Scontrino elettronico 2019: quali sanzioni e durata della moratoria

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Lo scorso primo luglio è entrato in vigore lo scontrino elettronico 2019, cioè l’obbligo di memorizzazione elettronica, nonché di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri, in particolare per i soggetti che effettuano cessioni di beni con un volume d’affari superiore a 400.000 euro.

Tutti gli altri esercenti, con volume di affari fino a 400.000 euro, saranno soggetti al nuovo adempimento a partire dal prossimo 1° gennaio 2020.

Il decreto crescita (D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, convertito nella Legge n. 58 del 28 giugno 2019) oltre a confermare l’avvio della trasmissione elettronica degli scontrini, ha introdotto due novità che riguardano, la cadenza della comunicazione e l’aspetto sanzionatorio.

Tra le motivazioni principali di tale novità, oltre ad agevolare le imprese coinvolte, vi è quello relativo ai ritardi nella predisposizione dei registratori telematici per inviare i dati all’Agenzia delle Entrate.

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E-scontrino 2019: entro quando inviare i dati 

L’invio dei corrispettivi, non dovrà essere effettuato con frequenza giornaliera, ma i dati dovranno essere trasmessi telematicamente entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, ossia, atteso che l’adempimento riguarda prevalentemente i commercianti al minuto, entro 12 giorni dalla consegna del bene e dal contestuale pagamento del corrispettivo.

Per coloro che svolgono prestazioni di servizi assimilate al commercio al minuto, i 12 giorni decorrono dal pagamento. La frequenza con cui deve avvenire la memorizzazione dei dati dei corrispettivi rimane comunque giornaliera, e non segue il maggior termine concesso per la trasmissione.

Scontrino elettronico: moratoria delle sanzioni

La novità più importate presente nel decreto crescita, con riferimento agli scontrini elettronici, riguarda in particolare le sanzioni. Nello specifico viene introdotta una moratoria per il periodo che va:

  • dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2019, per gli esercenti con volume d’affari superiore a 400.000 euro;
  • dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, per gli esercenti con volume d’affari fino a 400.000 euro.

Nei sei mesi che fanno riferimento ai rispettivi periodi di entrata in vigore della disposizione, non verranno applicate le sanzioni previste dall’articolo 2, comma 6, del D.Lgs. 127 del 5 agosto 2015 (che richiama  anche quelle previste dagli articoli 6 comma 3, e 12 comma 2 del D.lgs n. 471 del 18 dicembre 1997) se la trasmissione telematica è effettuata entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermo restando i termini di liquidazione dell’Iva.

In particolare se la trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi di tutto il mese luglio verrà effettuata entro il mese di agosto non verranno quindi applicate le sanzioni previste:

  • per la mancata emissione di ricevute e scontrini, di cui all’articolo 6, comma 3, D.Lgs. 471/1997 e
  • per la reiterazione di tale violazione, di cui all’articolo 12, comma 2, D.Lgs. 471/1997.

Scontrino elettronico 2019: come funziona il registratore di cassa telematico 

Scontrino elettronico 2019: quali sono le sanzioni

L’articolo 2, comma 6, del D.Lgs. 127/2015, prevede, nel caso di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto, ovvero nell’emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, la sanzione pari al 100% dell’imposta corrispondente all’importo non documentato.

La stessa sanzione si applica in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali.

Se non constano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione è punita con sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.

Nel caso di contestazione nel corso di un quinquennio, di quattro distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie, è disposta la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, ovvero dell’esercizio dell’attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese.

Il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. Se l’importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione è disposta per un periodo da un mese a sei mesi.

Fino a che la moratoria sarà in vigore, la trasmissione dei corrispettivi entro il mese successivo all’effettuazione dell’operazione, consentirà di evitare le sopra indicate sanzioni.

Periodo transitorio e invio dei corrispettivi tramite servizi specifici

L’invio dei dati dei corrispettivi giornalieri durante i sei mesi di moratoria, sarà effettuato con modalità specifiche.

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 4 luglio 2019, ha definito tali modalità e approvato le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati, utilizzabili nel periodo transitorio dei sei mesi, definendo le regole che consentono ai soggetti sprovvisti ancora dell’apposito registratore telematico di inviare i corrispettivi giornalieri per via telematica.

I servizi che saranno messi a disposizione nel portale Fatture e Corrispettivi sono:

  • un servizio web per effettuare l’upload di un file con i dati dei corrispettivi complessivi di una singola giornata, distinti per aliquota Iva o con indicazione del regime di “ventilazione”, o di un file compresso con i file dei dati dei corrispettivi delle singole giornate;
  • un servizio web di compilazione dei dati dei corrispettivi complessivi giornalieri, sempre distinti per aliquota Iva o con indicazione del regime di “ventilazione”.

L’adempimento telematico, potrà essere effettuato anche con un’ulteriore modalità telematica, ovvero tramite un sistema di cooperazione applicativa che, con servizio web service, consente di inviare i dati dei corrispettivi giornalieri attraverso protocollo https o sftp.

Sia i servizi offerti nel portale che l’invio “extraportale” potranno essere effettuati direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati. In quest’ultimo caso, il professionista incaricato della trasmissione telematica, dovrà rilasciare al contribuente copia della comunicazione trasmessa e della ricevuta, che attesterà il ricevimento da parte dell’Agenzia e sarà prova dell’avvenuta presentazione.

A meno di ulteriori specificazioni, l’invio potrà essere effettuato prima che termini il mese successivo, e quindi entro il 31 agosto 2019.

Obbligo di memorizzazione giornaliera

La moratoria sulle sanzioni si applica esclusivamente alla trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri. Permane invece l’obbligo di memorizzazione giornaliera, sul quale è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 15 del 29 giugno 2019.

Temporaneamente si potrà adempiere all’obbligo di memorizzazione giornaliera dei corrispettivi anche mediante i registratori di cassa già in uso, ovvero tramite ricevute fiscali.

Tale facoltà sarà ammessa fino al momento di attivazione del registratore telematico e, in ogni caso, non oltre la scadenza del semestre di moratoria dall’applicazione delle sanzioni.

Resta fermo, in ogni caso, l’obbligo di rilascio al cliente dello scontrino e della ricevuta fiscale e l’obbligo di tenuta del registro dei corrispettivi fino alla messa in uso del registratore telematico.

Per i soggetti che hanno nei termini ordinari attivato il registratore telematico, nel primo semestre dall’avvio dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, non saranno applicate sanzioni nel caso di invio dei dati entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

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