Split payment: procedure non proprio facili

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Il contenuto del d.m. 23.1.2015, di attuazione dell’art. 17-ter del d.p.r. 26.10.1972, in vigore dal giorno 1.1.2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3.2.2015, n. 27, è stato oggetto di chiarimenti con la circolare 9.2.2015, n. 1/E.

Il meccanismo, battezzato split payment, prevede una nuova modalità di versamento dell’IVA da parte della pubblica amministrazione. Per la verità, l’obbligo ha per destinatari soltanti i soggetti specificamente indicati dalla norma, cioè per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti:

  1. dello Stato;
  2. degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica; sono compresi, ad esempio, le istituzioni scolastiche e le istituzioni per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica;
  3. degli enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni e Città metropolitane) e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modificazioni; sono compresi anche gli enti locali compresi nel precedente art. 2 ossia Comunità montane, Comunità isolane e Unioni di Comuni;
  4. delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; sono comprese le Unioni regionali delle C.C.I.A.A.;
  5. degli istituti universitari;
  6. delle aziende sanitarie locali; sono compresi gli enti pubblici che sono subentrati ai soggetti del servizio sanitario nazionale;
  7. degli enti ospedalieri; sono esclusi quelli ecclesiastici che esercitano attività ospedaliera;
  8. degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico (I.R.C.C.S.);
  9. degli enti pubblici di assistenza e beneficenza, cioè Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza (IPAB) e Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP);
  10. degli enti di previdenza, cioè INPS e Fondi pubblici di beneficienza.

La norma si applica soltanto se tali soggetti non sono debitori d’imposta sul valore aggiunto, cioè se l’acquisizione avviene nell’ambito istituzionale, con esclusione dei corrispettivi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenuta ai fini delle imposte sui redditi e nei casi in cui l’ente cessionario o committente assume la veste di debitore d’imposta (ad esempio, le operazioni soggette al regime di inversione contabile di cui agli artt. 17 e 74 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633.

In pratica, il soggetto interessato esegue il pagamento del corrispettivo (al netto dell’IVA) al cedente/prestatore e versa l’imposta direttamente all’Amministrazione finanziaria.

La disciplina riguarda tutti gli acquisti “sia quelli effettuati in ambito non commerciale ossia nella veste istituzionale che quelli effettuati nell’esercizio di attività di impresa (circolare 9.2.2015, n. 1/E).

 

I soggetti esclusi

–       enti previdenziali privati o privatizzati, non essendo presente la natura pubblica;

–       aziende speciali (incluse quelle delle CCIAA);

–       enti pubblici economici, che operano con un’organizzazione imprenditoriale di tipo privatistico;

–       ordini professionali;

–       istituti di ricerca;

–       Agenzie fiscali;

–       Autorità amministrative indipendenti;

–       Automobile club provinciali, l’ARAN, l’Agenzia per L’Italia Digitale (AgID), l’INAIL e l’Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica (ISPO), trattandosi di enti pubblici non economici, di tipo autonomo.

Avvertenze:

  1. Per questi enti valgono le regole ordinarie di addebito e versamento dell’IVA.
  2. I destinatari della disciplina di split payment possono essere individuati nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), sul sito http://indicepa.gov.it/documentale/ricerca.php. Restano esclusi dalla norma gli enti privati eventualmente inquadrati nelle categorie codice l8, L34, L7, L35, L45, L6, L12, C11, L33, L43, C2, C1, L5, L4, L18 e L17.
  3. Per ovviare a perplessità sull’applicazione della normativa è possibile presentare l’istanza di interpello di cui all’art. 11 della L. 27.7.2000, n. 212.

 

Il d.m. ha anticipato i tempi poiché la normativa è soggetta al benestare dell’Unione europea. Va ricordato che pende la spada di Damocle rappresentata dal fatto che nel caso di bocciatura troverà applicazione la clausola di salvaguardia che, dal 30.6.2015, comporta l’aumento del prezzo dei carburanti. Il motivo di ciò non è stato espresso dal legislatore, anche se per il cittadino è ben difficile comprenderne le ragioni.

