In occasione delle vacanze estive i contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) si preoccupano di assicurare un’entrata economica aggiuntiva ai dipendenti attraverso la liquidazione in busta paga della quattordicesima mensilità.
Quest’ultima, a differenza della tredicesima (o gratifica natalizia), non è riconosciuta a tutti i lavoratori dipendenti ma esclusivamente a coloro cui si applica un CCNL/accordo aziendale che ne disciplini l’erogazione.
Analizziamo la questione in dettaglio.
Indice
Cosa disciplina il CCNL
La normativa di legge nulla dispone in merito alla quattordicesima, lasciando ai contratti collettivi nazionali di lavoro la definizione di:
- Modalità di calcolo della somma;
- Scadenza di pagamento;
- Periodo di maturazione;
- Assenze che non consentono la maturazione;
- Criterio di calcolo della maturazione in presenza di mesi parzialmente in forza o lavorati.
Se il CCNL non riconosce la quattordicesima il datore di lavoro, come condizione di maggior favore, può siglare un accordo aziendale con le rappresentanze sindacali, al fine di disciplinare la mensilità aggiuntiva.
Quando viene corrisposta la quattordicesima
Il CCNL applicato stabilisce la scadenza entro la quale liquidare la quattordicesima, di norma coincidente con i mesi estivi (cedolini di giugno o luglio). In base alle tempistiche imposte dalla contrattazione collettiva, la quattordicesima può essere inserita in uno dei dodici cedolini ordinari o, al contrario, riportata in una busta paga a parte.
| Scadenza di erogazione della quattordicesima | Cedolino ordinario o aggiuntivo? |
|---|---|
| Liquidazione con la busta paga di competenza del mese di giugno o luglio | Cedolino ordinario di giugno o luglio |
| Liquidazione entro il 22 luglio | Cedolino aggiuntivo, elaborato tra il cedolino ordinario di giugno (liquidato entro il 10 luglio) e quello di luglio (liquidato entro il 10 agosto) |
La quattordicesima equivale a una mensilità di stipendio
La quattordicesima spetta in misura pari ad una mensilità intera dello stipendio lordo. L’importo pieno è riconosciuto a quanti sono in forza per tutto il periodo di maturazione della somma, pari a dodici mesi, di norma decorrenti dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo (la tredicesima, al contrario, matura dal 1° gennaio al 31 dicembre dello stesso anno).
A quanto ammonta la quattordicesima
A meno che il CCNL applicato non disponga diversamente, la quattordicesima (se spettante per intero) equivale ad una mensilità della retribuzione lorda, nel suo importo in vigore nel mese di liquidazione della somma.
Ad esempio, se il dipendente Caio è in forza in azienda dal 1° gennaio 2014, avrà diritto nel cedolino di giugno 2026 alla quattordicesima mensilità, avendo maturato dodici mesi dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026. Con una retribuzione lorda mensile di 1.850,00 euro, la quattordicesima sarà riconosciuta in misura pari a tale importo.
Leggi anche: “Ferie e permessi in busta paga: come leggerli e calcolare i residui”
Quattordicesima in misura ridotta: quando
Nel momento in cui il dipendente non totalizza dodici mesi di maturazione della quattordicesima l’importo lordo spettante dev’essere riproporzionato secondo la seguente formula:
(Importo lordo della quattordicesima / 12) × mesi di maturazione della quattordicesima.
Tale ipotesi ricorre quando il dipendente è assunto o interrompe il rapporto nel corso del periodo di maturazione. Se Caio è assunto il 1° febbraio 2026, avrà diritto a: (1.850,00 / 12) × 5 mesi (febbraio–giugno) = 770,83 euro lordi.
Se nel periodo di maturazione ricorrono mesi parzialmente in forza, si utilizza il criterio individuato dal CCNL. Di norma quest’ultimo considera equivalente ad un mese intero ogni frazione di mese superiore a quindici giorni di calendario. Se l’assunzione avviene il 23 febbraio 2026, i mesi maturati saranno quattro (marzo, aprile, maggio, giugno) anziché cinque.
Assenze che non consentono la maturazione
I CCNL possono individuare una o più assenze che, se verificatesi nel corso del periodo di maturazione della quattordicesima, ne diminuiscono l’importo. Anche per le assenze può operare il criterio per cui, se l’assenza supera i quindici giorni di calendario, il mese interessato non concorre al calcolo della quattordicesima.
Le assenze che di norma non sono utili alla maturazione della quattordicesima sono:
- Assenza ingiustificata;
- Aspettativa non retribuita;
- Permessi non retribuiti;
- Assenza non retribuita.
Ad esempio, se Caio (assunto il 1° febbraio 2026) è in aspettativa non retribuita dal 1° aprile 2026 al 31 maggio 2026, la somma spettante sarà: (1.850,00 / 12) × 3 mesi (febbraio, marzo, giugno) = 462,50 euro lordi.
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