12.032,08 e 15.908,10 euro | Tabella B – Reddito oltre 15.908,10 euro |
|---|---|---|---|---|---|
| Pari o inferiori a 15 anni | Pari o inferiori a 18 anni | 437,00 euro | Massimo 12.368,08 euro | 336,00 euro | Massimo 16.244,10 euro |
| Superiori a 15 anni e pari o inferiori a 25 anni | Superiori a 18 anni e pari o inferiori a 28 anni | 546,00 euro | Massimo 12.477,08 euro | 420,00 euro | Massimo 16.328,10 euro |
| Superiori a 25 anni | Superiori a 28 anni | 655,00 euro | Massimo 12.586,08 euro | 504,00 euro | Massimo 16.412,10 euro |
Per quanti ricevono per la prima volta la quattordicesima rilevano, per il requisito reddituale, tutti i redditi posseduti dal soggetto nell’annualità corrente.
Al contrario, in caso di concessione successiva alla prima, si considerano:
- I redditi delle prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati, percepiti nel 2026;
- I redditi diversi da quelli cui al punto precedente, percepiti nell’anno 2025.
Quattordicesima pensionati 2026: indicazione nel cedolino di luglio 2026
La quattordicesima è esposta nel cedolino di pensione di luglio 2026 con una voce ad hoc.
I beneficiari vengono poi informati con le seguenti modalità:
- Nota nel certificato di pensione (modello “Obis/M“);
- Comunicazione dedicata nella sezione “MyINPS” del sito “inps.it” e invio di una comunicazione tramite posta elettronica ordinaria (email) al contatto telematico certificato del pensionato, se disponibile;
- Con notifica sull’app “IO“.
Quattordicesima pensionati 2026 assente in cedolino, cosa fare?
Coloro i quali non vedono riconoscersi a luglio 2026 la quattordicesima (ma ritengono di averne diritto) possono presentare apposita domanda di ricostituzione online, accedendo con la propria identità digitale (credenziali SPID, CIE, CNS o eIDAS) alla piattaforma “Quattordicesima” del sito “inps.it“, sezione “Pensione e Previdenza – Benefici previdenziali e detrazioni“.
La domanda di ricostituzione può, in alternativa, essere trasmessa per il tramite degli istituti di patronato.
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