Cassa integrazione, nuova proroga Dl Sostegni: come funziona, scadenze, beneficiari

CIGO, CIGD e CISOA, stanziati 4,8 miliardi di euro per le proroghe del Dl Sostegni.

Paolo Ballanti 24/03/21
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A seguito dell’approvazione in Consiglio dei ministri avvenuta venerdì 19, il Decreto-legge “Sostegni” è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale del 22 marzo 2021, con entrata in vigore a partire dal giorno successivo e novità riguardo le misure di Cassa integrazione.

Il testo, dal titolo “Misure urgenti di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza COVID-19”, contiene 32 miliardi di euro di interventi in favore di imprese e famiglie, chiamati ad affrontare i risvolti economico – sociali della pandemia.

Di questi, 4,8 miliardi di euro sono destinatati a finanziare gli ammortizzatori sociali con causale “COVID-19” attraverso la previsione di:

  • Tredici settimane di Cassa integrazione ordinaria dal 1° aprile al 30 giugno 2021;
  • Ventotto settimane di Cassa integrazione in deroga e assegno ordinario a carico del FIS dal 1° aprile al 31 dicembre 2021;
  • Centoventi giorni di Cassa integrazione salariale operai agricoli dal 1° aprile al 31 dicembre 2021.

Le settimane di CIG previste dal Dl “Sostegni” si sommano a quelle già introdotte nel 2021 ad opera della Legge di bilancio, con un’importante novità riguardante la proroga del blocco dei licenziamenti al 31 ottobre prossimo, limitatamente alle aziende che accedono a Cassa in deroga, assegno ordinario e integrazione salariale operai agricoli.

Analizziamo la novità nel dettaglio.

Decreto Sostegni: tutte le misure e aiuti per lavoratori, famiglie e disoccupati

Cassa integrazione: 13 settimane CIGO

L’articolo 8 dedicato a “Nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale” prevede (comma 1) ulteriori settimane di ammortizzatori sociali in favore dei datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività per eventi riconducibili all’emergenza COVID-19.

In tal senso, vengono concesse tredici settimane di Cassa integrazione ordinaria (CIGO) dal 1° aprile al 30 giugno 2021. L’accesso all’ammortizzatore sociale è peraltro privo di costi per le imprese. Non è infatti dovuto il pagamento del contributo addizionale all’INPS, calcolato, come avviene per le ipotesi di accesso ordinario alla CIGO, sulle ore non lavorate dai dipendenti.

Si ricorda peraltro che la recente Legge di bilancio 2021 (Legge numero 178 del 30 dicembre 2020) ha previsto, nel periodo 1° gennaio – 31 marzo 2021, dodici settimane di CIGO con causale COVID-19, anch’esse senza il pagamento del contributo addizionale INPS.

All’orizzonte si prefigura pertanto una “staffetta” tra le settimane di Cassa previste in Manovra e quelle introdotte dal Dl “Sostegni”. A differenza di quanto accaduto per precedenti periodi di ammortizzatori COVID-19, l’accesso alle tredici settimane non è subordinato alla preventiva fruizione della CIGO introdotta in Legge di bilancio.

Facciamo l’esempio dell’azienda Alfa, la quale intende accedere alla CIGO nel periodo 1° aprile – 31 maggio 2021. La fruizione delle settimane di Cassa previste dal “Sostegni”, non è subordinata all’esaurimento, da parte di Alfa, delle dodici settimane “Legge di bilancio” dal 1° gennaio al 31 marzo.

Cassa integrazione: CIGD e assegno ordinario

Il Dl numero 41 interviene (articolo 8 comma 2) prevedendo ventotto settimane di Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) e assegno ordinario erogato dal FIS, nel periodo 1° aprile 2021 – 31 dicembre 2021.

I periodi, per i quali non è dovuto il contributo addizionale all’INPS, sono riservati ai datori di lavoro privati costretti a sospendere o ridurre l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza COVID-19.

Le ventotto settimane introdotte dal “Sostegni” si sommano ai periodi di Cassa disciplinati dalla Legge di bilancio pari a dodici settimane nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021.

