Regime forfetario 2020: come cambia, novità e requisiti

Scarica PDF Stampa
Il regime forfettario, è stato oggetto di alcune modifiche da parte dell’ultima Legge di Bilancio (Legge 160 del 27 dicembre 2019). Il regime contabile che come noto è rivolto alle persone fisiche titolari di reddito d’impresa, arti e professioni, aveva già subito importanti modifiche con la precedente Legge di Bilancio (2019) tra le quali l’innalzamento della soglia dei ricavi e dei compensi fino a 65.000 euro.

La Legge di Bilancio 2020, ha previsto la reintroduzione di due vincoli, più stringenti rispetto al passato, e ha abolito la disposizione dettata dalla Legge di Bilancio 2019, che aveva istituito, a decorrere da quest’anno, un regime di favore (Flat Tax del 20%) per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, che nel periodo d’imposta precedente, avessero conseguito ricavi o percepito compensi compresi tra 65.001 euro e 100mila euro.

Come funziona il Regime forfetario

Il regime forfettario, consente di calcolare la base imponibile a “forfait”, ovvero applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti (incassati), un coefficiente di redditività che varia a seconda dell’attività esercitata. Al reddito calcolato, si applica una imposta sostitutiva del 15%.

Con tale sistema, i costi diventano irrilevanti o meglio come specificato anche nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate 9 del 10 aprile 2019, rilevano indirettamente in base alla percentuale di redditività attribuita, in via presuntiva, all’attività effettivamente esercitata.

Si ricorda che la Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio 2019) oltre a portare a 65 mila euro il tetto dei ricavi, aveva eliminato alcuni dei paletti che limitavano l’attrattività del “vecchio” regime forfettario, in particolare quella legata ai costi sostenuti per i beni strumentali, e per il personale dipendente, e quella che impediva l’accesso al regime, in caso di percezione di reddito da lavoro dipendente o assimilato (pensioni comprese) oltre i 30 mila euro lordi.

Il regime agevolato prevede anche una imposta sostitutiva maggiormente favorevole – al 5% – per i primi 5 anni di attività in presenza di determinati requisiti ovvero se:

  • il contribuente non ha esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare
  • l’attività da intraprendere non costituisce, mera prosecuzione di altra precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso del periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni.

Operativamente coloro che applicano il regime forfettario:

  • non addebitano l’Iva in fattura né detraggono l’imposta assolta sugli acquisti e sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’Iva e non presentano la dichiarazione annuale;
  • non devono registrare le fatture emesse, i corrispettivi e gli acquisti;
  • non sono soggetti all’obbligo della fatturazione

 

Quali sono le novità per il 2020

Rispetto alla precedente versione, sono state apportate le seguenti modifiche:

  • vi è una nuova condizione di accesso, ovvero il limite di 20.000 euro lordi di spese sostenute per lavoro accessorio, per lavoro dipendente e per compensi erogati a collaboratori, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati e quelle per prestazioni di lavoro rese dall’imprenditore o dai suoi familiari. Tale requisito, ma con il limite di 5mila euro, era previsto già negli anni passati.
  • viene reintrodotta la causa di esclusione, per i contribuenti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati superiori a 30.000 euro. Tale verifica non deve essere effettuata se, nello stesso anno, il rapporto di lavoro è cessato, sempre che, non sia stato percepito un reddito di pensione essendo questo assimilato al reddito di lavoro dipendente e rientrando nel conteggio ai fini del raggiungimento del limite.

Per accedere al regime forfettario, bisognerà avere, relativamente all’anno precedente:

  • ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro;
  • spese non superiori a 20.000 euro lordi, sostenuti per lavoro accessorio, collaboratori, dipendenti ecc.

Chi non può utilizzare il regime forfetario (Cause ostative)

In generale il regime è destinato ai residenti in Italia, e inoltre non può calcolare il reddito forfettariamente chi già si avvale di regimi speciali ai fini dell’Iva, o regimi forfettari di determinazione del reddito.

NON possono diventare “forfettari” coloro che:

  • effettuano, in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati o loro porzioni, di terreni edificabili ovvero cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi;
  • partecipano a società di persone, associazioni o imprese familiari oppure detengono il controllo, diretto o indiretto, di Srl o di associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dall’esercente attività d’impresa, arti o professioni;
  • esercitano l’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con cui sono in essere rapporti di lavoro o lo erano nei due precedenti periodi d’imposta. Non rileva chi inizia l’attività dopo aver svolto un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  • nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati superiori a 30.000 euro, a meno che il rapporto di lavoro sia cessato (in quello stesso anno non deve essere stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro).

Il nuovo regime premiale

Tra le novità, la Legge di Bilancio 2020 ha previsto anche un regime premiale per incentivare l’applicazione delle disposizioni in materia di fatturazione elettronica, adempimento che ricordiamo non risulta obbligatorio per i forfettari. La norma prevede che nel caso in cui i soggetti forfettari abbandonino completamente la fatturazione cartacea, optando per quella elettronica, il termine di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento è ridotto di un anno, ovvero da cinque a quattro.

Rilevanza del reddito forfettario

E’ bene evidenziare che il reddito assoggettato al regime forfettario, deve essere sempre conteggiato nel reddito complessivo per determinare, la condizione di familiare a carico, le detrazioni per carichi di famiglia, e le detrazioni d’imposta legate alla tipologia di redditi posseduti.

In generale, rileva tutte le volte in cui le norme fanno riferimento, per il calcolo di deduzioni, detrazioni o benefici anche diversi da quelli fiscali, al possesso di requisiti reddituali.

Infine, a seguito delle nuove disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2020, nell’ambito della ridefinizione degli incentivi fiscali previsti dal Piano impresa 4.0, che hanno istituito un nuovo credito d’imposta per gli investimenti in beni nuovi strumentali, possono accedere al nuovo bonus (credito d’imposta) anche coloro che hanno adottato il regime forfettario. Il comma 186 dell’articolo 1 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, prevede che possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.

Dubbi sull’entrata in vigore dei limiti di accesso

Sono di questi giorni alcune ipotesi relativi alla possibilità o meno di far slittare al 2021 l’entrata in vigore dei nuovi limiti di accesso al regime forfettario relativamente ai “paletti” sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, e sulle spese per lavoro accessorio. Vi sono stati dei dubbi sull’entrata in vigore delle modifiche al regime, alimentate dalle disposizioni dello Statuto del Contribuente, e da quanto ribadito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 9 del 10 aprile 2019. La “flat tax” al 15% sul reddito da lavoro autonomo, per il 2020 si applicherebbe anche ai contribuenti che ricadono nelle cause di esclusione introdotte dalla Legge di Bilancio 2020. In particolare, secondo lo statuto del contribuente (Legge  n. 212 del 27 luglio 2000), tra l’entrata in vigore delle disposizioni tributarie e la loro applicazione devono trascorrere almeno 60 giorni. In virtù di ciò, i nuovi “paletti” si applicherebbero dal 2021. In merito risultano necessari, chiarimenti ufficiali per stabilire l’entrata in vigore effettiva delle nuove cause ostative, ma molto probabilmente verrà confermata l’entrata in vigore al 1° gennaio 2020.

 

Giuseppe Moschella

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento