Permessi Legge 104 a ore: come si calcolano e quando si possono frazionare

Paolo Ballanti 12/06/26
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Come funzionano i Permessi Legge 104 a ore? La Legge 5 febbraio 1992 numero 104 riconosce all’articolo 33, comma 3 al lavoratore dipendente (pubblico o privato) il diritto di assentarsi per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno.

Le ore di assenza sono da considerarsi economicamente a carico dell’INPS e retribuite dal datore di lavoro in busta paga, il quale anticipa le somme dovute dall’Istituto.

I permessi spettano, nel limite di tre giorni mensili, per l’assistenza a:

  • Figli;
  • Coniuge o parte dell’unione civile;
  • Convivente di fatto;
  • Parenti e affini entro il secondo grado (e, in determinate situazioni, anche con riguardo al terzo grado di parentela/affinità).

Analizziamo la questione in dettaglio.

Indice

Permessi Legge 104 a ore: come funziona la frazionabilità

Con Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 3 dicembre 1996, numero 161 si è ammessa la possibilità di frazionare in permessi orari i tre giorni di assenza riconosciuti dall’articolo 33, comma 3, Legge numero 104/1992.

Come ribadito dall’INPS (Circolare numero 45 del 19 marzo 2021) il riproporzionamento orario dei giorni di permesso dev’essere effettuato solo nel caso in cui il beneficio venga utilizzato, anche solo parzialmente, in ore.

Di conseguenza, si devono applicare i criteri di calcolo di seguito descritti in tutti i mesi in cui il dipendente intende frazionare ad ore anche solo un giorno dei tre complessivamente spettanti. Il riproporzionamento coinvolgerà in questo caso tutte le ore di permesso spettanti nel mese, anche quelle che coprono intere giornate di assenza.

Permessi Legge 104 a ore: domanda all’INPS

Per il godimento dei permessi in forma oraria non è necessario presentare una nuova domanda all’INPS né tantomeno modificare quella già approvata dall’Istituto.

Il dipendente deve solo informare il datore di lavoro, senza che sia tenuto a rispettare un determinato periodo di preavviso (quest’ultimo dev’essere comunque idoneo a tutelare tanto le esigenze di cura e assistenza della persona quanto la necessità dell’azienda di programmare l’attività economico-produttiva).

Si ricorda che il datore di lavoro può chiedere una programmazione dei permessi a condizione che:

  • Il dipendente sia in grado di individuare preventivamente le giornate di assenza;
  • Non venga compromesso il diritto del soggetto con disabilità ad un’effettiva assistenza;
  • La programmazione segua criteri condivisi con i lavoratori e le loro rappresentanze.

Permessi Legge 104 a ore: come si calcolano le ore spettanti

Accertato il diritto alla fruizione dei permessi 104 ad ore, è importante comprendere la quantità di assenze spettanti nel mese. INPS ha descritto l’intera operazione con numerosi messaggi e circolari, distinguendo tra dipendenti a tempo pieno, dipendenti a tempo parziale con percentuale superiore al 50% del tempo pieno e dipendenti a tempo parziale con percentuale pari o inferiore al 50% del tempo pieno.

Si precisa che il dato sulla percentuale dell’orario di lavoro è facilmente rinvenibile nell’apposita casella del cedolino paga (parte alta del documento).

Leggi anche: “Permessi 104, il datore di lavoro può chiedere al dipendente di programmare le assenze?

Permessi Legge 104 a ore: dipendenti full-time

Per i lavoratori con orario a tempo pieno (Messaggi INPS numero 15995/2007 e numero 16866/2007) l’algoritmo da applicare per orario determinato su base settimanale è il seguente:

(Orario normale di lavoro settimanale / numero di giorni lavorativi settimanali) × 3 = ore mensili fruibili.

Ad esempio, con un orario settimanale di 40 ore su cinque giorni (settimana corta): (40 / 5) × 3 = 24 ore mensili. Con orario su sei giorni (settimana lunga): (40 / 6) × 3 = 20 ore mensili.

Ai dipendenti con orario di lavoro plurisettimanale si applica la formula: (orario normale di lavoro medio settimanale / numero medio dei giorni lavorativi settimanali) × 3 = ore mensili fruibili.

Permessi Legge 104 a ore: dipendenti con orario part-time superiore al 50% del tempo pieno

In caso di rapporto a tempo parziale (orizzontale, verticale o misto) con percentuale a partire dal 51 per cento la formula è la stessa descritta per il tempo pieno (Messaggio INPS numero 16866/2007):

(Orario normale di lavoro medio settimanale / numero medio dei giorni lavorativi settimanali) × 3 = ore mensili fruibili.

Permessi Legge 104 a ore: dipendenti con part-time pari o inferiore al 50% del tempo pieno

Se l’orario di lavoro a tempo parziale è pari o inferiore al 50% del full-time il calcolo del monte ore mensile si basa sul seguente algoritmo (Messaggio INPS 7 agosto 2018, numero 3114):

(Orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part-time / numero medio dei giorni o turni lavorativi settimanali previsti per il tempo pieno) × 3 = ore mensili fruibili.

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Paolo Ballanti

Dopo la laurea in Consulente del Lavoro, conseguita all’Università di Bologna nel 2012, dal 2014 si occupa di consulenza giuslavoristica ed elaborazione buste paga presso un’associazione di categoria in Ravenna. Negli anni successivi alla laurea ha frequentato tre master: El…Continua a leggere

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