Regime forfetario 2020: cause ostative, chi non può accedere

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Risolti i dubbi circa l’accesso al regime forfetario 2020. Di recente, da più parti era nato il dubbio circa la decorrenza delle nuove modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2020 (L. n. 160/2019) in merito alla possibilità di usufruire del regime fiscale agevolato per quest’anno. La predetta legge, si ricorda, ha introdotto sia nuovi requisiti d’accesso sia determinate cause di esclusione. In particolare, riepilogando brevemente le novità previste dal legislatore è possibile annoverare:

  • il limite dei 65.000 euro di ricavi;
  • le spese per un ammontare complessivamente non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, per lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori;
  • la titolarità, nell’anno d’imposta precedente, di redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, fino a un importo massimo di 30.000 euro.

Sul punto, l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 7 dell’11 febbraio 2020 ha chiarito che le predette novità sono entrate subito in vigore. Ma vediamo più nel dettaglio chi non può accedere al regime forfetario 2020 e quali sono le cause ostative.

Regime forfetario 2020: cos’è

Il regime forfetario è un meccanismo fiscale agevolato (disciplinato dall’art. 1, co. da 54 a 89, della L. n. 190/2014 e smi.), destinato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni. Il vantaggio consiste nella possibilità di poter applicare una percentuale di redditività, differente in base all’attività svolta, al monte ricavi/compensi conseguito nel corso dell’anno.

Dopodiché, al reddito così determinato si applica un’imposta sostitutiva del 15%. La percentuale scende al 5% per le imprese in fase di start-up, al ricorrere di determinate condizioni.

Regime forfetario 2020: novità in Legge di Bilancio

Sul punto, all’art. 1, co. 692, della Legge di Bilancio 2020 (L. n. 160/2019) sono state apportate modifiche alla disciplina del regime forfetario, sia con riferimento ai requisiti di accesso sia in relazione alle cause di esclusione.

Nello specifico, possono aderire al regime forfetario i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che, nell’anno d’imposta precedente (2019), hanno:

  • conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000 euro;
  • sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore a 20.000 euro lordi (originariamente il limite era fissato in 5.000 euro) per lavoro accessorio, per lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori anche assunti per l’esecuzione di specifici progetti, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati e le spese per prestazioni di lavoro prestato dall’imprenditore o dai suoi familiari
  • percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati, minori di 30.000 euro.

Regime forfetario 2020: chi non può accedere 

Oltre alle suddette fattispecie di esclusione, non possono accedere al regime forfetario:

  • le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
  • i non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato;
  • i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
  • gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente;
  • le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  • coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro).
  • coloro che abbiano sostenuto spese per collaboratori e dipendenti non eccedenti l’importo di 20.000 euro.

Regime forfetario 2020: da quando valgono le cause ostative 

Ai fini della individuazione del periodo d’imposta a decorrere dal quale le suddette modifiche producono effetto, l’Agenzia delle Entrate fa presente che il limite di spesa, pari a 20.000 euro, va verificato con riferimento all’anno precedente all’applicazione del regime forfetario.

Di conseguenza, i contribuenti che nel 2019 hanno superato il limite previsto non potranno accedere al regime forfetario nel 2020. Analoga decorrenza si ha per i redditi di lavoro dipendente e/o assimilati, i quali non possono essere in misura superiore a 30.000.

Quanto all’eventuale contrasto delle nuove norme con l’art. 3 dello “Statuto dei diritti del contribuente”, l’Agenzia delle Entrate osserva che le modifiche apportate non impongono alcun adempimento immediato, atto a garantire le condizioni abilitanti per la permanenza nel regime per i soggetti che nel 2019 avevano i requisiti per fruire del forfait. Infatti, il requisito (non aver sostenuto più di 20.000 euro di spese per lavoro accessorio, lavoratori dipendenti e collaboratori) e la causa di esclusione (aver percepito più di 30.000 euro di redditi da lavoro dipendente e assimilati) impongono esclusivamente una verifica dell’eventuale superamento di dette soglie.

Inoltre, l’eventuale fuoriuscita dal regime forfetario comporterà per il contribuente l’adozione del regime ordinario, con i consueti adempimenti e secondo regole note e già fissate nell’ambito dello stesso regime forfetario.

 

Daniele Bonaddio

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