Questione Xylella. L’UE decide, ma sulla base di cosa?

Scarica PDF Stampa
I recenti aggiornamenti giuridici ed extragiuridici circa la questione Xylella necessitano di un maggiore approfondimento rispetto a quanto già scritto in precedenza con l’articolo Xylella fastidiosa, epidemia o inganno? (1) e inoltre vanno necessariamente collegati con quanto scritto due anni orsono nell’articolo Regione Puglia, gli ulivi monumentali danno fastidio allo sviluppo (2), perché i due argomenti, seppur trattati a distanza di due anni, potrebbero essere in realtà connessi tra loro.

Ma quali sono i due argomenti? Il primo, come buona parte dell’Opinione pubblica già conosce, riguarda la diffusione del batterio della Xylella fastidiosa, un batterio da quarantena nei Paesi membri dell’UE, originario delle Americhe, che colpisce diverse piante e che, secondo un’esigua parte della comunità scientifica, è la principale causa del disseccamento dell’Ulivo e di altre piante. L’argomento, come detto, è stato già approfondito. Il secondo argomento, invece, riguarda la recente modifica legislativa dela L.R. 14/2007, ossia la L.R. Puglia 12/2013, recante “Integrazioni alla legge regionale 4 giugno 2007, n. 14 (Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali)”, che, in poche parole, permette l’espianto degli ulivi monumentali in deroga alle Norme tecniche di attuazione del piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio. Lasciando ai lettori l’onere di leggere l’articolo, qui mi soffermo solo a dire che questa L.R. permette, in buona sostanza, di scavalcare i vincoli posti dalla L.R. 14/2007 (voluta dallo stesso governo che l’ha modificata e che ad oggi è ancora in carica) e di espiantare anche gli Ulivi che lo stesso governo (lo ripeto) ha voluto tutelare.

Perché i due argomenti sono collegati? Perché secondo alcune voci (sempre meno esigue) esiste un piano, da parte della Regione Puglia, di desertificare il territorio, consentendo l’esecuzione di interessi meramente economici. Ma lasciamo il piano delle teorie e restiamo su quello dei fatti, che compete a noi giuristi.

Cerchiamo, dunque, di capirlo insieme, ripercorrendo alcune tappe.

11 aprile 2013. Viene promulgata la L.R. 12/2013 (che permette, in buona sostanza, gli espianti di Ulivi monumentali protetti dalla L.R. 14/2007).

21 ottobre 2014. I servizi fitosanitari della Regione Puglia segnalano ai servizi fitosanitari nazionali la comparsa del batterio di Xylella fastidiosa nel territorio della Provincia di Lecce.

13 febbraio 2014. La Commissione XIII Agricoltura discute la Risoluzioni 7-00148 L’Abbate, 7-00210 Zaccagnini e 7-00461 Mongiello: Interventi per la salvaguardia degli uliveti colpiti dal batterio Xylella fastidiosa” (3).

La commissione impegna il governo, tra l’altro, ad assumere iniziative dirette a impedire la eradicazione di tutti gli ulivi e a rendere il territorio interessato dal fenomeno del disseccamento rapido un laboratorio a cielo aperto di sperimentazione agro ecologica” e “ad incrementare e coordinare le attività di ricerca e sperimentazione circa il piano d’intervento, per completare la conoscenza dei meccanismi di diffusione del contagio e per individuare modalità di coltivazione resilienti e locali(resilienti, non resistenti, quindi non si parla di OGM…).

23 luglio 2014. La precedente esecuzione della Commissione Agricoltura viene abrogata e sostituita dalla decisione n. 497, che contiene misure più precise a seguito dei rilievi e delle indagini in campo eseguite dalle autorità italiane. Qui la trama s’infittisce. Perché sparisce di colpo la proposta di incrementare le attività di ricerca e sperimentazione su un batterio fino a pochi mesi prima sconosciuto? Perché non viene fatto alcun riferimento alle attività di analisi sulle piante predisposte dai servizi fitosanitari regionali? Quali sono le indagini eseguite nei 5 mesi che seguono la seduta della Commissione del 13 febbraio 2014? Perché sparisce di colpo l’obiettivo di conoscere i meccanismi di diffusione del contagio?

