La Manovra Monti e le conseguenze in materia di privacy

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La manovra economica del Governo Monti ha prodotto i suoi effetti anche in materia di privacy, difatti il decreto legge all’art. 40, comma 2, prevede quanto segue:

“2. Per la riduzione degli oneri in materia di privacy, sono apportate le seguenti modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:

a) all’articolo 4, comma 1, alla lettera b), le parole “persona giuridica, ente od associazione” sono soppresse e le parole “identificati o identificabili” sono sostituite dalle parole “identificata o identificabile”.

b) All’articolo 4, comma 1, alla lettera i), le parole “la persona giuridica, l’ente o l’associazione” sono soppresse.

c) Il comma 3-bis dell’articolo 5 è abrogato.

d) Al comma 4, dell’articolo 9, l’ultimo periodo è soppresso.

e) La lettera h) del comma i dell’articolo 43 è soppressa.”

In altri termini il Codice per la protezione dei dati personali non tutela più i dati personali delle persone giuridiche che quindi vengono escluse dal novero degli “interessati”.

In questo modo si completa quell’operazione restrittiva che già era iniziata con il decreto sviluppo del 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, dove era stato escluso dall’applicazione del Codice il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, imprese, enti o associazioni effettuato nell’ambito di rapporti intercorrenti esclusivamente tra i medesimi soggetti per le finalità amministrativo – contabili.

In effetti in molti paesi europei, già da tempo, il dato personale degno di tutela è sempre stato inteso quello delle persone fisiche e se vogliamo la preoccupazione maggiore anche in Italia, di tutte le grosse realtà organizzative è sempre stata quella di tutelare i dati delle persone fisiche. Preoccupano però le modalità e le finalità di tale nuovo provvedimento.

Innanzitutto le persone giuridiche non sono state escluse del tutto dalle tutele previste dal Codice, difatti il telemarketing su elenchi continua ad essere tutelato, nel senso che la lettera f) dell’art. 4 comma 2 del Codice privacy, che definisce il concetto di “abbonato”, è l’unica parte a non essere modificata e la persona giuridica continua a rientrarvi. Di conseguenza anche il regime di opposizione e di iscrizione nel registro continuerà ad applicarsi alle persone giuridiche (art. 129 e 130 comma 3-bis).

Si tratta di un semplice errore o è il frutto di uno specifico ragionamento?

Ma c’è da fare anche un’ulteriore riflessione: se lo scopo di questa disposizione è quello di ridurre gli oneri per le imprese credo che la portata di questa norma sia piuttosto imitata poiché allo stato attuale rimane (e non potrebbe essere altrimenti) l’obbligo per le imprese di rispettare tutte le misure di sicurezza previste dal Codice e di adottare tutti gli accorgimenti ed adempimenti previsti dalla normativa a tutela delle persone fisiche ed onestamente non si tratta di poco.

Quello che realmente preoccupa è che in tale ottica si stia cercando di portare avanti un lenta ed inesorabile operazione di scardinamento delle norme sulla privacy nel nostro paese che potrebbe portare ad altre importanti novità (come l’eliminazione del Documento programmatico sulla Sicurezza ed altro) che metterebbero seriamente in pericolo l’effettiva vigenza del Codice per la protezione dei dati personali.

Per questi motivi si attende un’energica presa di posizione del nostro Garante che dovrebbe almeno tentare di porre dei paletti precisi a simili iniziative.

Michele Iaselli

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