Il 1° luglio 2026 ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) e le Organizzazioni e Confederazioni sindacali rappresentative del Comparto Istruzione e ricerca hanno siglato l’accordo che definisce la parte economica del CCNL Istruzione e Ricerca per il triennio 2025-2027.
Il documento disciplina il trattamento economico di “circa 1,2 milioni di lavoratori impiegati in scuole, università, enti pubblici di ricerca e istituzioni AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica)” ricorda la news di ARAN pubblicata sul sito istituzionale “aranagenzia.it”.
Come già accaduto per l’ipotesi di accordo sottoscritta lo scorso 1° aprile, anche il rinnovo definitivo del CCNL è stato “approvato all’unanimità”.
A regime, dal 1° gennaio 2027, riporta ancora ARAN, l’incremento medio dello stipendio per l’intero comparto è valutato in euro 137 per tredici mensilità.
Analizziamo le novità in dettaglio.
Indice
CCNL Istruzione e Ricerca: tre rinnovi in cinque anni
L’accordo del 1° luglio porta a tre il contatore dei CCNL sottoscritti nel periodo 2022-2026, a partire da quello relativo al triennio 2019-2021 (parte economica chiusa a dicembre 2022).
Sommando gli incrementi previsti dai tre accordi di rinnovo:
- 2019-2021
- 2022-2024
- 2025-2027
il comparto registra “aumenti strutturali pari a 395 euro su 13 mensilità a livello di intero comparto“, che passano a “412 euro medi per il personale docente” (fonte ARAN).
Gli aumenti in busta paga
Gli incrementi mensili lordi degli stipendi saranno riconosciuti in tre tranche annuali, rispettivamente con decorrenza:
- 1° gennaio 2025
- 1° gennaio 2026
- 1° gennaio 2027
Gli aumenti sono da intendersi comprensivi dell’anticipazione IPCA già erogata ai sensi dell’articolo 47-bis, comma 2, Decreto Legislativo numero 165/2001.
A regime, dal 1° gennaio 2027, l’incremento medio delle buste paga per l’intero comparto sarà pari a 137 euro su 13 mensilità, che per il personale docente della scuola si traduce in 143 euro medi su 13 mensilità, rileva ARAN.
Gli arretrati
Dal momento che l’accordo di rinnovo interviene nel corso del secondo anno di vigenza contrattuale (2026 sul triennio 2025-2027) il personale avrà diritto agli arretrati per la quota di incremento non ancora percepita.
Le somme arretrate:
- Sono calcolate assumendo come data di riferimento il 30 giugno 2026
- Oscillano (stando ai numeri diffusi da ARAN) tra “circa 815 e circa 1.250 euro”
Effetti dei nuovi stipendi
Gli incrementi economici hanno effetto, dalle singole decorrenze sopra descritte, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni di legge prevedono un rinvio al concetto di “stipendio tabellare”.
I benefici economici sono altresì computati ai fini previdenziali nei confronti del personale cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del CCNL (2025-2027).
Per il calcolo di:
- Indennità di buonuscita o altri analoghi trattamenti
- Trattamento di fine rapporto (TFR)
- Indennità sostitutiva del preavviso
- Indennità in caso di decesso, di cui all’articolo 2122 del Codice civile
si assumono solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Una tantum personale ATA
L’accordo del 1° luglio prevede a beneficio del personale ATA con:
- Contratto di lavoro a tempo indeterminato
- Contratto a termine di durata annuale
- Contratto di durata sino al termine dell’attività didattica
in servizio nell’anno scolastico 2025-2026 l’erogazione (a gennaio 2027) di un importo una tantum pari ad euro 110,00.
Il personale con contratto a tempo determinato ha titolo a percepire l’emolumento a patto che il rapporto di lavoro sia iniziato entro il 31 dicembre 2025 e non sia cessato anticipatamente.
Il personale a tempo parziale ha diritto all’una tantum ma riproporzionata in ragione alla percentuale di part-time.
Spazio alle trattative sulla parte normativa
Le parti stipulanti l’accordo di rinnovo si danno atto che la firma del documento si configura come una “anticipazione” dei soli “benefici economici” che non mette la parola fine al negoziato relativo al triennio 2025-2027.
Mancano all’appello gli aspetti normativi del CCNL, in particolare quelli riguardanti:
- Le relazioni sindacali
- Il rapporto di lavoro di tutto il personale, anche con riguardo alla tutela legale del personale che subisce aggressioni nei luoghi di lavoro
- L’utilizzo di risorse aggiuntive eventualmente destinate da norme di legge alla contrattazione collettiva nazionale nel corso del triennio di vigenza dell’accordo
Le parti, si legge nella dichiarazione congiunta inserita in calce al documento del 1° luglio, condividono inoltre “l’esigenza di proseguire le attività volte ad acquisire adeguati indirizzi in ordine alle risorse del triennio 2019/2021 settore ricerca di cui alla dichiarazione congiunta n. 4 del CCNL 23 dicembre 2025”.
Leggi anche: “CCNL Funzioni Centrali, firmata l’ipotesi di rinnovo per il triennio 2025-2027: tutte le novità”
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