Il Governo ha approvato il decreto sul “federalismo fiscale municipale”

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La Camera dei deputati, il 2 marzo, ha dato il via libera finale al decreto legislativo noto come “federalismo fiscale municipale”.

Il provvedimento ha infine ricevuto stamattina l’approvazione definitiva in Consiglio dei ministri.

Questo il comunicato laconico: “A seguito della votazione favorevole delle Camere, il Consiglio ha definitivamente approvato il decreto legislativo in materia di federalismo fiscale municipale proposto dai Ministri Tremonti, Bossi, Calderoli e Fitto”.

Manca adesso la promulgazione del Presidente della Repubblica e a seguire il provvedimento verrà pubblicato in Gazzetta.

Il decreto legislativo approvato, che costituisce uno degli snodi principali della riforma sul federalismo fiscale, prevede una tempistica articolata in due fasi:
– una prima, transitoria, già a decorrere dall’anno 2011;
– una seconda, a regime, a partire dal 2014.

Durante la prima fase della riforma, a decorrere dall’anno 2011, è attribuito ai Comuni (relativamente agli immobili ubicati nel loro territorio) il gettito derivante da alcuni tributi statali inerenti al comparto territoriale ed immobiliare.

In particolare, sono attribuiti ai Comuni:
– il 30 per cento delle imposte sui trasferimenti immobiliari (imposte di registro, ipotecaria, catastale, i tributi speciali catastali, le tasse ipotecarie);
– l’intero gettito dell’imposta di registro e di bollo sui contratti di locazione relativi ad immobili;
– il gettito dell’IRPEF relativa ai redditi fondiari (escluso il reddito agrario);
– la nuova cedolare secca sugli affitti eventualmente riscossa in alternativa all’IRPEF relativa ad immobili locati ad uso abitativo; l’art. 3 del decreto, infatti, introduce, a decorrere dall’anno 2011, la possibilità per il proprietario, o il titolare di diritto reale di godimento, di unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo e le relative pertinenze di optare per il regime di tassazione sostitutiva del reddito da locazione ad un’aliquota del 21 per cento (19 per cento per i contratti a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate nei Comuni ad alta tensione abitativa). In pratica, il decreto prevede la tassazione in misura fissa del reddito derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo (il che, dalle prime simulazioni, dovrebbe risultare conveniente soprattutto per i contribuenti appartenenti a fasce di reddito più alte;
– una compartecipazione all’imposta sul valore aggiunto. Il comma 4 dell’art. 2 introduce, a favore dei Comuni, a decorrere dall’anno 2011, una compartecipazione al gettito dell’IVA; la percentuale di tale compartecipazione sarà stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d’intesa con la Conferenza unificata; essa dovrà essere fissata, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, in modo da determinare un ammontare di risorse equivalente alla compartecipazione del 2 per cento al gettito dell’IRPEF. In sede di prima applicazione, e in attesa della determinazione del gettito IVA ripartito per ogni Comune, l’assegnazione del gettito ai Comuni avviene sulla base del gettito IVA per Provincia suddiviso per il numero degli abitanti di ciascun Comune.

Resta attribuito allo Stato il gettito delle imposte ipotecaria e catastale relative agli atti soggetti ad imposta sul valore aggiunto.
Sono, invece, esclusi dall’ambito di applicazione della riforma l’IVA nonché l’IRES sui redditi immobiliari e l’IRPEF sui redditi agrari.

La seconda fase della riforma sul federalismo municipale prevede che gli attuali tributi statali e comunali che, a vario titolo e forma, insistono sul comparto immobiliare siano sostituiti da un numero ridotto di forme di prelievo. In questa ottica, il decreto sul federalismo fiscale municipale prevede, a decorrere dall’anno 2014, l’istituzione di due nuove imposte per il finanziamento dei Comuni (l’imposta municipale propria e l’imposta municipale secondaria) e l’attribuzione ai Comuni, a decorrere dalla stessa annualità, di una compartecipazione al gettito dei tributi nell’ipotesi di trasferimento immobiliare.

L’imposta municipale propria, istituita a decorrere dall’anno 2014, è disciplinata dall’articolo 8 del decreto sul federalismo fiscale.

La nuova imposta sostituisce, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari attinenti ai beni non locati e l’imposta comunale sugli immobili (ICI). Dall’IMU sono esclusi gli immobili di proprietà di enti ecclesiastici.

All’imposta municipale propria i Comuni potranno affiancare l’imposta municipale secondaria (art. 11 del decreto), la cui introduzione deve avvenire con deliberazione del Consiglio Comunale.

L’imposta dovrà sostituire le seguenti forme di prelievo:
– la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);
– il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP);
– l’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni;
– il canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP).

Ricordiamo che, in attuazione della legge delega (42/2009), sono stati finora approvati i seguenti decreti legislativi:
federalismo demaniale; il decreto legislativo n. 85 del 28 maggio 2010 (emanato in attuazione dell’articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42) stabilisce i princìpi generali per l’attribuzione a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni di un proprio patrimonio;
Roma Capitale; il D.Lgs. 17-9-2010 n. 156 (di attuazione dell’articolo 24 della L. 42/2009) configura l’ordinamento provvisorio e finanziario di Roma capitale, in attesa dell’attuazione della disciplina delle città metropolitane;
fabbisogni standard; il decreto legislativo n. 216 del 26 novembre 2010 (sui fabbisogni standard di Province, Comuni e Città metropolitane) attua l’art. 2, comma 2 lettera f) della legge delega sul federalismo fiscale.

Altri decreti legislativi, non ancora però giunti alla fase conclusiva dell’iter di approvazione, sono quelli in materia di:
autonomia tributaria di Regioni e Province nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario (approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2010). Il provvedimento si compone di 27 articoli; il Capo primo detta le regole sulla fiscalità delle Regioni: scompare dal 2012 la compartecipazione Irpef (ma dal 2014 aumenta in modo corrispondente l’addizionale Irpef). Sempre dal 2014, la compartecipazione Iva sarà stabilita dal Governo così da garantire il finanziamento delle spese essenziali di ogni Regione. Gli altri Capi di cui si compone il decreto affrontano il nodo dei tributi provinciali (Capo II), del fondo perequativo per gli enti locali (Capo III) e dei costi standard per le spese sanitarie delle Regioni (Capo IV);
perequazione e rimozione degli squilibri; il decreto, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri del 26 novembre 2010, attua l’art. 16 della L. 42/2009 e individua nel Fondo per lo sviluppo e la coesione (già Fondo per le aree sottoutilizzate) lo strumento per la promozione dello sviluppo economico e la coesione delle aree sottoutilizzate, al fine di promuovere la rimozione di squilibri storici;
sanzioni e premi per Regioni, Province e Comuni; lo schema di decreto è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri del 30 novembre 2010 ed è diretto a disciplinare i meccanismi premiali e sanzionatori, nonché ad istituire i meccanismi di governance del sistema risultante dall’attuazione della legge n. 42 del 2009;
armonizzazione dei sistemi contabili (approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2010). Il decreto detta norme per armonizzare i documenti contabili di Regioni ed enti locali (titolo I) ed enti del settore sanitario (Titolo II).

Per l’approvazione di questi quattro decreti, il Governo ha preannunciato che chiederà una proroga di quattro mesi alla scadenza per l’attuazione della delega prevista dalla Legge 42/2009: se accolta, la delega scadrà non più il 21 maggio ma il 21 settembre 2011.

Stefano Minieri

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