15 settembre 2014. Il Comitato fitosanitario nazionale esprime parere favorevole alla bozza di un Decreto volto a prendere misure di emergenza per “eradicare il batterio di Xylella fastidiosa” (attenzione, si parla di “eradicare il batterio”), ancora senza avere alcun riscontro scientifico alla mano.

17 settembre 2014. Presso il comitato permanente in materia di agricoltura viene stabilito di procedere con urgenza al fine di emanare il Decreto da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali. 

25 settembre 2014. La conferenza permanente Stato-Regioni emana il parere sullo schema di decredo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali recante “Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio della Repubblica italiana”. La conferenza esprime parere favorevole, con voto contrario delle Regioni Lazio e Lombardia, anche in questo caso in assenza di riscontri scientifici sulla patogenicità del batterio e solo sulla base di quanto affermato dal servizio fitosanitario della Regione Puglia che, ad oggi, non ha ancora fornito i risultati delle analisi su tutte le piante presuntivamente “infette” (4).

899680_869769709754930_1370104366_o

Ma v’è di più!

26 settembre 2014. Viene emanato il Decreto contenente “Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio della Repubblica italiana” (GU Serie generale n. 239 del 14.10.2014), il quale contiene alcune norme davvero singolari.

L’art. 3 del Decreto, al comma 1 stabilisce che I Servizi fitosanitari regionali effettuano annualmente indagini ufficiali  sui  vegetali  specificati,  nonche’  su  Acacia  saligna, Polygala myrtifolia, Spartium junceum,  Westringia  fruticosa,  e  su altre piante potenzialmente ospiti per rilevare l’eventuale  presenza dell’organismo specificato nei territori di competenza, sulla base di uno specifico piano di monitoraggio regionale”.  E il comma 3 prosegue: “Tali indagini tengono  conto  dei  dati  tecnici  e  scientifici disponibili, della biologia dell’organismo  specificato  e  dei  suoi vettori, della presenza e della biologia dei vegetali  specificati  o di piante verosimilmente  ospiti  dell’organismo  specificato,  e  di tutte  le  altre  informazioni  pertinenti  per  quanto  riguarda  la presenza dell’organismo specificato”. In buona sostanza il comma 3 dell’art. 4 stabilisce che tutto si basa su dati scientifici (mai pervenuti) e su piante che  verosimilmente (ossia senza alcun riscontro scientifico) potrebbero essere colpite dal batterio.

Ma il decreto non lascia certo adito ad ulteriori dubbi, proseguendo in questo modo: “Ai sensi dell’art. 8, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e’ fatto obbligo a chiunque e’ a  conoscenza, compresi gli enti pubblici e privati ed ogni altra istituzione scientifica, di dare immediata  comunicazione  al  Servizio  fitosanitario  regionale competente  per  territorio  della  comparsa effettiva o sospetta dell’organismo specificato in un’area o un sito di produzione ritenuti indenni”. In altre parole, se io vedo una foglia secca su un ramo, sono obbligato a comunicare al Servizio fitosanitario regionale il fatto, magari non sapendo che la foglia è seccata per altre cause! E poi, chi stabilisce che quell’area sia “ritenuta indenne”? Lo stabilisce il Servizio fitosanitario? E sulla base di cosa? Di analisi di laboratorio? E ancora, cosa s’intende per “ogni altra istituzione scientifica”? Anche un Istituto scientifico che si occupa di uccelli può dire la sua sulla presenza di un batterio sulle piante? Ma davvero?

