Riscatto vuoti contributivi 2024: rate, costi e periodi riscattabili. La guida

Paolo Ballanti 31/10/23
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La legge di bilancio 2024, che dovrà essere approvata entro il 31 dicembre, ha introdotto una serie di misure a sostegno dei lavoratori, tra cui dirette il taglio del cuneo fiscale, al rinnovo dei contratti pubblici e la possibilità di riscatto dei vuoti contributivi.

Si tratta della possibilità di riscattare i periodi non coperti da retribuzione, in vista del pensionamento 2024.. Una nuova pace contributiva, in vigore probabilmente dal 1° gennaio 2024, in aiuto a quei lavoratori che nel corso della vita professionale hanno avuto periodi scoperti: senza contributi figurativi o magari disoccupati al termine del sussidio di disoccupazione o per qualsiasi altro motivo.

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Sulla base delle disposizioni introdotte dalla Manovra 2024, analizziamo quest’ultimo aspetto in dettaglio.

Indice

Riscatto vuoti contributivi in Manovra 2024

La bozza della Manovra 2024 contiene al Titolo V “Lavoro, famiglia, pari opportunità e politiche sociali”, Capo I “Lavoro e politiche sociali”, l’articolo 27 “Misure in materia di riscatto dei periodi non coperti da retribuzione e di adempimenti relativi a obblighi contributivi”.

La norma introduce, per il biennio 2024 – 2025 ed in via sperimentale, la possibilità, per determinate categorie di lavoratori, di parificare a livello contributivo i periodi non coperti da retribuzione con quelli in cui, al contrario, l’interessato ha prestato l’attività lavorativa.

Chi può riscattare vuoti contributivi

La misura di cui all’articolo 27 spetta in favore degli iscritti:

  • All’assicurazione generale obbligatoria (AGO) per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
  • Alle forme sostitutive ed esclusive dell’AGO;
  • Alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
  • Alla gestione separata, di cui all’articolo 2, comma 26, Legge 8 agosto 1995 numero 335;

privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione.

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Vuoti contributivi: quali periodi riscattare

I soggetti sopra citati hanno la facoltà di riscattare, in tutto o in parte, i periodi antecedenti la data di entrata in vigore della Manovra 2024, compresi tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo comunque accreditato nelle suddette forme assicurative, non soggetti ad obbligo contributivo “e che non siano già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria, parificandoli a periodi di lavoro” (bozza Legge di bilancio).

I periodi in argomento possono essere riscattati nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi.

Da ultimo, in caso di successiva acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996, si incorre nell’annullamento d’ufficio del riscatto già effettuato ai sensi della Manovra 2024, con conseguente restituzione dei contributi.

Come si fa il riscatto dei vuoti contributivi

La facoltà di riscattare i vuoti contributivi è esercitata a domanda dell’assicurato o, in alternativa, da parte di:

  • Superstiti dell’assicurato;
  • Parenti o affini entro il secondo grado.

Riscatto vuoti contributivi: calcolo del costo

L’onere a carico dell’assicurato per il riscatto dei contributi è determinato in base ai criteri fissati dall’articolo 2, comma 5, Decreto legislativo 30 aprile 1997 numero 184.

La norma citata dispone che per il calcolo dell’onere, da valutare con il sistema contributivo, si applicano le aliquote contributive di finanziamento vigenti nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda.

Per quanto riguarda la retribuzione di riferimento si assumono i compensi soggetti a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda, rapportati al periodo oggetto di riscatto. La retribuzione citata è attribuita temporalmente e proporzionalmente ai periodi riscattati.

La rivalutazione del montante individuale dei contributi, disciplinata dalla Legge numero 335/1995, ha effetto dalla data della domanda di riscatto.

