Fisco e Auto: quali flotte fiscali per i Lavoratori Autonomi

Redazione 12/04/17
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A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2017, è mutata la disciplina fiscale relativa agli strumenti utilizzati dai professionisti a fini lavorativi, prima tra tutti, l’auto aziendale. La materia in questione è denominata Flotta Aziendale, e inerisce alle agevolazioni fiscali, i costi deducibili, i contratti stipulabili da parte del lavoratore autonomo e dai professionisti. Di seguito l’estratto molto interessante di un manuale sull’argomento:

di Albino Leonardi, Auto e Fisco 2017, edito in Maggioli Editore, Febbraio 2017 (V Edizione)

Attività di lavoro autonomo

Nella disciplina del reddito di lavoro autonomo, l’individuazione dei soggetti interessati può essere effettuato “per differenza”. Più esattamente in questa logica, il reddito di lavoro autonomo è quello che deriva dall’esercizio di atti­vità lavorative che non danno luogo a reddito di lavoro dipendente o a reddito di impresa.

Da queste due categorie reddituali, il lavoro autonomo si distingue, rispetto al lavoro dipendente, per la mancanza di un vincolo contrattuale di dipendenza (au­tonomia), e, rispetto al lavoro d’impresa, per l’assenza della capacità di produrre reddito distintamente dal professionista da parte dei beni da lui organizzati per l’esercizio dell’attività (mancanza dell’azienda). Nel lavoro autonomo, peraltro, si è soliti distinguere tra:

  1.  Lavoro autonomo professionale (che è, appunto, professionale e abituale, articolo 53, comma 1, del Tuir);
  2. Lavoro autonomo “minore” (abituale ma non professionale: articolo 53, commi 2 e 3 del Tuir);
  3. Lavoro autonomo occasionale (né professionale né abituale: articolo 67, lettera l), del Tuir).

È chiaro che, per i fini che qui interessano, assumeranno rilievo le prime due tipologie di lavoro autonomo.

Autoveicoli interessati

Non tutte le tipologie di autoveicoli generano problemi di tipo fiscale. Alla radice delle problematiche tributarie vi è peraltro la natura stessa del bene-auto. La mobilità non è infatti un’esigenza solo di tipo professionale. Ci si sposta per lavoro, ci si può spostare anche per divertimento e soprattutto ci si può spostare indipendentemente da una manifestazione economica di qualsiasi tipo. L’auto accomuna tutte queste esigenze, ma solo un suo uso connesso ad attività economi­che può consentire il suo concorso alla formazione del reddito o all’effettuazione di operazioni imponibili IVA. L’interesse che il legislatore fiscale ha mostrato rispetto a questo bene, pertanto, non dipende solo dalle politiche di gettito. Pochi beni come l’auto, infatti, si prestano a soddisfare contestualmente bisogni profes­sionali (interessati dallo studio della fiscalità) e bisogni non professionali (esclusi da tale studio).

Un primo passo da fare è quindi quello di escludere dal campo dell’analisi tutti quei mezzi di trasporto in riferimento ai quali il problema fiscale non si pone, o meglio si pone all’interno di un assetto che di fatto non comporta per tali beni differenze rispetto agli altri beni impiegati nel processo produttivo o nell’esercizio della professione. A questo fine le categorie normative da utilizzare non sono solo di tipo fiscale. Entra in campo, infatti, anche la normativa specifica del nuovo codice della strada, alla quale viene fatto espresso rimando
dalla disciplina fiscale.

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