 

LE ESCLUSIONI OGGETTIVE

  1. prestazioni di servizi ricevute soggette a ritenuta ai fini delle imposte;
  2. acquisti di beni e servizi per i quali la pubblica amministrazione non è debitore di IVA (ad esempio, inversione contabile ai sensi degli artt. 17 e 74 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633, e acquisti intracomunitari);
  3. “piccole spese” certificate dal fornitore mediante il rilascio della ricevuta fiscale (art. 8 della L. 10.5.1976, n. 249) o dello scontrino fiscale (L. 26.1.1983, n. 18, e art. 12, comma 1, della L. 30.12.1991, n. 413), “scontrino non fiscale” se l’emittente trasmette telematicamente i corrispettivi (art. 1, commi 429 e seguenti della L. 30.12.2004, n. 311) o altre modalità semplificate di certificazione ammesse dalla normativa;
  4. Operazioni per le quali è stata emessa la fattura entro il 31.12.2014.

 

Il meccanismo della scissione dei pagamenti trova applicazione per le operazioni il cui corrispettivo sia stato pagato dopo il 31.12.2014, a condizione che le stesse non siano già state fatturate entro il 31.12.2014. In sostanza, le fatture emesse con “esigibilità differita” entro il 31.12.2014 sono soggette all’art. 6, quinto comma, del D.P.R. 26.10.1972, n. 633.

 

  1. L’obbligo del versamento

Gli organismi suddetti, indicati più avanti come “pubbliche amministrazioni”, devono trattenere l’IVA dovuta nella fattura (per cui pagano soltanto il corrispettivo al proprio fornitore) e la versano con effetto dalla data in cui l’IVA diviene esigibile, cioè l’evento si verifica al momento del pagamento della fattura.

In alternativa, la pubblica amministrazione può esercitare l’opzione per l’esigibilità anticipata dell’imposta, cioè facendo riferimento al momento della ricezione della fattura.

Per le operazioni effettuate, a decorrere dal 1.1.2015, nei confronti della pubblica amministrazione nell’ambito istituzionale ovvero in quello commerciale non si applica la disciplina della fatturazione prevista dall’art. 6, quinto comma, cioè con “IVA a esigibilità differita” ma l’art. 17-ter citato.

 

  1. Gli obblighi del fornitore

Come già detto, l’IVA relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi diventa esigibile nel momento in cui avviene il pagamento dei corrispettivi, ma il fornitore deve emettere la fattura con addebito anche dell’IVA (che verrà versata direttamente dall’ente) indicando nel documento “scissione dei pagamenti”.

L’obbligo suscita non poche perplessità: il fornitore deve sapere, a priori, se la pubblica amministrazione effettua l’acquisto nell’ambito suo proprio ovvero in quello dell’azienda speciale. Insomma, oltre ad essere un contabile, deve anche essere un detective poiché la norma non obbliga l’ente pubblico a segnalare preventivamente l’ambito istituzionale dell’acquisto (ovvero quello dell’azienda speciale, per il quale l’obbligo non sussiste), come sembra più logico e aderente allo spirito della norma. Non va dimenticato, inoltre, che l’ente pubblico, una volta fatto l’acquisto, potrebbe cambiarne la destinazione, all’insaputa dell’emittente la fattura.

Il fornitore non deve versare l’IVA su tali fatture ma ne esegue l’annotazione e, in sede di liquidazione periodica, non computa a debito l’IVA ivi indicata.

Va precisato che tale disposizione è esclusa per le aziende speciali (comprese quelle delle CCIAA) e per gli enti pubblici economici che operano con un’organizzazione di tipo privatistico nel settore della produzione e dello scambio di beni e servizi anche se nell’interesse della collettività.

 

  1. Il versamento dell’imposta

La pubblica amministrazione deve eseguire il pagamento dell’IVA dovuta sul corrispettivo liquidato entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta è diventata esigibile ma senza operare alcuna compensazione utilizzando un apposito codice tributo.

L’adempimento va eseguito tenendo conto delle seguenti avvertenze procedurali:

  1. se la pubblica amministrazione è titolare di conti presso la Banca d’Italia, va utilizzato il modello “F24 Enti pubblici”, approvato con il Provvedimento del giorno 28.6.2013;
  2. se la pubblica amministrazione  non è titolare di conti presso la Banca d’Italia ed è autorizzata a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l’Agenzia delle entrate ovvero presso Poste Italiane, va utilizzato il modello di versamento unificato di cui all’art. 17 del d.lgs. 9.7.1997, n. 241;
  3. se la pubblica amministrazione non è interessata dalle procedure indicate alle due lettere precedenti, il versamento va eseguito direttamente all’entrata di bilancio dello Stato imputandolo ad un articolo di nuova istituzione del capitolo 1203.

