Contributi figurativi: cosa sono, a cosa servono, quando maturano

Paolo Ballanti 21/08/23
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Cosa sono i contributi figurativi? A cosa servono? La pensione è una prestazione economica riconosciuta dall’Inps ed in generale degli enti di previdenza al ricorrere di determinati requisiti in termini di età anagrafica ed anzianità contributiva. Da queste breve premessa si comprende che i contributi totalizzati dal dipendente, collaboratore o lavoratore autonomo, nel corso dell’intera vita lavorativa, rappresentano un elemento essenziale per determinare il diritto e la misura delle prestazioni pensionistiche.

Di norma, i contributi a finanziamento della pensione sono in larga parte a carico dell’azienda – committente e, in misura inferiore, trattenuti al lavoratore – collaboratore, salvo poi essere versati all’ente di previdenza dallo stesso datore di lavoro.
Quelli appena descritti sono i cosiddetti contributi obbligatori, calcolati in misura percentuale con riguardo alla retribuzione percepita dal lavoratore.

Esistono tuttavia anche altre tipologie di contributi, ad esempio:

Tra quelli appena citati, concentriamoci sui contributi figurativi.

Indice

Contributi figurativi: cosa sono

In linea di principio, i periodi in cui il dipendente non rende la prestazione lavorativa non sono coperti da retribuzione e, di conseguenza, nel corso degli stessi, non maturano i contributi obbligatori utili per il diritto e la misura della pensione.

Per taluni eventi, tuttavia, i periodi di assenza sono comunque considerati utili ai fini contributivi. In tal caso si parla di contributi “figurativi”, dal momento che è la stessa Inps, per legge, ad accreditare i contributi stessi sul conto assicurativo dei lavoratori.

I contributi figurativi sono in sostanza contributi “fittizi” che non vengono versati né dal datore di lavoro né tantomeno dal dipendente ma accreditati dallo stesso Istituto in una serie tassativa di ipotesi, individuate dalla normativa, in cui vi è un’interruzione o una riduzione dell’impegno lavorativo.

L’attribuzione dei contributi figurativi può avvenire, a seconda dei casi, su domanda del lavoratore ovvero d’ufficio, comunque senza alcun costo aggiuntivo per l’assicurato. Quest’ultimo aspetto differenzia i contributi figurativi, ad esempio, dalle altre tipologie sopra citate, come i contributi da riscatto relativi al corso legale di laurea

Contributi figurativi: a cosa servono?

Al fine di concorrere alla misura e al diritto alla pensione, i contributi figurativi possono essere accreditati dall’Inps:

  • “A copertura”, se il periodo in cui si è verificata l’assenza è completamente scoperto dal punto di vista contributivo e non risultano pertanto settimane di prestazione lavorativa e, di conseguenza, contribuzione obbligatoria;
  • “A integrazione”, se nel periodo in cui si è verificato l’evento è stata corrisposta una retribuzione ridotta che ha determinato comunque l’accredito di contributi obbligatori.

Da notare che in favore dei lavoratori che non possono far valere periodi di contribuzione precedenti il 1° gennaio 1993, possono essere accreditati, ai fini del diritto alla pensione di anzianità, non più di cinque anni complessivi di contributi figurativi.

Diversamente, per coloro che hanno acquisito il primo accredito contributivo dal 1° gennaio 1996, la contribuzione figurativa non concorre al computo dell’anzianità contributiva minima di vent’anni, da accompagnare al requisito anagrafico richiesto per la pensione anticipata.

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Quando viene garantita la copertura dei contributi figurativi Inps

I periodi di sospensione del rapporto destinati ad essere coperti da accredito figurativo sono:

  • Malattia;
  • Infortunio;
  • Maternità;
  • Congedi parentali e riposi giornalieri;
  • Servizio militare e periodi equiparati;
  • Donazione di sangue o emocomponenti;
  • Assistenza a familiari portatori di handicap grave;
  • Aspettativa per funzioni pubbliche elettive e cariche sindacali;
  • Integrazioni salariali ordinarie e straordinarie;
  • Disoccupazione e mobilità indennizzate;
  • Contratti di solidarietà;
  • Lavori socialmente utili;
  • Invalidità e inabilità indennizzate con successivo recupero della capacità lavorativa;
  • Assistenza antitubercolare;
  • Congedo per donne vittime di violenza;
  • Trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili e affini.

Per le pensioni che sono soggette esclusivamente al metodo di calcolo contributivo è altresì previsto l’accredito figurativo in caso di assenze dal lavoro per:

  • Periodi di assistenza dei figli fino al sesto anno di età (170 giorni per figlio);
  • Assistenza ai figli di età superiore ai sei anni, al coniuge e al genitore con disabilità (venticinque giorni complessivi l’anno, nel rispetto del tetto massimo di ventiquattro mesi) purché conviventi.

Contributi figurativi e malattia

Una casistica particolare è quella degli eventi di malattia. Infatti, l’accredito contributivo è escluso per i periodi di assenza di durata inferiore ai sette giorni, nonché per quelli coperti da contribuzione obbligatoria (anche se parziale).

Inoltre, fino al 31 dicembre 1996 il tetto per l’accredito figurativo dei periodi di malattia era pari a dodici mesi nell’arco dell’intera vita lavorativa dell’interessato. Dal 1° gennaio 1997, al contrario, il periodo massimo accreditabile è gradualmente passato a ventidue mesi, con l’aumento di due mesi ogni tre anni.

Il suddetto limite dei ventidue mesi non si applica tuttavia ai soggetti che abbiano conseguito uno stato di inabilità a seguito di infortunio sul lavoro. Il periodo di non applicazione dei ventidue mesi decorre dall’insorgenza dello stato di inabilità.

Contributi figurativi e maternità

I contributi figurativi vengono comunque accreditati per i periodi di maternità obbligatoria, anche se intervenuti al di fuori del rapporto di lavoro, a patto che l’interessato possa far valere, all’atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa.

Al contrario, per i periodi di astensione facoltativa e per malattia del bambino la copertura figurativa opera:

  • Interamente se i genitori si assentano entro i tre anni di vita del bambino. In tal caso deve sussistere il rapporto di lavoro, senza necessità di anzianità contributiva pregressa;
  • In misura ridotta se l’assenza si verifica entro gli otto anni di età del bambino.

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