Riforma della giustizia e novità per il processo tributario

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Nel D.L. 12/9/2014, n.132 (convertito con modificazioni, nella L. 10/11/2014, n. 162), sono contenute misure che incidono sulle norme contenute nel codice di procedura civile ma con risvolti che si manifestano anche nell’ambito del processo tributario, in quanto l’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546, recita testualmente: “i giudici tributari applicano norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile”.

 

LE SPESE PROCESSUALI

L’art. 91, primo comma, c.p.c. dispone che, con la sentenza che chiude il processo, il giudice condanna la parte soccombente a rimborsare le spese a favore della controparte, liquidandone l’ammontare unitamente agli onorari di difesa. Inoltre, secondo l’art. 92, primo comma, c.p.c., il giudice può disporre l’esclusione della ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, quando le ritiene superflue oppure eccessive

In base al nuovo testo del secondo comma dell’art. 92, “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata e mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.

Prima della modifica, la compensazione era consentita soltanto “nei casi di soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicati nella motivazione”. Il testo originario del D.L. consentiva la compensazione non solo nel caso di soccombenza reciproca ma  anche “nel caso di novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza”.

El processo tributario, la liquidazione  delle spese è prevista dall’art. 15, comma 1, del D. Lgs. 31/12/1992, n. 546, secondo cui la parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza; tuttavia la commissione tributaria può dichiarare compensate in tutto o in parte le spese, a norma del secondo comma dell’art. 92 c.p.c.

L’innovazione normativa, che si applica per i procedimenti introdotti a decorrere dal 30° girono successivo all’entrata in vigore della legge di conversione (pubblicata sul supplemento ordinario n. 84 del 10/11/2014 dalla Gazzetta Ufficiale), il giudice può compensare le spese, in misura parziale o totale, tra le parti ma soltanto qualora si verifichi una delle seguenti situazioni:

–          se vi è soccombenza reciproca;

–          se vi è assoluta novità della questione trattata nella controversia;

–          se vi è mutamento della giurisprudenza rispetto le questioni dirimenti.

La compensazione, ovviamente, deve essere oggetto di motivazione, cioè, ad esempio, ambedue le parti sono soccombenti o rigetto delle richieste avanzate da ambedue le parti o accoglimento parziale del ricorso all’appello.

Va ricordato che, in deroga all’art. 68 del D. Lgs. 31/12/1992, n. 546, che disciplina la riscossione in pendenza di giudizio, secondo il precedente art. 15, comma 2-bis, la riscossione delle spese a favore dell’ente impositore avviene, a titolo definitivo, solo ad avvenuto il passaggio in giudicato della sentenza che ha liquidato l’importo.

 

IL PERIODO FERIALE

L’art. 16, comma 1, del D. L. 12/9/2014, n. 132, ha ridotto il periodo di sospensione feriale dei termini processuali, previsto dall’art. 1 della L. 7/10/1969, n.742, dal 1°/8 al 31/8, contro la previgente previsione che fissava il periodo feriale dal 1°/8 al 15/9 ( questo periodo era stato ridotto dal 6/8 al 31/8 nel testo originario del D.L.).

A decorrere dall’anno 2015, il periodo feriale decorre dal 1°/8 al 31/8, con effetti anche nel processo tributario, in materia sia di impugnazione (cioè, la proposizione del ricorso, dell’appello, ecc.); sia per gli adempimenti nella fase processuale (cioè, la costituzione in giudizio, il deposito di memorie, ecc.).

Gli effetti della modifica si ampliano anche in materia di accertamento con adesione (D. Lgs. 9/7/1997, n. 218), di reclamo-mediazione (art. 17-bis del D. Lgs. 31/12/1992, n. 546) e di pagamento delle somme dovute in relazione agli atti impugnabili (art. 15 del D.P.R. 29/9/1973, n. 602, per la cartella di pagamento e gli avvisi di accertamento esecutivi, e art. 68 del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546, per la riscossione in pendenza di giudizio).

Se l’avviso di accertamento è notificato il 10/8, si ha:

agosto                         giorni 0

settembre                   giorni 30

ottobre                       giorni 30

totale                          giorni 60

 

per cui il ricorso deve essere presentato entro il 30/10.

 

Se l’avviso di accertamento è notificato il 10/7, si ha:

 

luglio                          giorni 21

agosto                         giorni   0

settembre                   giorni 30

ottobre                       giorni 19

totale                          giorni 60

 

per cui il ricorso deve essere presentato entro il 9/10.

 

Sergio Mogorovich

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