Riforma Pensioni, Quota 41: quali sono i requisiti d’accesso?

Redazione 15/12/16
La Legge di Stabilità approvata nei giorni passati dal Parlamento ha sancito importanti modifiche alla disciplina pensionistica. L’attuazione è prevista tra i prossimi gennaio e maggio 2017.

Tuttavia, all’indomani della nomina del nuovo Premier Paolo Gentiloni, c’è chi spera nella revisione in melius di alcune previsioni della Legge di Bilancio, e chi invece ne teme la futura abrogazione.

SPECIALE PENSIONI: scopri qui l’eBook di 82 pagine in formato PDF con 1 anno di aggiornamenti inclusi inviati direttamente tramite email!

Le critiche alla Quota 41

Una degli istituti che più ha fatto discutere è proprio la c.d. Quota 41, dedicata ai lavoratori “precoci”: questa anticiperebbe il trattamento pensionistico di soli 10 mesi per gli uomini e di 1 anno e 10 mesi per le donne. In particolare, i requisiti per risultare beneficiari della pensione anticipata de quo risultano del tutto stringenti. Vediamoli insieme.

Potrebbe interessarti anche: Pensioni precoci, cosa cambia per la pensione anticipata e la Quota 41

Si definisce “precoce” il lavoratore che abbia versato contributi effettivi, anche non in maniera continuativa, per almeno 12 mesi antecedenti il compimento del 19° anno d’età. Oltre a rientrare in questa definizione, il potenziale beneficiario deve:

  • aver versato 41 anni complessivi di contributi;
  • aver compiuto 57 anni d’età se lavoratore dipendente, 58 anni d’età se autonomo;

sempre che abbia presentato tutti i requisiti entro il IV trimestre del 2015.

Il lavoratore in quale categoria deve rientrare?

Fino a qui, nulla quaestio. Se non fosse che l’articolo 1, comma 199 della Legge di Bilancio 2017 prevede un ulteriore ferrato requisito: il lavoratore deve rientrare tra una delle categorie previste per l’Ape Sociale, ossia

  •  Disoccupati con almeno 30 anni di contributi, che non percepiscano ammortizzatori sociali (da almeno 3 mesi) e il cui rapporto di lavoro sia cessato per: licenziamento collettivo, per giusta causa o tramite risoluzione consensuale nell’ambito di una procedura di conciliazione;
  • Lavoratori con almeno 30 anni di contributi, invalidi almeno al 74%;
  • Lavoratori con almeno 30 anni di contributi che abbiano accudito per almeno 6 mesi un familiare disabile grave convivente (coniuge o parente di 1°grado).

Per approfondire, visita lo speciale su: RIFORMA PENSIONI

  • Lavoratori con almeno 36 anni di contributi che per almeno 6 anni di vita lavorativa abbiano svolto, continuativamente, attività gravose. L’elenco previsto dal d.lgs. 67/2011 sarà integrato da nuove mansioni lavorative (gli operai dell’edilizia, dell’industria estrattiva e del settore conciario, i macchinisti, il personale viaggiante, gli infermieri, i camionisti, gli assistenti di persone non autosufficienti, le maestre d’asilo, i facchini, gli spazzini, gli addetti alle pulizie).

A tal fine, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2017 è previsto un decreto attuativo che aggiorni l’elenco suddetto, specifichi le modalità di accesso e i criteri di priorità con cui si assegneranno le pensioni anticipate in caso di un numero di richieste superiore a quello delle disponibilità finanziarie (360 milioni per il 2017; 550 milioni per il 2018; 570 milioni per il 2019; 590 milioni dal 2020).

Si è creato, dunque, un profondo divario tra i lavoratori rientranti almeno in una delle su elencate categorie, e quelli, invece, rimasti esclusi, seppur precoci. Questi ultimi, infatti, possono godere, ad oggi, solo del beneficio istituito dalla l.335/1995, ossia dell’aumento del 50% dei contributi versati durante gli anni di lavoro ante maggiore età, ma solo ai fini del computo della pensione finale.

 

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento

Seguici sui social

Iscriviti ai nostri canali

E ricevi in anteprima gli aggiornamenti sui Concorsi pubblici