730 congiunto per i coniugi, come funziona? La guida completa

Paolo Ballanti 19/05/26
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Il modello 730 congiunto permette a coniugi e uniti civilmente di presentare insieme i rispettivi modelli 730-2026.

Il modello 730 congiunto si qualifica quindi come una dichiarazione unica sotto il profilo della presentazione ma distinta per quanto riguarda redditi, deduzioni, detrazioni, bonus e altri dati fiscali che restano imputati separatamente al dichiarante e al coniuge.

Se la dichiarazione congiunta non presenta alcun vantaggio in termini di tassazione (essendo quest’ultima individualizzata a ciascun dichiarante) ha il merito di facilitare le operazioni di conguaglio (rimborsi o trattenute), in particolare nelle situazioni dove uno dei coniugi è privo del sostituto d’imposta e può pertanto avvalersi di quello dell’altro dichiarante.

Analizziamo la questione in dettaglio.

Indice

730 congiunto: quando si può presentare?

Per poter presentare il modello 730 congiunto è necessario che:

  • Entrambi i coniugi possiedano solo redditi indicati nel paragrafo “Chi può presentare il modello 730” delle istruzioni AE;
  • Almeno uno dei due coniugi possa utilizzare il modello 730.

Non è invece possibile utilizzare la forma congiunta se si presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci, compresi i minori e nel caso di decesso di uno dei coniugi prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.

730 congiunto: due dichiarazioni precompilate

Anche nelle ipotesi di presentazione della dichiarazione congiunta, l’Agenzia Entrate predispone comunque due distinti modelli precompilati, uno per ciascun coniuge.

730 congiunto: come si compila

All’interno del modello 730 congiunto va indicato come soggetto dichiarante il coniuge che ha come sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione, ovvero quello scelto per effettuare i conguagli d’imposta negli altri casi.

In caso di dichiarazione congiunta le schede per destinare l’8, il 5 e il 2 per mille dell’IRPEF sono inserite dai coniugi in due distinte buste. Su ciascuna busta vanno riportati i dati del coniuge che esprime la scelta.

La scheda dev’essere consegnata anche se non viene espressa alcuna scelta, indicando il codice fiscale e i dati anagrafici.

Nelle ipotesi di 730 congiunto il contribuente che intende far eseguire le operazioni di conguaglio al proprio datore di lavoro o ente pensionistico deve barrare entrambe le caselle “Dichiarante” e “Dichiarazione congiunta”. Il coniuge, al contrario, seleziona la sola casella “Coniuge dichiarante”.

Nel modello 730 il contribuente è tenuto a indicare i dati del sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) incaricato di provvedere alle operazioni di conguaglio, che si concretizzano in:

  • Trattenute a titolo di imposte non pagate (conguaglio negativo);
  • Rimborsi a titolo di imposte pagate in eccesso (conguaglio positivo).

Nel caso di dichiarazione 730 congiunta vanno indicati i dati del sostituto del dichiarante, mentre nel modello del coniuge dichiarante non va compilato il riquadro.

Nel rigo F1 della dichiarazione i contribuenti che presentano la dichiarazione congiunta devono compilare ciascuno nel proprio modello il rigo F1, indicando l’importo degli acconti versati con riferimento alla propria IRPEF, addizionale comunale all’IRPEF o cedolare secca.

730 congiunto: chi effettua il conguaglio da dichiarazione dei redditi

Nelle ipotesi di presentazione della dichiarazione 730 congiunta il soggetto tenuto ad effettuare le trattenute/rimborsi è quello indicato nell’apposita sezione “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”. Quest’ultimo coincide con il sostituto indicato dal soggetto dichiarante, dal momento che il coniuge dichiarante non deve compilare il suddetto campo.

Leggi anche: “Rimborso 730 2026 in busta paga: il calendario completo

Quali sono i vantaggi del 730 congiunto?

Come anticipato in premessa, il modello 730 congiunto permette di unificare le operazioni di conguaglio, che si concretizzano in:

  • Rimborso delle imposte pagate in eccesso;
  • Trattenuta delle imposte non pagate.

La dichiarazione congiunta è utile quando uno dei due soggetti è privo di sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico). Anziché pagare in autonomia le imposte (con modello F24) o attendere il rimborso diretto da parte dell’Agenzia Entrate, il coniuge può avvalersi del sostituto d’imposta dell’altro dichiarante, il quale provvederà a:

  • Rimborsare nel cedolino paga o in quello della pensione le imposte pagate in eccesso;
  • Trattenere nel cedolino paga o in quello della pensione le imposte non ancora liquidate.

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Paolo Ballanti

Dopo la laurea in Consulente del Lavoro, conseguita all’Università di Bologna nel 2012, dal 2014 si occupa di consulenza giuslavoristica ed elaborazione buste paga presso un’associazione di categoria in Ravenna. Negli anni successivi alla laurea ha frequentato tre master: El…Continua a leggere

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