L’Anac, secondo quanto riporta il quotidiano “Italia Oggi”, starebbe conducendo riscontri “porta a porta” sul rispetto della legge anticorruzione.
Sarebbero già stata diramate una serie di convocazioni per appurare il rispetto delle previsioni della L. n. 190/2012.
La verifica riguarda soprattutto la nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione (Rpc).
La legge anticorruzione ha attribuito grande rilevanza al ruolo del Responsabile della prevenzione dei fenomeni corruttivi.
L‘organo di indirizzo politico, individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione.
Il Responsabile anticorruzione deve:
• Predisporre il piano anticorruzione
• Definire le procedure per selezionare e formare il personale appartenente a settori particolarmente esposti al rischio corruzione
• Vigilare sul funzionamento del piano.
In capo al Responsabile anticorruzione viene configurata una più generale forma di responsabilità dirigenziale, disciplinare ed amministrativa che si realizza in caso di condanna in via definitiva all’interno dell’Amministrazione, per un reato di corruzione
Gli ordini professionali debbono nominare i Responsabili anticorruzione sia a livello centrale che a livello locale.
Il problema dell’individuazione del soggetto al quale affidare queste importanti funzioni nasce a livello locale, dove non tutti gli Ordini hanno nel proprio organico dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia.
L’Autorità presieduta da Raffaele Cantone ha escluso la possibilità che l’incarico potesse essere affidato ad un soggetto esterno. L’art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012 vieta che la principale tra le attività del Responsabile della prevenzione della corruzione, ossia l’elaborazione del Piano, possa essere affidata a soggetti estranei all’amministrazione.
Per tali motivi, il Rpc non può essere individuato in un soggetto esterno come l’organismo di vigilanza del D.Lgs. n. 231/2001 o altro organo di controllo a ciò esclusivamente deputato.
Nelle linee guida, emanate dal Consiglio dell’Anac, per l’attuazione della normativa da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici, si evidenzia che il Rpc sia nominato dall’organo di indirizzo della società.
Anche in questo caso l’Autorità ha sostenuto che le funzioni di Responsabile devono essere affidate ad uno dei dirigenti della società. Gli organi di indirizzo della società nominano quindi come Responsabile della prevenzione della corruzione un dirigente in servizio presso la società, attribuendogli, con lo stesso atto di conferimento dell’incarico, anche eventualmente con le necessarie modifiche statutarie e regolamentari, funzioni e poteri idonei e congrui per lo svolgimento del ruolo, quale previsto dalla legge n. 190 del 2012, con piena autonomia ed effettività.
Nelle sole ipotesi in cui la società sia priva di dirigenti, o questi siano in numero così limitato da poter svolgere esclusivamente compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, circostanze che potrebbero verificarsi in strutture organizzative di ridotte dimensioni, il Responsabile della prevenzione della corruzione potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze.
In casi eccezionali, il Rpc potrà coincidere con un amministratore, purché privo di deleghe gestionali. Considerazioni che, per analogia, potrebbero trovare applicazione anche rispetto agli Ordini professionali. Il Responsabile, quindi, dev’essere trovato all’interno dell’Ordine, anche laddove manchino i dirigenti di prima fascia, privilegiando prima i profili non dirigenziali dotati di idonee competenze (è chiaro che devono essere escluse le categorie professionali più basse) e poi i componenti del Consiglio di Amministrazione.
In analogia con le società controllate che non possono nominare un socio, debba doversi escludere anche la facoltà di nominare un iscritto. Il presupposto è quello che il Responsabile debba trovarsi in una posizione apicale rispetto all’organizzazione dell’Ordine. Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili ha formulato una richiesta di parere all’Autorità.
Il Ministero della Salute, nella sua funzione di organo vigilante rispetto all’Ordine dei Veterinari, ha indicato nel Consigliere con funzione di “Segretario” il soggetto da designare nella ipotesi di mancanza di personale dipendente con profilo dirigenziale.
Scelta analoga è stata compiuta, tra gli altri, dall’Ordine degli Ingegneri di Livorno, dall’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Bergamo, l’Ordine dei Farmacisti di Milano, Lodi, Monza e Brianza e l’Ordine dei Farmacisti di Ferrara, l’Ordine degli Avvocati di Como.
Non tutti gli Ordini, però, hanno aderito a questa impostazione. L’Ordine dei Dottori Agronomi di Brescia, ad esempio, ha nominato il proprio vicepresidente.
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