Permessi ROL ed ex festività: come chiederne la liquidazione in busta paga

In via eccezionale e previa richiesta scritta del dipendente.

Paolo Ballanti 02/03/26
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I singoli contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) riconoscono di norma una o più tipologie di permessi per permettere ai dipendenti di assentarsi dal lavoro pur ricevendo la stessa retribuzione prevista per i periodi di ordinaria attività.

Tra i motivi all’origine del riconoscimento dei permessi vi può essere l’esigenza di compensare l’abolizione per legge di una o più ricorrenze festive (cosiddetti permessi ex-festività) o, in generale, la volontà di ridurre la quantità di ore lavorate (in questo caso si parla di permessi ROL – riduzione orario di lavoro). 

A differenza di quanto accade per le ferie, le ore di permesso previste dai CCNL possono eccezionalmente e previa richiesta scritta del dipendente essere liquidate in busta paga.

Analizziamo la questione in dettaglio.

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Indice

Necessaria la richiesta scritta del dipendente

Per poter procedere alla liquidazione dei permessi è necessario che il dipendente produca apposita richiesta in forma scritta al datore di lavoro in cui:

  • indica la tipologia di di cui si chiede la monetizzazione, se trattasi, ad esempio, dei permessi in sostituzione delle festività abolite per legge ovvero dei per riduzione dell’orario di lavoro (ROL);
  • precisa l’ammontare dei permessi di cui chiede la liquidazione in cedolino;
  • riporta in quale cedolino paga liquidare le somme.

Con riguardo al secondo punto il dipendente può:

  • indicare tutti i permessi maturati ad una certa data e non goduti;
  • in alternativa, indicare la quantità di permessi (di norma espressi in ore) di cui chiede la monetizzazione.

La richiesta del lavoratore dev’essere consegnata a mani del datore di lavoro e da quest’ultimo firmata per ricevuta e accettazione.

Quali effetti in busta paga?

Una volta richiesta la monetizzazione dei permessi, questi vengono convertiti in un valore economico, indicato in busta paga tra le voci in competenza, secondo la seguente formula:

Ore di permessi di cui si chiede la liquidazione * retribuzione oraria = importo indicato in busta paga.

In parallelo alla liquidazione, il quantitativo residuo dei permessi si riduce delle ore monetizzate in busta paga.
Ne consegue che le ore pagate al dipendente non potranno più essere utilizzate per assentarsi dal lavoro.

Ipotizziamo il caso del dipendente Caio, il quale ha un saldo permessi maturati e non goduti pari a 80 ore e una retribuzione oraria di 12,80 euro lordi.

Nel cedolino di febbraio 2026 l’interessato chiede la monetizzazione di 20 ore di permessi, corrispondenti a:
20,00 * 12,80 = 256,00 euro lordi.

In busta paga è di conseguenza riportata la voce a titolo di liquidazione permessi per euro 256,00 e il saldo permessi residui è diminuito di 20 ore.

Al 28 febbraio 2026 Caio ha un saldo permessi ancora da utilizzare di 80 – 20 = 60 ore.

Natura delle somme percepite

La voce indicata in busta paga a titolo di monetizzazione dei permessi è a tutti gli effetti imponibile per il calcolo di:

  • contributi previdenziali e assistenziali a carico dipendente;
  • contributi previdenziali e assistenziali a carico azienda;
  • imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF);
  • addizionali regionali e comunali;

al pari della retribuzione ordinaria.

Nessuna monetizzazione per le ferie

Eccezion fatta per le ipotesi di interruzione del contratto, il dipendente non può legittimamente ottenere la monetizzazione delle ferie residue in busta paga.

Il divieto opera al fine di tutelare la funzione stessa delle ferie, quale periodo di assenza retribuito in cui il dipendente si dedica alle proprie esigenze di vita privata, familiare e sociale.

Come anticipato, fanno eccezione le ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, a prescindere dalla causa all’origine dell’evento.

In queste occasioni, infatti, il valore economico corrispondente alle ferie maturate dal dipendente e non godute alla data di cessazione del contratto, è liquidato in busta paga insieme alle altre competenze di fine rapporto quali:

  • mensilità aggiuntive maturate e non liquidate in busta paga;
  • permessi maturati e non goduti.

Cosa cambia per la banca delle ore?

Grazie all’istituto della banca ore i dipendenti che svolgono prestazioni aggiuntive, anziché vedersi riconoscere il compenso per lavoro straordinario o supplementare, accantonano le ore in eccesso in un apposito conto individuale (da qui il termine banca delle ore), da cui attingere successivamente in occasione delle assenze.

In questo modo il dipendente può assentarsi, pur mantenendo la retribuzione, senza per questo consumare le ore di ferie e permessi.

Attraverso l’istituto della banca delle ore, disciplinato dalla contrattazione collettiva nazionale / territoriale o da accordi aziendali, il dipendente matura un residuo di ore di assenza, aggiuntivo rispetto a ferie e permessi.

Al pari di quanto descritto per questi ultimi, anche il residuo banca ore può essere monetizzato in busta paga previa richiesta scritta del dipendente.

Una forma di sostegno economico ai dipendenti

Tra le ragioni all’origine della richiesta di liquidare le ore di permesso / banca ore vi può legittimamente essere una situazione di temporanea difficoltà economica del dipendente il quale, in questo modo, evita:

  • l’erogazione di un acconto dello stipendio, poi da trattenersi sulla prima retribuzione utile;
  • il ricorso ad un prestito aziendale, da recuperare in più rate secondo il piano di ammortamento definito con il datore di lavoro;
  • il ricorso al sistema finanziario ordinario, con l’applicazione dei tassi di interesse, calcolati in percentuale sulla quota capitale.

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Foto copertina: istock/greenleaf123

Paolo Ballanti

Dopo la laurea in Consulente del Lavoro, conseguita all’Università di Bologna nel 2012, dal 2014 si occupa di consulenza giuslavoristica ed elaborazione buste paga presso un’associazione di categoria in Ravenna. Negli anni successivi alla laurea ha frequentato tre master: El…Continua a leggere

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