Sanatoria 2012, via alla regolarizzazione dei clandestini

Redazione 14/09/12
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Domani, 15 settembre, sarà possibile mettere in regola, fino al 15 ottobre la posizione degli stranieri presenti irregolarmente sul suolo italiano. I datori di lavoro che hanno assunto immigrati irregolari avranno la possibilità di sanare la propria posizione presentando una domanda entro i termini temporali suddetti. Questo provvedimento deriva dal Decreto legislativo n.109 del 16 luglio 2012, entrato in vigore il 9 agosto scorso, che presenta norme per regolarizzare le posizioni dei cittadini stranieri che vivono in Italia senza regolare visto o permesso di soggiorno e contestualmente senza regolare permesso di lavoro.

Il decreto legislativo n.109 non è altro se non l’adesione del governo italiano alla direttiva 2009/52/Ce che mira a consolidare la sinergia tra stati mebri della comunità nella lotta all’immigrazione clandestina, applicando l’obbligo ai datori di lavoro di non assumere cittadini di paesi terzi il cui soggiorno non sia regolare, inoltre sono state decretate anche norme minime riguardanti sanzioni e provvedimenti nei riguardi dei datori di lavoro che trasgrediranno le nuove norme.

Il decreto legislativo stabilisce i seguenti parametri affinchè vengano rispettate condizioni di trasparenza e rispetto delle nuove norme;

I datori di lavoro italiani, più in generale tutti i datori di lavoro membri dell’Unione europea,  i datori di lavoro stranieri con un titolo di soggiorno previsto dall’articolo 9 del T.U. di cui al D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 che al 9 agosto 2012, data di entrata in vigore del decreto legislativo che forniscono irregolarmente lavoro da almeno 3 mesi e continuano a fornirne alla data di presentazione della dichiarazione di emersione stranieri presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto almeno dalla data del 31 dicembre 2011, o precedentemente, possono dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro allo sportello unico per l’immigrazione.

In qualsiasi circostanza, la presenza degli immigrati irregolari sul territorio nazionale dal 31 dicembre 2011 deve essere dimostrata da documentazione proveniente da organismi pubblici. Il decreto 109/12 prevede, inoltre, una disposizione in itinere atta a consentire ai datori di lavoro di chiarire l’esistenza di rapporti di lavoro irregolari pregressi.

La domanda di emersione avrà un costo, da espletarsi mediante contributo forfettario, di 1.000 euro per ciascun lavoratore, i datori di lavoro che intendono soddisfarla potranno provvedere al versamento già in data 7 settembre 2012. Con la risoluzione n. 85/E del 31 agosto 2012, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito i codici tributo per permettere la precisa compilazione, da parte dei datori di lavoro, del modello “F24 Versamenti con elementi identificativi“, da usare nella procedura di emersione del lavoro irregolare; “REDO” per quanto riguarda il lavoro domestico, “RESU” per quello subordinato.

Il modello di pagamento F24 versamento con elementi identificativi si trova, sia sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, che sui siti del Ministero dell’Interno,  del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministro per la Cooperazione internazionale ed integrazione  e dell’INPS.

La procedura di regolarizzazione, del resto, non riguarda tutti i datori di lavoro indiscriminatamente; qui di seguito elenchiamo i canoni applicati per l’esenzione dalla presentazione della domanda.

Sono esclusi dalla procedura i datori di lavoro che negli ultimi cinque anni presentino pendenze con la legge, anche sentenze non definitive per i seguenti capi d’accusa;  favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dall’Italia verso altri Stati o per reati connessi al reclutamento di persone da impiegare nella prostituzione, allo sfruttamento della prostituzione stessa o di minori impiegati in attività illegali.

Chi ha commesso intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell’articolo 603 – bis c.p., quei datori di lavori che impiegano alle proprie dipendenze lavoratori stranieri senza permesso di soggiorno, oppure che abbiano un permesso scaduto e del quale non sia stato richiesto il rinnovo, la revoca o l’annullamento secondo i termini di legge.

Infine sono esentati quei datori di lavoro che, dopo aver sbrigato le procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato, cioè di procedure di emersione dal lavoro irregolare non abbiano espletato la sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo sportello unico e quindi alla seguente assunzione del lavoratore straniero, eccezion fatta per cause straordinarie non imputabili ai datori stessi.

Esistono parametri di esclusione riguardanti anche i lavoratori stranieri; infatti non posso usufruire della sanatoria gli immigrati contro i quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione, quelli segnalati, anche a livello internazionale, perchè non vengano ammessi in territorio italiano, coloro che risultano condannati, anche senza sentenza definitiva, compresa quella pronunciata anche dopo l’applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., per uno dei reati previsti dall’articolo 380 del medesimo codice. Sono esclusi quegli irregolari ritenuti una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di qualsiasi Stato con cui l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione.

Non rientrano nella casistica prevista dalla sanatoria i rapporti di lavoro a tempo parziale, eccezion fatta per quanto previsto in materia di lavoro domestico e di sostegno al bisogno familiare. Dal 9 agosto 2012, data di entrata in vigore del decreto e  fino alla conclusione del procedimento di presentazione della dichiarazione di emersione, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore per le violazioni delle norme.

Qui il testo della circolare Ministero dell’Interno n. 7809 del 12 settembre 2012 recante nuove istruzioni operative.

 

Redazione

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