Pagamenti in ritardo: interessi di mora più bassi. Ecco il nuovo tasso

Redazione 28/05/19
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Si abbassano dal 1° luglio 2019 gli interessi di mora sui pagamenti in ritardo. Lo annuncia l’Agenzia delle entrate con un provvedimento emanato dal suo direttore (Prot. n. 148038 del 23 maggio 2019) che annuncia la riduzione dei tassi in oggetto.

Come riportato nell’atto firmato dal direttore AdE Antonio Maggiore, “A decorrere dal 1° luglio 2019, gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo sono determinati nella misura del 2,68 per cento in ragione annuale”.

Aggiungiamo noi: ad oggi il tasso di interesse di mora è del 3,01%. A conti fatti quindi, gli interessi scendono dello 0,33%.

Spieghiamo brevemente cosa sono in concreto gli interessi di mora e riassumiamo la comunicazione dell’Agenzia delle entrate, che farà forse piacere ai cittadini debitori e ritardatari, che proprio a causa di questo ritardo nei pagamenti si troveranno di fronte ad interessi di mora da versare in aggiunta al pagamento effettivo di quanto dovuto.

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Cosa sono gli interessi di mora

Immaginiamo di aver stipulato un contratto di finanziamento per l’acquisto di un’auto, di una cucina o di qualsiasi altro prodotto o servizio. E immaginiamo anche di essere per qualche ragione in ritardo con i pagamenti di una o due rate. Questo è il momento esatto in cui possiamo avere a che fare con i sopra citati interessi di mora.

Questi non sono altro che somme aggiuntive (interessi) che dobbiamo pagare per il solo fatto di essere in ritardo con quel pagamento, sintomo del fatto che non stiamo tenendo fede alle scadenze imposte dal contratto firmato. Nello specifico, gli interessi di mora sono dovuti in caso di versamento delle cartelle di pagamento oltre i 60 giorni dalla notifica. 

Mora infatti può avere tanti significati, tra questi quello di ritardo. Quindi, sei in ritardo con un pagamento? Bene. Oltre alla somma effettiva dovuta, andrai anche incontro al pagamento degli interessi di mora: il costo per il tuo mancato rispetto degli accordi temporali degli importi dovuti al tuo creditore.

L’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 prevede infatti che, decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.

È il Ministero dell’economia quindi a fissare il tasso di interessi di mora da applicare in questi casi.

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Ritardo nei pagamenti: interessi di mora ridotti

Detto ciò, ad oggi il tasso di interesse è stato fissato al 3,01%. Salvo poi l’ultimo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate che ha ridotto questi numeri abbassando gli interessi di mora per i ritardatari che hanno in sospeso cartelle di pagamento e iscrizioni a ruolo.

Secondo quanto specificato dalle entrate, A decorrere dal 1° luglio 2019, gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo sono determinati nella misura del 2,68 per cento in ragione annuale.

Il tasso di interesse in questione è difatti determinato annualmente con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. Proprio come è stato fatto.

I nuovi tassi degli interessi di mora

Come sopracitato il nuovo tasso applicato a partire dal 1° luglio 2019 agli interessi di mora è fissato al 2,68%, contro il precedente tasso del 3,01%, misura fissata il 10 maggio 2018.

Come riportato nel provvedimento del direttore AdE, “Al fine di ottemperare al dettato normativo e prevedere il nuovo tasso annuale è stata interpellata la Banca d’Italia, la quale, con nota del 24 aprile 2019, ha stimato al 2,68 per cento la media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo 1.1.2018 / 31.12.2018.

Il presente provvedimento fissa, pertanto, con effetto dal 1° luglio 2019, al 2,68 per cento in ragione annuale, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”.

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