A sensi dell’art. 4, comma 2, del d.m., tuttavia, la pubblica amministrazione ha la possibilità di effettuare, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’IVA sull’acquisto diventa esigibile, distinti versamenti per l’imposta dovuta scegliendo tra una delle seguenti alternative:

–          in ciascun giorno del mese per l’ammontare complessivo delle fatture che sono state liquidate nello stesso giorno;

–          relativamente a ciascuna fattura la cui imposta diventa esigibile.

In definitiva, la facoltà, concessa dall’opzione diventa un faticoso onere poiché costringe la pubblica amministrazione non solo ad anticipare il pagamento rispetto alla data ultima fissata per il giorno 16 del mese successivo, convogliando l’imposta afferente tutte le fatture liquidate nel corso del mese, ma a rilevare giornalmente le liquidazioni, appesantendo il carico amministrativo ed anticipando il reperimento della liquidità necessaria.

Per contro, anche il fornitore dei beni/prestatore dei servizi subisce la penalizzazione finanziaria poiché il versamento dell’IVA fatto dall’ente sottrae liquidità.

 

  1. Il versamento dell’imposta per la pubblica amministrazione anche titolare di partita IVA

La pubblica amministrazione che acquista beni e/o servizi nell’esercizio di attività commerciali, essendo titolare di partita IVA, annota le fatture nel registro delle fatture o dei corrispettivi entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l’imposta è divenuta esigibile, con riferimento al mese precedente. Il relativo versamento va eseguito entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui si è verificata l’esigibilità del tributo (o, se è esercitata l’apposita opzione, del trimestre relativo). Ad esempio, se la fattura è ricevuta il giorno 10 aprile ed è pagata il 30 giugno, la fattura deve essere annotata entro il 15 luglio e l’imposta va versata entro il 16 luglio.

Nel caso di verifiche, controlli o ispezioni, la pubblica amministrazione mette a disposizione dell’Amministrazione finanziaria, eventualmente in formato elettronico, la documentazione utile per verificare la corrispondenza tra l’importo dell’IVA dovuta e quello dell’IVA versata per ciascun mese di riferimento. Inoltre, nell’ambito delle competenze istituzionali, gli organi di revisione e di controllo vigilano sulla corretta esecuzione dei versamenti dell’IVA fatti dalla pubblica amministrazione.

 

  1. Gli acquisti fatti nell’ambito commerciale

L’art. 7 del d.m. dispone che restano ferme le disposizioni generali in materia di IVA per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuati nei confronti della pubblica amministrazione per le quali questa è debitore di imposta.

 

  1. I rimborsi fatti ai fornitori della pubblica amministrazione

A decorrere dalla prima richiesta di rimborso relativa al primo trimestre dell’anno 2015, chi ha messo fatture ai sensi dell’art. 17-bis del d.p.r. 26.10.1972, n. 633, è titolare del diritto al rimborso in via prioritaria dell’IVA detraibile, fermo restando quanto è previsto dall’art. 2 del d.m. 22.3.2007, nel rispetto dei presupposti di cui all’art. 30, secondo comma, lettera a), del d.p.r. citato.

I rimborsi sono erogati in via prioritaria per un ammontare non superiore all’ammontare complessivo dell’IVA applicata alle operazioni interessate dall’art. 17-ter, effettuate nel periodo in cui si è avuta l’eccedenza di imposta detraibile oggetto della richiesta di rimborso.

 

  1. La decorrenza

Le norme del d.m. si applicano sulle operazioni per le quali è emessa la fattura a decorrere dal giorno 1.1.2015.

Fino all’adeguamento dei sistemi informativi relativi alla gestione contabile, e comunque non oltre il giorno 15.3.2015, la pubblica amministrazione è tenuta ad accantonare le somme necessarie per eseguire il versamento dell’IVA entro il 16.4.2015.

“Non dovranno essere applicate sanzioni per le violazioni relative alle modalità di versamento dell’IVA afferente alle operazioni in discorso (n.d.r.: fatture emesse a partire dal 1.1.2015) – eventualmente commesse anteriormente all’emanazione della circolare 9.2.2015, n. 1/E”.

La stessa aggiunge che:

a)   se l’ente ha pagato integralmente la fattura emessa dal 1.1.2015 e il fornitore ha computato l’IVA nella liquidazione, non va osservato alcun adempimento;

b)   se il fornitore ha emesso, per errore, la fattura indicando “scissione dei pagamenti”, deve esercitare la rivalsa per cui la pubblica amministrazione deve corrispondergli anche l’IVA.

Sergio Mogorovich

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