Il dirigente della P.A. infedele va sospeso….anche in Sicilia

Massimo Greco 07/09/16
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La fedeltà che la Costituzione richiede a quei cittadini che esercitano funzioni pubbliche non è più un precetto che rimane sulla carta come un principio di carattere programmatico in attesa di attuazione.

COME CAMBIA LA DISCIPLINA DEL LAVORO NELLA PA

Questo nuovo ebook, integrando ed ampliando gli interventi di approfondimento apparsi in Gazzetta, prende in esame l’articolo 17 della legge 124/2015, evidenziando le principali azioni necessarie per ridefinire la disciplina del lavoro nella PA:1. superare il concetto di “dotazione organica” per sottolineare l’idea che la PA sia equiparabile ad un’impresa che eroga servizi, facendo dei suoi vertici veri e propri professionisti dell’organizzazione:2. intervenire in materia di assunzioni, razionalizzando le modalità di accesso all’impiego e svecchiando il relativo comparto;3. potenziare la valutazione del personale, mantenendo e riordinando i sistemi di performance management;4. ridefinire il regime delle forme di responsabilità, in particolar modo dei dirigenti;5. riservare particolare attenzione alla tutela della disabilità in ambito lavorativo anche in attuazione dei trattati internazionali e dei principi della legislazione comunitaria in materia.   Riccardo Nobile Esperto di Diritto del Lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni e autore di libri e pubblicazioni in materia di pubblico impiego. Svolge regolarmente attività di docenza in master universitari in Pubblica Amministrazione presso l’Università degli Studi Ca’ Foscari di Venezia ed in corsi di formazione professionale riservati a pubblici dipendenti. È membro di nuclei ed organismi di valutazione. Svolge un’intensa attività divulgativa in qualità di giornalista pubblicista. È stato segretario generale del Comune di Belluno, della Provincia di Monza e della Brianza e, da ultimo, del Comune di Cologno Monzese.

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Le norme che sanzionano l’infedeltà

Diverse sono ormai le normative che sanzionano l’infedeltà e quelle più recenti varate nel contesto delle norme anticorruzione mirano a colpire anche coloro che hanno una responsabilità diretta nella cura degli interessi pubblici. Nell’orbita delle funzioni pubbliche, in cui i rappresentanti politici sono certamente quelli più soggetti ai riflettori dell’opinione pubblica, figurano infatti i dirigenti della Pubblica Amministrazione.

Le norme che impongono l’incoferibilità dell’incarico dirigenziale

Le norme attuali e vigenti (d.lgs n. 33/2013) impongono l’inconferibilità dell’incarico dirigenziale per quei dirigenti che risultano essere stati condannati (ancorché con sentenza non passata in giudicato) per alcuni reati, tra i quali il classico abuso d’ufficio, commessi nell’esercizio di funzioni amministrative.

Nel caso in cui l’incarico dirigenziale risulti già assegnato alla data della sentenza di condanna è prescritta la sospensione del medesimo incarico e questo sia per dirigenti interni che per dirigenti reclutati all’esterno della P.A.

Incarico dirigenziale in presenza di una condanna

In sostanza l’ordinamento ritiene non opportuna la permanenza di un incarico dirigenziale in presenza di una condanna inflitta dal Giudice penale. La sanzione non appare sproporzionata atteso che la misura cautelare verrebbe scongelata nel caso di assoluzione nei successivi gradi di giudizio.

Il giro di vite è però arrivato con la legge delega (legge n. 124/2015), più nota come legge Madia. Con tale legge, si delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti alla revoca dell’incarico e al divieto di rinnovo di conferimento di incarichi in settori sensibili ed esposti al rischio di corruzione, in presenza di condanna, anche non definitiva, da parte della Corte dei conti, al risarcimento del danno erariale per condotte dolose.

La condotta qui rilevata che fa scattare la misura sanzionatoria della revoca dell’incarico dirigenziale, deve quindi essere considerata dolosa, così escludendosi la vastissima casistica dei fatti commessi per “colpa grave”. Ciò comporterà, da parte di coloro che sono chiamati ad assumere le conseguenziali decisioni, un esame accurato della sentenza del Giudice contabile al fine di individuare il grado di colpevolezza del condannato funzionario pubblico.

In disparte il grottesco caso del Segretario Generale rinominato dal Presidente della Regione Siciliana Crocetta, misure di questo tipo vanno applicate anche in Regioni a statuto differenziato, trattandosi di principi che sono espressivi dell’esigenza indefettibile di uniformità imposta dagli articoli 3 e 51 della Cost..

Massimo Greco

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