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Il contenzioso contributivo con l’INPS

Questo volume, con un taglio giuridicamente rigoroso ma al tempo stesso pratico (attraverso la proposta di modelli di ricorsi), si presenta come un valido strumento per i professionisti (consulenti del lavoro, avvocati, commercialisti) che assistono le società o i lavoratori autonomi sia in una fase propedeutica sia nel predisporre e implementare una valida strategia difensiva (preventiva, in sede amministrativa o giudiziaria) nei confronti dell’INPS. La prima parte dell’opera guida il professionista all’interno dell’inquadramento della materia a livello normativo, nella suddivisione tra le varie gestioni (lavoro a tempo determinato, apprendistato, lavoro intermittente, lavoro marittimo e ex IPSEMA, giornalistico, di appalto, le prestazioni occasionali e il lavoro autonomo) e nell’analisi di vari istituti come le ispezioni, l’accesso agli atti e gli strumenti alternativi al contenzioso. Vengono affrontate le sanzioni che l’INPS può irrogare, il sistema di riscossione e le possibili tutele. Infine nella parte generale vengono illustrati i meccanismi di formazione del DURC, le differenze e gli strumenti di tutela sia contro il DURC esterno, che contro quello interno, fino ad arrivare al DURC negativo e la perdita delle agevolazioni contributive. La parte speciale esamina le fattispecie significative delle gestioni più rilevanti dell’INPS: AGO, Gestione Agricola, Gestione Artigiani e Commercianti (esaminando fattispecie come i familiari coadiutori, la doppia iscrizione dell’amministratore di SRL, i soci lavoratori, la cancellazione del liquidatore di società, l’artigiano di fatto, i gestori di case vacanza e b&b). Vengono approfondite le questioni di maggior rilevanza della Gestione Separata: gli iscritti alle professioni ordinistiche, la decorrenza della prescrizione, il limite reddituale di euro 5.000, i pensionati, gli sportivi non iscritti alle Gestioni ex ENPALS. L’ultimo capitolo, infine, esamina le Gestioni ex ENPALS, fornendo un inquadramento di queste particolari gestioni e, poi, specificando le questioni relative agli artisti dello spettacolo, alla cessione del diritto all’immagine e all’obbligo previdenziale degli autori delle opere letterarie o di altro genere. Il volume è arricchito da un utile corredo di materiale tecnico-operativo disponibile online. Questa seconda edizione è stata aggiornata con la giurisprudenza e la prassi pubblicata negli ultimi due anni e anche recentemente dall’INPS. Paolo Maria GangiLL.M., Avvocato iscritto all’Ordine degli Avvocati di Roma; esplica la propria attività professionale prevalentemente per le PMI italiane in materia di contenzioso previdenziale, contrattualistica nazionale e internazionale, privacy e compliance in genere. Ha pubblicato diversi articoli in ambito giuridico.Giuseppe Miceliha conseguito l’abilitazione alla professione di Avvocato nel 2008, presso la Corte d’Appello di Roma. Svolge attività di docenza presso Università e business School. È Curatore editoriale e Autore di numerosi volumi e saggi in materia di Antiriciclaggio e Privacy. Roberto Sarraha svolto la pratica forense presso l’Avvocatura Generale dello Stato ed è iscritto all’Ordine degli Avvocati di Roma, con abilitazione al patrocinio davanti le Giurisdizioni Superiori. Esplica la propria attività professionale prevalentemente nell’ambito del diritto del lavoro. Svolge attività di docenza presso Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica e LUMSA Università Libera Università Maria Santissima Assunta.

Paolo Maria Gangi, Giuseppe Miceli, Roberto Sarra | Maggioli Editore 2022

Vuoti contributivi: come pagare l’onere di riscatto

Il versamento dell’onere di riscatto può essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza degli interessati:

  • In un’unica soluzione;
  • In alternativa, in un massimo di centoventi rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a trenta euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione.

Alla data del saldo dell’onere l’Inps provvede all’accreditato della contribuzione e ai relativi effetti.

Quando non spetta la dilazione

La dilazione per il versamento dell’onere di riscatto non può essere concessa nei casi in cui:

  • I contributi debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione della pensione diretta o indiretta;
  • I contributi siano determinanti per l’accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari.

Se le condizioni citate si verificano nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta sarà versata in un’unica soluzione.  

Riscatto vuoti contributivi: può pagare il datore di lavoro

In favore dei lavoratori del settore privato, l’onere per il riscatto può essere sostenuto dal datore di lavoro dell’assicurato, destinando a tal fine le somme riconosciute a titolo di premi di produzione, spettanti al dipendente stesso.

Gli importi versati dal datore di lavoro per l’onere di riscatto sono deducibili dal reddito di impresa e da lavoro autonomo.

Lato dipendente, le somme interessate rientrano nell’ipotesi di cui all’articolo 51, comma 2, lettera a) del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 numero 917). La norma dispone che non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente:

  • I contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge;
  • I contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assi-stenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute, per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20.


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