Purtroppo, però, l’art. 6 comma 3 del Decreto riserva ulteriori sorprese: “Fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e  2, le Istituzioni scientifiche e gli altri soggetti che intendano avviare attivita’ di indagini e sperimentazione sull’organismo specificato devono darne preventivamente comunicazione al Servizio fitosanitario regionale competente, e devono tempestivamente  comunicarne  i  risultati agli stessi Servizi, prima di darne diffusione pubblica. Contrariamente a quanto avviene in tutte le attività di ricerca, il Decreto impone di non divulgare ricerche condotte autonomamente. In poche parole, l’unico Ente preposto alla ricerca è il Servizio fitosanitario regionale, che però non ha mai prodotto le analisi di laboratorio su tutte le piante presuntivamente affette dal presunto batterio! Ora pongo un interrogativo alla comunità scientifica: quando, nella storia, è stato impedito di svolgere e diffondere analisi scientifiche su un batterio? Quando un solo istituto, per giunta regionale, si arroga il diritto di decidere arbitrariamente su una questione tanto delicata quanto complessa quanto nuova? Quando alle Università e ai CNR di tutta Europa è stato chiesto di fare riferimento ad un Istituto regionale prima di diffondere le risultanze di un’indagine scientifica?

Ad ogni modo il non plus ultra del Decreto si trova nell’art. 10 comma 7 lett. e), il quale dispone: “Nella fascia  di  zona  infetta  di  1  km  contigua  alla  zona cuscinetto le misure includono: eliminazione di tutte le piante infette o  ritenute  tali  sulla base di ispezioni visive che mostrano sintomi ascrivibili a Xylella fastidiosa senza alcun esame analitico”. In altre parole, siccome nessuno può essere sicuro che il batterio sia endogeno e patogeno, e soprattutto siccome il Servizio fitosanitario Pugliese probabilmente non è in grado di fornire le risultanze scientifiche circa la diffusione del batterio, allora il Decreto mette le mani avanti e dice che basta solo un esame visivo. Insomma: vedo una foglia secca ed elimino la pianta!

Il Decreto in esame è stato attuato ed affidato al Comandante del Corpo Forestale dello Stato presso la Regione Puglia, Silletti, il quale lo ha applicato dapprima a Oria, nel brindisino e successivamente nei Comuni del Nord Salento, così come identificati dall’allegato 3 del Decreto stesso. Le reazioni popolari e i ricorsi al TAR Lecce e poi al TAR Lazio predisposti da diversi soggetti interessati hanno permesso di sospendere il piano.

In tutto ciò…chi si ricorda che la bozza del Decreto parlava di “eradicare il batterio”? Ma l’eradicazione riguarda il batterio o la pianta che lo ospita? E se si deve eradicare il batterio, perché il Decreto parla di eradicare le piante anche attraverso un esame visivo? E se la causa del disseccamento di una fogliolina fosse un’altra? Si eradica lo stesso? E perché non vengono effettuate analisi di laboratorio? Perché l’art. 3 comma 1 del Decreto parla di analisi annuali e poi si contraddice all’art. 10 comma 7 lett. e) in cui si parla di semplice analisi visiva? O si effettuano analisi o si procede all’eradicazione su esame visivo. Delle due, l’una.

La questione si fa ancora più confusa.

Infatti successivamente subentra l’Europa, prendendo in mano la situazione e confondendo ancora di più le acque.

28 aprile 2015. La Committee on Plants, Animals, Food and Feed (PAFF) emana una bozza di Decisione (5) con la quale in sostanza recepisce una parte del DM 25.09.14, con diverse modifiche. La bozza prevede anzitutto che la questione sia affrontata non con Direttiva, ma con una Decisione (che normalmente è applicabile a singole realtà e non a tutti gli Stati membri) che, però, nel preambolo si rivolge agli Stati membri, ma nel prosieguo cita il caso della Provincia di Lecce e di una parte della Provincia di Brindisi. Dunque è singolare che di per sé la bozza individui genericamente, confusamente e parzialmente i suoi destinatari.

Andando al contenuto, la bozza di Decisione specifica due cose.

La prima. E’ lasciata all’Italia la possibilità di applicare misure di contenimento in tutta la Provincia di Lecce, dove l’eradicazione non è più possibile. Ma non specifica cosa intende per “contenimento” e, inoltre, lascia intendere che dovrà essere il Governo italiano ad emanare un Decreto in grado di attuare la generica indicazione contenuta nella bozza.

