Transazione fiscale: la Corte Costituzionale si è espressa contro la falcidia del debito IVA

Introdotta nell’ambito della più ampia riforma che ha coinvolto la disciplina delle procedure concorsuali, la transazione fiscale rappresenta la procedura transattiva tra Fisco e contribuente, esperibile sia in sede di concordato preventivo che di accordi di ristrutturazione, attraverso cui impresa in crisi e Amministrazione concordano un vero e proprio piano di rientro dei debiti fiscali privilegiati e chirografari.

In buona sostanza, l’imprenditore in crisi può proporre alle agenzie fiscali o agli enti gestori di forma di previdenza e assistenza obbligatorie, il pagamento parziale ovvero dilazionato dei tributi o dei contributi e dei relativi accessori, in deroga al principio generale di indisponibilità e irrinunciabilità del credito da parte dell’amministrazione finanziaria.

L’art. 182-ter della Legge Fallimentare, che regola l’istituto, contempla, in particolare, due differenti fattispecie dello stesso: la transazione fiscale cd. dilatatoria, che prevede la dilazione nel tempo delle scadenze iniziali previste e la transazione fiscale cd. remissoria, che prevede, invece, soprattutto in presenza di difficoltà economiche più gravi, la decurtazione del loro ammontare.

Il punto che più di tutti ha suscitato critiche al citato 182-ter, fomentando anche non poche discussioni in dottrina, è stata la particolare disciplina prevista in questa sede per l’Iva, data l’esplicita esclusione dalla proposta di transazione fiscale dei “tributi costituenti risorse proprie dell’Unione Europea”.

Seguendo l’interpretazione dell’Amministrazione finanziaria, l’imposta sul valore aggiunto va ricompresa fra i tributi qualificabili come risorse proprie dell’Unione Europea e, pertanto, il relativo debito non può essere oggetto di transazione fiscale.

Tale interpretazione prende spunto, in buona sostanza, dalla Direttiva CE 28 novembre 2006, n. 112, in cui si legge chiaramente che “il bilancio delle Comunità europee, salvo altre entrate, è integralmente finanziato da risorse proprie delle Comunità. Dette risorse comprendono, tra l’altro, quelle provenienti dall’Iva, ottenute applicando un’aliquota comune ad una base imponibile determinata in  modo uniforme e secondo regole comunitarie”, confermando, così, l’importanza che tale imposta assume come fonte di finanziamento, da cui la Comunità Europea attinge per il soddisfacimento del proprio fabbisogno economico.

Nonostante il Parlamento, con risoluzione 29 marzo 2007, abbia fatto presente la possibilità di modificare in futuro il proprio sistema di autofinanziamento, riducendo il prelievo sull’Iva per far ricorso ad una nuova “quarta risorsa”, nella Circ. n. 40/E del 2008, l’Agenzia delle Entrate invitava, comunque, gli uffici ad escludere l’Iva dall’ambito di applicazione della transazione fiscale, pur dovendo, allo stesso tempo, indicare il debito Iva nella certificazione del debito complessivo tributario da rilasciare ai sensi dell’art. 182-ter della L.F.

Sul versante opposto, invece, la posizione della giurisprudenza di legittimità, che, a più riprese, ha precisato, almeno inizialmente, la transigibilità dell’Iva e dei relativi accessori (interessi e sanzioni calcolabili sul debito).

A ricomporre la disputa, l’art. 32, comma 5, del D.L. n. 185/2008, il quale, intervenendo sul primo comma dell’art. 182-ter, ha disposto che “con riguardo all’imposta sul valore aggiunto, la proposta (di transazione fiscale) può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento”, appoggiando di fatto la tesi dell’Amministrazione finanziaria.

Ed infatti, come anche chiarito dalla Circ. 10 aprile 2009, n. 14/E, emanata dall’Agenzia delle entrate proprio al fine di chiarire le modifiche apportate dal suddetto art. 32, è possibile, oggi, presentare domanda di transazione fiscale anche per il debito Iva, esclusivamente, però, al fine di ottenere una dilazione del pagamento e non anche una decurtazione del suo ammontare.

Ne consegue che la proposta di transazione fiscale:

–           può prevedere il pagamento dilazionato del debito Iva;

–           non può prevedere la falcidia del credito tributario relativo all’Iva;

–           può prevedere il pagamento parziale o anche dilazionato del credito relativo agli accessori all’Iva.

È quanto, del resto, chiarito anche di recente dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 225 del 25 luglio scorso.

Nel caso di specie, il Tribunale ordinario di Verona veniva investito del giudizio di ammissibilità della proposta di concordato presentata da una s.r.l. che contemplava, con particolare riguardo al Credito Iva vantato dall’Erario, la soddisfazione parziale nella percentuale del 41,12 per cento.

Ad avviso del rimettente, il disposto normativo dell’art. 182-ter viola i parametri costituzionali di cui all’art. 3 e 97 nella parte in cui prevede che la proposta di concordato contenente una transazione fiscale, con riguardo all’imposta sul valore aggiunto, possa “prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento”.

Su tali premesse, il Tribunale ordinario di Verona asseriva che, in base alla pronuncia delle Sezioni unite della Corte di cassazione (sentenza n. 3676 del 17 febbraio 2010), “non sarebbe lesiva del principio comunitario, che vieta ogni rinuncia generalizzata all’accertamento del credito IVA, la possibilità concessa dall’art. 16 della legge 289 del 2002 di definire una lite pendente in materia di IVA con il pagamento di una somma inferiore a quanto dovuto in funzione del vantaggio dipendente dalla chiusura della lite in corso”. Anzi, “detta modalità di definizione del contenzioso tributario in materia di IVA renderebbe praticabile, anche in sede di transazione fiscale, una razionale (e quindi costituzionale) ottimizzazione possibile della pretesa erariale”. Riteneva, pertanto, “non implausibile, in tale ottica, un intervento sugli artt. 160 e 182-ter, della legge fallimentare, che possa consentire all’amministrazione finanziaria di valutare, in concreto, la convenienza di una proposta di transazione fiscale che prospetti il pagamento parziale del credito IVA”.

Sul punto la Corte Costituzionale ribadisce che la natura dell’Iva quale risorsa propria dell’Unione europea basta a spiegare i vincoli per gli Stati membri nella gestione e riscossione dell’imposta, nonché l’inderogabilità della disciplina interna del tributo e, dunque, la formulazione dell’art. 182-ter della Legge Fallimentare, che, in ossequio al principio dell’indisponibilità della pretesa tributaria all’infuori di specifica previsione normativa, ha escluso la falcidiabilità del credito IVA in sede di transazione fiscale, consentendone soltanto la dilazione del pagamento.

 

Giancarlo Falco

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