Ferie e permessi in busta paga: come leggerli e calcolare i residui

Paolo Ballanti 08/06/26
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Come leggere ferie e permessi in busta paga? La Legge 5 gennaio 1953, numero 4 impone ai datori di lavoro di consegnare, all’atto della corresponsione della retribuzione, ai lavoratori dipendenti un prospetto (cedolino) paga contenente le informazioni economico-normative riguardanti la prestazione lavorativa svolta.

A quest’ultima sono collegate, tra le altre cose, le assenze retribuite che il dipendente matura a titolo di ferie e permessi. L’ammontare delle assenze cui il dipendente ha ancora diritto appartiene pertanto alle voci del cedolino.

Analizziamo in dettaglio come ottenere il dato in questione.

Indice

Ferie e permessi in busta paga: come leggere le ferie residue

In calce alla busta paga sono esposti i giorni/ore di ferie residui nell’apposita casella, denominata “ore” o “giorni” di ferie totali. Quest’ultima è il risultato della seguente operazione:

Ferie residue anno precedente – ferie godute anno corrente + ferie maturate anno corrente = ferie residue all’ultimo giorno del mese di competenza del cedolino paga.

In base al programma di elaborazione paghe i dati possono essere ulteriormente dettagliati in: ferie maturate anno precedente + ferie maturate anno corrente – ferie godute anno precedente – ferie godute anno corrente = ferie residue.

Il campo delle ferie residue anno precedente esprime il saldo delle ore di assenza eventualmente ancora a disposizione del dipendente al 31 dicembre dell’anno precedente il mese di competenza del cedolino paga. Ad esempio, in busta paga di aprile 2026 il campo “Ferie residue anno precedente” indica le ore/giorni di ferie residui al 31 dicembre 2025.

La casella “Ferie maturate anno corrente” espone l’ammontare delle ore/giorni di ferie maturati dal dipendente dal 1° gennaio all’ultimo giorno del mese di competenza del cedolino paga. Per la natura della casella in parola il risultato non può essere in negativo.

Il campo “Ferie godute anno corrente” indica le ore/giorni di ferie goduti dal dipendente nella medesima annualità del mese di competenza del cedolino. Tale campo non può avere un valore positivo.

Nelle situazioni in cui il dipendente ottiene in busta paga la monetizzazione delle ferie residue, ad esempio in caso di cessazione del contratto, il campo relativo alle ferie residue è vuoto.

Ferie e permessi in busta paga: permessi ex-festività e ROL

Quanto descritto circa l’esposizione delle ferie in busta paga vale anche per i permessi retribuiti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale, territoriale o aziendale.

I CCNL possono, ad esempio, riconoscere ai dipendenti ore/giorni di permessi aggiuntivi alle ferie, a titolo di:

  • Permessi in sostituzione di festività abolite per legge (cosiddetti permessi ex-festività);
  • Riduzione dell’orario di lavoro (cosiddetti ROL).

Ferie e permessi in busta paga: altri riposi compensativi

Il datore di lavoro è altresì tenuto ad esporre eventuali altre ipotesi di riposi compensativi retribuiti, ad esempio quelli derivanti dalla cosiddetta “banca delle ore”.

Quest’ultima si concretizza nell’accantonamento in un apposito conto individuale intestato al dipendente delle ore di prestazione svolte oltre l’orario contrattuale. Le ore accantonate, così come i riposi compensativi goduti a tale titolo dal dipendente, sono esposti in cedolino al pari di ferie e permessi, in particolare:

  • Banca ore residua al 31 dicembre dell’anno precedente;
  • Riposi compensativi goduti nell’annualità corrente;
  • Banca ore maturata nell’annualità corrente;
  • Banca ore residua all’ultimo giorno di calendario del mese di competenza del cedolino.

Come sapere se le ferie e permessi in busta paga sono corretti

Il dipendente può agevolmente comprendere se il monte ore/giorni di ferie e permessi previsti dal CCNL applicato è corretto controllando il testo dell’accordo collettivo.

Quest’ultimo è indicato in busta paga attraverso il codice alfanumerico unico attribuito dal CNEL.

L’articolo 11 del Decreto-Legge 30 aprile 2026, numero 62 (in vigore dal 1° maggio 2026) impone infatti, al comma 2, di indicare il codice CNEL attribuito al contratto collettivo nazionale all’interno della busta paga da consegnare al dipendente all’atto dell’erogazione del compenso.

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Foto di copertina: iStock/AndreyPopov

Paolo Ballanti

Dopo la laurea in Consulente del Lavoro, conseguita all’Università di Bologna nel 2012, dal 2014 si occupa di consulenza giuslavoristica ed elaborazione buste paga presso un’associazione di categoria in Ravenna. Negli anni successivi alla laurea ha frequentato tre master: El…Continua a leggere

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