Il recente Decreto Sicurezza impone ai datori di lavoro privati l’obbligo dal 1° aprile 2026 di pubblicare le offerte di lavoro sul SIISL. L’adempimento si qualifica come un requisito indispensabile per poter accedere ai benefici contributivi delle assunzioni agevolate.
Per l’applicazione in concreto della novità si attende tuttavia l’apposito D.M. attuativo.
Analizziamo la novità in dettaglio.
Indice
- Assunzioni agevolate: cosa dispone il Decreto Sicurezza?
- Assunzioni agevolate: obbligo di pubblicazione sul SIISL
- Comunicazioni obbligatorie anche sul SIISL
- Assunzioni agevolate: obbligo estero alle agenzie per il lavoro
- Si attende il DM attuativo
- Chi può accedere alle assunzioni agevolate?
- Assunzioni agevolate: il requisito della regolarità contributiva
Assunzioni agevolate: cosa dispone il Decreto Sicurezza?
Il Decreto-Legge 31 ottobre 2025, numero 159 (convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2025, numero 198) introduce all’articolo 14, comma 1, a decorrere dal 1° aprile 2026, un nuovo adempimento comunicativo agli enti pubblici, a carico dei datori di lavoro privati che ottengono benefici contributivi.
La novità risponde all’intento di:
- Favorire la trasparenza nel mercato del lavoro e le pari opportunità tra i lavoratori;
- Rafforzare le misure di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Monitorare gli effetti dell’intervento pubblico.
Assunzioni agevolate: obbligo di pubblicazione sul SIISL
A decorrere dal 1° aprile 2026 i datori di lavoro privati che chiedono benefici contributivi, comunque denominati e finanziati con risorse pubbliche, per l’assunzione di personale alle proprie dipendenze “pubblicano la disponibilità della posizione di lavoro sul Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) di cui all’articolo 5 del decreto – legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85” (articolo 14, comma 1, DL Sicurezza).
Ai fini del riconoscimento dei benefici, precisa la norma, resta fermo l’obbligo per il datore di lavoro di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Comunicazioni obbligatorie anche sul SIISL
Un ulteriore potenziamento del ruolo ricoperto dal SIISL in tema di politiche attive del lavoro arriva grazie al successivo comma 2 dell’articolo 14.
A decorrere dal 1° aprile 2026, infatti, le comunicazioni obbligatorie (di cui all’articolo 9-bis del Decreto – Legge 1° ottobre 1996, numero 510) possono essere effettuate da datori di lavoro e soggetti abilitati e autorizzati “anche tramite il SIISL”.
Sempre la piattaforma, stando al comma 3, espone gli esiti della verifica dei dati autocertificati dall’utente iscritto e li rende disponibili al datore di lavoro che lo assume, anche al fine di rafforzare le garanzie di affidabilità e sicurezza nella gestione del rapporto di lavoro.
Assunzioni agevolate: obbligo estero alle agenzie per il lavoro
Le agenzie per il lavoro (comma 4) sono tenute, nei termini sopra descritti, alla pubblicazione sul SIISL di tutte le posizioni di lavoro che gestiscono e, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, possono accedere alla piattaforma in parola per individuare i candidati idonei rispetto alle posizioni lavorative pubblicate.
Si attende il DM attuativo
Pur alla luce della decorrenza, dal 1° aprile 2026, dell’obbligo di pubblicazione delle offerte di lavoro sul SIISL, per l’applicazione in concreto della novità, da parte di imprese e professionisti, si attende l’apposito decreto attuativo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Al D.M. è altresì demandata l’attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 14, rispettivamente ai commi 2 (comunicazioni obbligatorie), 3 (verifica dei dati autocertificati dal lavoratore) e 4 (obblighi in capo alle agenzie per il lavoro).
Chi può accedere alle assunzioni agevolate?
Eccezion fatta per le regole proprie di ciascun bonus, possono beneficiare delle agevolazioni i datori di lavoro che:
- Non abbiano in atto sospensioni dal lavoro connesse a crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, trasformazione o somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati in un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive;
- Non assumono lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo.
Si richiedono altresì le seguenti condizioni:
- Assunzione spontanea e non in attuazione di un obbligo preesistente stabilito dalla legge o dalla contrattazione collettiva;
- Assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, fermi restando gli altri obblighi di legge;
- Rispetto almeno della parte economica e normativa (e non anche di quella obbligatoria) di accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- Inoltro delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti a instaurazione e modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione nei tempi richiesti;
- Rispetto del diritto di precedenza stabilito dalla legge o dal contratto collettivo.
Assunzioni agevolate: il requisito della regolarità contributiva
Per gli sgravi che rappresentano un abbattimento dell’aliquota ordinaria è richiesta, in aggiunta alle condizioni sopra elencate, la regolarità contributiva.
Quest’ultima, fino al 30 giugno 2015, era dimostrata dal possesso del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).
Dal 1° luglio 2015 opera invece una procedura di verifica informatica della condizione di regolarità, che sfrutta un processo di rilascio del certificato in modalità esclusivamente telematica e in tempo reale.
In questo modo è possibile ottenere l’attestazione di regolarità contributiva di datori di lavoro e autonomi nei confronti di:
- INPS;
- INAIL;
- Casse Edili.
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Foto di copertina: iStock/SrdjanPav
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