Anche in questo caso, come accaduto per la CIGO, la norma non riserva l’accesso alla CIG o al FIS alle sole realtà che abbiano esaurito le dodici settimane previste in Manovra.

Peraltro, in attesa dei chiarimenti INPS, si può legittimamente presumere che eventuali settimane di Cassa ai sensi della Legge di bilancio, collocate in periodi successivi al 1° aprile 2021 saranno imputate ai periodi previsti dal Dl “Sostegni”.

beneficiari della proroga della Cassa integrazione

I lavoratori destinatari delle nuove settimane di Cassa integrazione sono tutti coloro in forza alla data di entrata in vigore del “Sostegni”, nello specifico il 23 marzo 2021.

Cassa integrazione: pagamento

Ai sensi dell’articolo 8 comma 6 al fine di razionalizzare, si legge nel testo, il “sistema di pagamento delle integrazioni salariali” i periodi non lavorati a seguito di accesso a CIGO, CIG ed assegno ordinario di cui al Decreto “Sostegni”, sono economicamente coperti dall’INPS con una delle seguenti modalità:

  • Anticipo in busta paga degli importi a carico dell’Istituto (con successivo recupero delle somme da parte del datore di lavoro rispetto ai contributi previdenziali da versare con modello F24);
  • Pagamento diretto al lavoratore dei periodi di Cassa da parte dell’INPS.

Cassa integrazione: domande

Ai sensi dell’articolo 8 comma 3 l’accesso alle settimane tanto di CIGO quanto di CIGD e assegno ordinario è subordinato all’inoltro di apposita domanda telematica all’INPS. Quest’ultima dovrà essere trasmessa, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività. In sede di prima applicazione, i termini per l’invio sono fissati alla fine del mese successivo quello di entrata in vigore del “Sostegni” (31 marzo 2021).

Cassa integrazione: invio istanze per pagamento diretto

In caso di pagamento diretto dell’INPS dei periodi di Cassa, il termine per l’invio telematico dei cosiddetti modelli “SR41”, necessari per l’accredito delle spettanze ai dipendenti, è fissato alla fine del mese successivo quello interessato dall’ammortizzatore ovvero, se posteriore, entro trenta giorni dall’adozione del provvedimento di autorizzazione.

Il termine in parola è fissato, in sede di prima applicazione della normativa, al trentesimo giorno successivo quello di entrata in vigore del “Sostegni”, soltanto nel caso in cui tale scadenza sia posteriore a quella ordinaria, sopra citata.

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Cassa integrazione: proroga CISOA

Il Decreto numero 41 concede dal 1° aprile al 31 dicembre 2021 l’accesso alla Cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) per un massimo di centoventi giorni.

La disposizione si aggiunge ai periodi di sostegno al reddito (massimo novanta giorni) introdotti dalla Legge di bilancio nel periodo 1° gennaio 2021 – 30 giugno 2021.

Cassa integrazione: istruzioni operative

Le istruzioni per modalità di invio delle domande di Cassa, trasmissione dei modelli “SR41” e procedure di esposizione delle somme anticipate per conto dell’INPS, saranno oggetto di apposita circolare da parte dell’Istituto di previdenza.

Cassa integrazione: proroga del blocco dei licenziamenti

L’accesso alle settimane di CIGD, assegno ordinario e Cassa integrazione operai agricoli preclude sino al 31 ottobre 2021 la possibilità per le aziende di procedere a:

  • Licenziamenti collettivi;
  • Licenziamenti individuali o plurimi per giustificato motivo oggettivo.

Il blocco, sia pure con alcune deroghe, è infatti prorogato per tutte le realtà economiche sino al 30 giugno 2021, rispetto alla precedente scadenza fissata al 31 marzo.

Limitatamente alle sole aziende che ricorreranno agli ammortizzatori sopra citati, lo stop proseguirà dal 1° luglio al 31 ottobre 2021.

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Libri utili

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Commento analitico di tutte le misure fiscali e sul lavoro del Decreto Sostegni, per aiutare imprese, lavoratori autonomi e famiglie in difficoltà.

Paolo Ballanti

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