Tassa di Trascrizione: dovuta per le ONLUS

Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) iscritte nella relativa anagrafe tenuta dal Ministero delle Finanze – così come le associazioni di volontariato e le cooperative sociali iscritte nell’apposito registro regionale (che sono equiparate alle Onlus), le federazioni sportive e gli enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI, le società e le associazioni sportive dilettantistiche – sono esonerati dal pagamento delle tasse di concessione governativa e dall’imposta di bollo relativamente alle domande di registrazione di marchio d’impresa.

La trascrizione della cessione della titolarità del marchio da parte di tali soggetti ad altri soggetti rientranti nella categoria di quelli esonerati, tuttavia, non rientra nel regime di esenzioni. Infatti, le indicazioni dell’UIBM prevedono che “Sono esonerate dal pagamento delle tasse di trascrizione, limitatamente ai brevetti per invenzione e ai modelli di utilità, – solo – le Università, le Amministrazioni Pubbliche aventi fra i loro scopi istituzionali finalità di ricerca e le Amministrazioni della difesa e delle politiche agricole alimentari e forestali nel solo caso in cui siano soggetti acquirenti “.

Pertanto, nel caso in cui una Onlus intenda cedere il proprio marchio ad altra Onlus, ad esempio per portare aventi un’attività benefica o mantenere un’iniziativa meritoria, le tasse (di trascrizione) sono dovute. Con la conseguenza che preziose risorse di tali enti vengono distolte a discapito dello scopo sociale delle stesse.

Alla luce del favore riconosciuto alla sola registrazione del segno, l’ente acquirente –previo accordo con l’ente cessionario -potrebbe inoltre trovare più vantaggioso depositare un nuovo marchio (simile a quello già registrato), piuttosto che acquisire quello già registrato (e trascrivere la cessione); con tutti i problemi, in primis di decettività, che ne deriverebbero.

Al fine di preservare alle Onlus il ragionevole trattamento di maggior favore loro riservato, potrebbe essere opportuno estendere a tali soggetti il regime di esenzione già previsto per Università e alcune amministrazioni pubbliche. E una formulazione potrebbe essere la seguente: “Sono esonerate dal pagamento delle tasse di trascrizione le organizzazioni non lucrative di utilità sociale e gli enti a queste ultime equiparate, nel solo caso in cui tali soggetti siano soggetti cedenti e acquirenti del diritto di proprietà industriale oggetto della trascrizione”.

 

 

 

Gilberto Cavagna

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento