Proroga Naspi e Dis-coll: come funziona, soggetti interessati e nuovi requisiti

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Come noto, il “D.L. Sostegni” è stato approvato in Consiglio dei ministri del 19 marzo 2021, introducendo misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19. L’obiettivo è quello di assicurare un sistema rinnovato e potenziato di sostegni, calibrato secondo la tempestività e l’intensità di protezione che ciascun soggetto richiede. Tra le novità del decreto è possibile osservare diverse misure per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali di sostegno al reddito, ed in particolare in tema di NASpI e DIS-COLL, che vedranno una proroga con delle novità.

Nello specifico, per rendere l’accesso alle prestazioni più semplici – a causa del periodo emergenziale sanitario – è stato eliminato uno dei requisiti fondamentali. Infatti, è stato eliminato il requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione ai fini della concessione della NASpI.

La novità, però, riguarda esclusivamente le NASpI concesso fino alla fine del corrente anno. Dunque, il legislatore ha inquadrato tale misura come un intervento straordinario e temporaneo.

Ma andiamo in ordine e vediamo nello specifico come funziona la proroga della NASpI e DIS-COLL, chi sono i soggetti a chi spetta e quali sono i nuovi requisiti.

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Proroga Naspi e DIS-COLL: novità dal D.L. Sostegni

All’art. 16 del D.L. Sostegni, il Governo trova spazio anche per una novità per quanto riguarda la NASPI. In particolare, viene specificato che per le NASpI concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e fino al 31 dicembre 2021, il requisito di cui all’art. 3, co. 1, lett. c), del D.Lgs. n. 22/2015 non trova applicazione.

Cosa significa? Vuol dire che per il periodo indicato l’indennità Naspi è concessa a prescindere dalla sussistenza del predetto requisito. Si ricorda che l’art. 3, co. 1, lett. c), del D.Lgs. n. 22/2015 prevede che hanno diritto alla Naspi i lavoratori i quali abbiano maturato 30 giorni di effettivo lavoro nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

A tal fine, il Governo dovrà mettere sul piatto:

  • 121 milioni di euro per l’anno 2021;
  • 12 milioni di euro per l’anno 2022.

La stima degli effetti finanziari si basa su una platea di beneficiari costituiti da circa 139.000 lavoratori che, in base alle informazioni presenti negli archivi amministrativi risultavano cessati nel 2018 senza fruizione di NASpI, con almeno 13 settimane di contribuzione nell’ultimo quadriennio, ma con meno di trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti il licenziamento.

La fruizione dell’indennità per questi lavoratori, vista l’esiguità dei periodi lavorati e tenendo conto dei periodi presumibilmente già indennizzati nei 4 anni precedenti, è stata imposta pari a un mese, e, visto il termine di 68 giorni previsto per la presentazione della domanda di sussidio, non si sono esclusi gli eventi di licenziamento dei primi due mesi dell’anno.

La prestazione NASpI di questi lavoratori, calcolata sulla base delle retribuzioni percepite nei 4 anni precedenti, è risultata pari a 600 euro, a fronte di una retribuzione media mensile pari a 910 euro. Si sono quindi valutate le contribuzioni figurative di pertinenza e si è ipotizzato anche il pagamento di assegni famigliari pari a 50 euro mensili.

Cessazione Naspi e DIS-COLL: proroga REM automatica

L’art. 12 del D.L. Sostegni riconosce, altresì, l’erogazione di tre mensilità, quelle di marzo, aprile e maggio 2021, a titolo di REM (Reddito di emergenza), ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

A tal fine, è necessario che siano in possesso di un valore del reddito familiare nel mese di febbraio 2021 inferiore ad una soglia pari a 15.000 euro.

Le mensilità saranno tre e probabilmente occorrerà fare nuova domanda sul portale INPS anche per chi ha già ricevuto le altre rate nel 2020. La norma in esame prevede, per l’erogazione del Reddito di Emergenza, l’assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità prevista dal Decreto-legge in commento.

Inoltre, le quote di REM sono altresì riconosciute, indipendentemente dal possesso dei requisiti previsti e nella misura prevista per nuclei composti da un unico componente, ai soggetti con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore ad euro 30.000, che hanno terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 le prestazioni NASPI e DIS-COLL. Tra l’altro, è necessario non essere titolari alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, di:

  • un contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità;
  • di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

Il REM viene quindi esteso a tutti quelli che hanno concluso i pagamenti INPS dell’indennità di disoccupazione a partire da luglio 2020 fino a marzo 2021. Dunque quella che doveva essere semplicemente una riconferma, con la proroga di Naspi e Dis-Coll, viene modificata, già per quanto riguarda il periodo di tre mesi e non più due.

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Per approfondimenti:

decreto sostegni copertina 48351

Decreto Sostegni (eBook 2021)

Commento analitico di tutte le misure fiscali e sul lavoro del Decreto Sostegni, per aiutare imprese, lavoratori autonomi e famiglie in difficoltà.

Daniele Bonaddio

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