La seconda. Anche se il PAFF lascia libertà allo Stato membro di applicare misure di contenimento, al contempo obbliga a “rimuovere tutte le piante infette” e a “testare le piante circostanti” in un raggio di 200 metri in una zona di 20 km adiacente alle Province di Brindisi e Taranto. Null’altro specifica, ma l’indicazione è curiosa perché – pur non avendo mai ricevuto dati certi e calcoli matematici circa la diffusione del batterio – il PAFF evidenzia una zona “di contenimento” in modo pressoché certo. E’ curioso che la bozza sia generica su taluni aspetti mentre è specifica su altri.

Ma v’è di più! La bozza prevede una “zona di contenimento” in un’area più a Sud dell’ultimo focolaio evidenziato, che risulta essere quello di Oria, nel brindisino. Dunque appare evidente che è inutile e dannoso eradicare piante “presuntivamente infette” in una zona più a Sud di un focolaio ormai accertato. Paradossalmente sarebbe stato più ragionevole creare una linea di contenimento nella zona tra Taranto e Torre Canne, ossia al confine tra la Penisola Salentina e il resto d’Italia, se proprio si vuole impedire la diffusione del batterio. O no?

Dunque tutto ciò lascia aperti parecchi dubbi sull’effettiva volontà di bloccare l’avanzata del batterio.

A margine di quanto appena detto vanno evidenziate due possibilità.

Premesso che occorre attendere qualche settimana per conoscere gli ulteriori sviluppi, se la bozza di Decisione sarà approvata così com’è, allora l’UE passerà di nuovo la “patata bollente” al Governo Italiano, il quale dovrà recepirla ed emanare un nuovo Decreto o modificare quello già esistente (il DM 25.09.14. Ed ecco spiegato il motivo della sua analisi).

Se invece la bozza sarà più analitica e lascerà solo pochi spazi di manovra al Governo Italiano, allora dovremo capire come scioglierà i dubbi posti dalla bozza e con quali risorse affronterà il problema, ma soprattutto quanta autonomia lascerà alle Istituzioni locali e governative.

Fatto sta che ancora non esiste uno studio scientifico in grado di dimostrare quanto la Xylella fastidiosa sia patogena sulle piante dell’ecosistema italiano e pugliese in particolare e soprattutto come e in che modo possa giungere in Europa, visto che è ormai acclarato che il batterio non sopravvive negli ambienti freddi e non supererà mai e poi mai l’appennino tosco-emiliano. E poi, se è vero com’è vero che il batterio è stato ritrovato in Francia (6), perché la bozza di riferisce solo alla Provincia di Lecce e non alla zona in cui è stato individuato il batterio francese? Qual è davvero il problema? Se il batterio dovesse mutare geneticamente, perché non occuparsi allora del caso francese? Se davvero dovesse adattarsi ad ambienti più freddi, perché manca uno studio approfondito sulla questione? Perché la decisione posta in commissione Agricoltura del 13.02.14 è stata abrogata? Senza uno studio scientifico serio e senza le risposte a queste domande non sapremo mai come stanno davvero le cose. Ma una cosa la sappiamo: la Regione Puglia e il Governo italiano si sono impegnati davvero tanto per “eradicare il batterio”. Peccato che le ruspe, poche settimane addietro, siano giunte per eradicare le piante, non il batterio.

 

1. https://www.leggioggi.it/2015/04/11/xylella-fastidiosa-epidemia-inganno/

2. https://www.leggioggi.it/2013/05/10/regione-puglia-gli-ulivi-monumentali-danno-fastidio-allo-sviluppo/

3. http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/xhtml/2014/09/17/13/leg.17.bol0298.data20140917.com13.html

4. http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_044996_126%20CSR%20PUNTO%2012%20ODG.pdf

5. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4887_en.htm

6. http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Xylella-batterio-individuato-per-la-prima-vola-in-Francia-9ed23088-de50-4500-be39-229cddc6f97a.html

Giovanni D’Elia

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento