Nella specie, il conflitto era insorto tra due coniugi in cui uno deduceva violazione degli artt. 143 e 144 c.c.
La ricorrente rilevava la propria estromissione nella gestione dell’ attività agricola comune da parte dell’ altro patner.
Secondo gli Ermellini il comportamento dispotico del marito rapportati ai principi costituzionali ( art. 3, art. 29) che impongono una regolazione dei rapporti coniugali basato sulla ricerca dell’ accordo dei coniugi e sul rispetto della pari dignità dei coniugi nella conduzione della vita familiare ( Cass. Civ. Sez I n. 139839), costituisce motivo di addebito della separazione.
Nello stesso senso, un’altro orientamento giurisprudenziale in passato aveva disposto che: “ove si verifichi una situazione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile la convivenza anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia il diritto di chiedere la separazione pur a prescindere da elementi di addebitabilità all’altro coniuge” (CASSAZIONE CIVILE, sez. I, 14 febbraio 2007, n. 3356).
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