La seconda rata dei due tributi il cui acconto è stato versato lo scorso giugno, si dovrà calcolare con eventuale conguaglio, tenendo in considerazione le delibere comunali pubblicate sul sito del Mef entro il 28 ottobre di ogni anno.
Se non è presente la delibera dell’anno in corso si applicheranno le aliquote e le detrazioni adottate per l’anno precedente.
Saldo Imu e Tasi 2018: chi deve pagarlo
Sono chiamati al pagamento dell’Imu, i possessori di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa.
Presupposto per la Tasi è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti, sono esclusi i terreni agricoli.
Saldo Imu e Tasi 2018: le esenzioni
La legge ha previsto alcune esenzioni, in particolare non si verserà l’Imu e nemmeno la Tasi per le abitazioni principali (e relative pertinenze) classificate nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7. Le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di tipo signorile, ville e castelli), verseranno invece le suddette imposte. L’esenzione Tasi si applica anche alla quota dovuta dall’inquilino in caso l’immobile locato sia abitazione principale dello stesso.
Ricordiamo che per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare risiedono e dimorano abitualmente.
Sono escluse dalla Tasi le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
Imu e Tasi sono dovute proporzionalmente ai mesi dell’anno solare durante i quali si è protratto il possesso, a tal fine, è stabilito che il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero.
In alcuni casi vi è l’equiparazione alla abitazione principale per cui non sono dovute imposte, in particolare per:
- le unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22.4.2008;
- la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale;
- l’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto edilizio urbano, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente alle Forze armate e alle Forze di polizia, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
I Comuni con apposito regolamento possono assimilare all’abitazione principale l’unità immobiliare, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetti anziani o disabili residenti in case di riposo e cura, a condizione che la stessa non risulti locata.
Saldo Imu e Tasi 2018: immobili in comodato
L’imposta sugli immobili è ridotta al 50% (viene ridotta la base imponibile) per le unità immobiliari, al di fuori delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale (ad esempio da genitori a figli o viceversa). Tale riduzione vale anche per la Tasi.
Sono previste alcune condizioni per poter fruire della riduzione, ovvero che il contratto sia registrato, che il comodante possieda un solo immobile in Italia, e che il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.
Terreni agricoli
I terreni agricoli sono esenti dalla Tasi, e dal 2016, sono esenti da Imu quelli ricadenti nei Comuni elencati nella Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno1993.
Sono inoltre esenti dall’Imu i terreni agricoli:
- posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (Iap) di cui all’art. 1, D.Lgs. n. 99 del 29 marzo 2004, iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all’Allegato A annesso alla L. n. 448 del 28 dicembre 2001;
- a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
Gli altri terreni che non rientrano in queste esenzioni sono soggetti all’Imu.
Saldo Imu e Tasi 2018: determinazione della base imponibile
La base imponibile della Tasi è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale (Imu). Per i fabbricati la base imponibile è costituita dalla rendita catastale risultante in catasto al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, aumentata del coefficiente di rivalutazione del 5% e moltiplicata per determinati moltiplicatori in base alla tipologia dell’immobile:
- 160 per le unità immobiliari classificate nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per le unità immobiliari classificate nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/10 e D/5;
- 65 per le unità immobiliari classificate nella categoria catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria D/5;
- 55 per le unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1.
Saldo Imu e Tasi 2018: le aliquote
L’aliquota ordinaria per l’Imu è pari allo 0,76% e può essere aumentata o diminuita dai Comuni con apposita delibera del Consiglio, fino a 0,3 punti percentuali. I Comuni possono ridurre l’aliquota ordinaria dello 0,76% fino allo 0,4% per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, ovvero nel caso di soggetti passivi Ires o di immobili locati.
L’aliquota ridotta è pari allo 0,4% per l’abitazione principale di lusso, e per le relative pertinenze, e può essere modificata dai Comuni con apposita delibera di Consiglio in aumento o in diminuzione, fino a 0,32% punti percentuali.
L’aliquota base della Tasi è pari all’1 per mille. Il Comune, con delibera del consiglio, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento, lo stesso può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote Tasi e dell’Imu per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’Imu al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
Saldo Imu e Tasi 2018: la scadenza
Il pagamento del saldo dell’Imu e Tasi dovuti per l’anno 2018 va effettuato entro oggi 17 dicembre 2018. Generalmente il pagamento viene effettuato in due rate, salvo che il contribuente non abbia già versato in un’unica soluzione l’intero importo, in particolare il versamento della seconda rata viene eseguito a conguaglio sulla prima tenuto conto delle delibere Comunali.
Saldo Imu e Tasi 2018: come pagare
Per il versamento si potrà utilizzare il modello F24 (ordinario o semplificato) utilizzando gli appositi codice tributo, o anche gli appositi bollettini postali.
Il versamento non deve essere effettuato se l’importo riferito all’intera annualità non supera i 12 euro, ma i Comuni possono deliberare importi minimi diversi.
I contribuenti che non verseranno il saldo Imu e Tasi entro la scadenza stabilita possono ovviare a tale ritardo utilizzando l’istituto del ravvedimento operoso ex art. 13, D.Lgs. 472/1997, che consente di pagare l’imposta dovuta con una sanzione ridotta rispetto a quella prevista.
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