Sicurezza sul lavoro: arrivano bonus/malus Inail, badge digitale e nuove regole SIISL. Le novità

Paolo Ballanti 24/11/25
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Il Decreto Sicurezza (D.L. 31 ottobre 2025, n. 159) introduce un insieme articolato di misure pensate per innalzare il livello di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con interventi che toccano sia gli aspetti contributivi sia quelli organizzativi e ispettivi.

Il provvedimento arriva in un contesto in cui la prevenzione degli infortuni e il contrasto alle irregolarità rappresentano una priorità assoluta, e per questo prevede strumenti più avanzati, criteri più stringenti e una maggiore responsabilizzazione dei datori di lavoro.

Tra le novità più rilevanti, la revisione delle aliquote INAIL, l’introduzione della tessera di riconoscimento digitale anticontraffazione per chi opera nei cantieri e in settori ad alto rischio, il rafforzamento dell’attività di vigilanza dell’INL con assunzioni dedicate e l’obbligo, dal 2026, di utilizzare la piattaforma SIISL per pubblicare le offerte di lavoro quando si richiedono benefici contributivi. Significativo anche il nuovo sistema di tracciamento dei “mancati infortuni”, concepito per supportare le imprese nel miglioramento costante degli standard di sicurezza.

In questo articolo analizziamo in modo chiaro e ordinato tutte le novità previste dal decreto.

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Indice

Revisione delle aliquote INAIL

A decorrere dal 1° gennaio 2026 (articolo 1, comma 1, D.L. numero 159/2025) INAIL è autorizzato a effettuare la revisione delle aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico, al fine di incentivare la riduzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e di premiare i datori di lavoro virtuosi, nel rispetto dell’equilibrio della gestione tariffaria.

Sono escluse dal riconoscimento del bonus le aziende che abbiano riportato negli ultimi due anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Sempre a partire dal prossimo 1° gennaio INAIL è autorizzato a effettuare la revisione dei contributi in agricoltura, ai sensi del titolo II del Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al D.P.R. numero 1124/1965, nel rispetto dell’equilibrio della gestione tariffaria.

All’attuazione delle disposizioni in argomento si provvede, su proposta dell’INAIL, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto – legge.

Tessera di riconoscimento digitale

L’articolo 3, comma 2 del Decreto numero 159/2025 al fine di garantire la tutela della salute, della sicurezza e dei diritti dei lavoratori, impone alle imprese che operano:

  • nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato;
  • negli ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato (da individuare con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali);

di fornire ai propri dipendenti la tessera di riconoscimento dotata di un codice univoco anticontraffazione.

Il supporto, utilizzato come badge recante gli elementi identificativi del dipendente, è reso disponibile al lavoratore, anche in modalità digitale, tramite strumenti digitali nazionali interoperabili con la piattaforma SIISL (Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa).

Per i soggetti assunti sulla base delle offerte di lavoro pubblicate mediante la piattaforma SIISL, la tessera, in modalità digitale, è prodotta in automatico e precompilata, salvo le integrazioni inserite dal datore di lavoro, secondo le modalità che saranno definite (anch’esse) con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali).

Rafforzamento dei controlli su appalti e subappalti

L’articolo 29, comma 7 del Decreto – Legge 2 marzo 2024, numero 19 incarica l’INL di rilasciare, all’esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale, ivi compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in caso non emergano violazioni o irregolarità, un apposito attestato.

Inoltre, previo assenso del datore di lavoro, quest’ultimo è iscritto in un apposito elenco informatico (consultabile pubblicamente sul sito dell’INL “ispettorato.gov.it”) denominato “Lista di conformità INL”.

Sul punto il Decreto Sicurezza (articolo 3, comma 1) dispone che, ai fini del rilascio dell’attestato, l’Ispettorato nazionale del lavoro, nell’orientare la propria attività di vigilanza, dispone “in via prioritaria i controlli di competenza nei confronti dei datori di lavoro che svolgono la propria attività in regime di subappalto, pubblico o privato”.

Potenziamento dell’INL

L’Ispettorato nazionale del lavoro (articolo 4, comma 1) è autorizzato, per gli anni 2026, 2027 e 2028, ad assumere a tempo indeterminato, senza previo esperimento delle previste procedure di mobilità, 300 unità di personale.

Tracciamento dei mancati infortuni

Con l’obiettivo di promuovere il miglioramento continuo delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di ridurre l’incidenza degli infortuni, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d’intesa con l’INAIL e sentite le parti sociali, adotta (articolo 15) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, linee guida per l’identificazione, il tracciamento e l’analisi dei mancati infortuni da parte delle imprese con più di quindici dipendenti.

Con le modalità che saranno definite con apposito DM le imprese sono altresì incaricate di comunicare i dati aggregati relativi agli eventi segnalati come mancati infortuni e le azioni correttive o preventive intraprese per il miglioramento della sicurezza.

Prevista altresì la predisposizione annuale di un rapporto di monitoraggio nazionale sui mancati infortuni, anche ai fini della definizione di interventi formativi e di sostegno tecnico alle imprese.

La piattaforma SIISL

L’articolo 14, comma 1 introduce, per i datori di lavoro privati che chiedono benefici contributivi (comunque denominati e finanziati con risorse pubbliche), l’obbligo, a decorrere dal 1° aprile 2026, per l’assunzione di personale alle proprie dipendenze, di pubblicare la disponibilità della posizione di lavoro sul Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL).

Ai fini del riconoscimento dei benefici resta fermo l’obbligo per il datore di lavoro di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

A decorrere sempre dal 1° aprile 2026 le comunicazioni obbligatorie rese con modello UNILAV possono essere effettuate dai datori di lavoro o loro intermediari incaricati (abilitati e autorizzati ai sensi della Legge numero 12/1979), anche per il tramite del sistema SIISL.

La piattaforma espone gli esiti della verifica dei dati autocertificati dall’utente iscritto e li rende disponibili al datore di lavoro, anche al fine di rafforzare le garanzie di affidabilità e sicurezza nella gestione del rapporto di lavoro.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del DL Sicurezza, sono individuate le modalità attuative delle disposizioni appena descritte.

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Paolo Ballanti

Dopo la laurea in Consulente del Lavoro, conseguita all’Università di Bologna nel 2012, dal 2014 si occupa di consulenza giuslavoristica ed elaborazione buste paga presso un’associazione di categoria in Ravenna. Negli anni successivi alla laurea ha frequentato tre master: El…Continua a leggere

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