Prestazioni Inps: come fare domanda per assegni familiari, Naspi e permessi 104

Paolo Ballanti 01/08/19
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Assegni nucleo familiare, indennità di disoccupazione e permessi Legge 104. Ciò che li accomuna è il fatto di essere tutte prestazioni economiche riconosciute dall’INPS a beneficio dei lavoratori dipendenti per far fronte ad esigenze legate alla vita personale o alla salute propria o dei familiari.

I punti in comune finiscono qui, perché ogni misura ha regole differenti sia per quanto riguarda i requisiti di accesso che i passi da seguire per richiederla.

Vediamo quindi nel dettaglio come ottenere le principali prestazioni INPS.

Prestazioni Inps: Assegni nucleo familiare

L’assegno nucleo familiare (o ANF) è una prestazione economica che l’INPS riconosce in virtù delle spese che il dipendente deve sostenere per i propri familiari.

Dal 1° aprile 2019 le domande di ANF possono essere presentate esclusivamente online sul sito www.inps.it se in possesso di PIN o credenziali SPID. In caso contrario, è possibile rivolgersi a Patronati e intermediari abilitati.

Invece fino al 31 marzo scorso (eccezion fatta per i casi di pagamento diretto da parte dell’INPS), l’assegno doveva essere richiesto direttamente all’azienda presentando l’apposito modulo ANF/DIP in formato cartaceo. Una procedura che dal 1° aprile rimane per i soli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI).

“Assegni familiari 2019: modalità, pagamento, calcolo, durata”

Discorso diverso per i dipendenti di aziende cessate o fallite, che dovranno presentare la domanda in via telematica avvalendosi di:

  • Sito web inps.it (se dotati di PIN dispositivo o credenziali SPID) sezione “Invio OnLine di domande di prestazioni a sostegno del reddito” e successivamente “Funzione ANF Ditte cessate e Fallite”;
  • Contact Center INPS, numero 803.164 da rete fissa o 06.164.164 da rete mobile (è necessario essere in possesso del PIN);
  • Per coloro che non sono in possesso del PIN è necessario rivolgersi a patronati o intermediari abilitati.

L’importo dell’assegno varia in base a:

  • Caratteristiche e numero dei componenti il nucleo familiare;
  • Reddito complessivo dei componenti il nucleo familiare.

In particolare quest’ultimo dev’essere composto per almeno il 70% da redditi da lavoro dipendente o ad esso assimilati e compreso nei limiti indicati ogni anno dall’INPS.

L’importo mensile spettante si ottiene in base ad apposite tabelle in cui si riporta il valore dell’assegno in base all’incrocio del dato relativo al numero dei familiari e del reddito complessivo. Le tabelle sono complessivamente tredici e vanno dalla 11 (nuclei composti da entrambi i genitori e almeno un figlio minore senza componenti inabili) alla 21 D (nuclei monoparentali dove il richiedente è celibe / nubile senza figli e con almeno un fratello, sorella o nipote).

Nella generalità dei casi l’ANF (eccezion fatta per i casi di pagamento diretto) viene anticipato dall’azienda in busta paga e da questa poi recuperato sui contributi da pagare con modello F24, dal momento che sono somme a carico dell’INPS. 

Prestazioni Inps: Indennità di disoccupazione NASPI

L’indennità di disoccupazione NASPI è quella prestazione riconosciuta dall’INPS per i casi di perdita involontaria del posto di lavoro. Sono inoltre ricompresi i casi di:

  • Dimissioni per giusta causa;
  • Licenziamento disciplinare;
  • Risoluzione consensuale intervenuta in sede protetta ovvero in ragione del rifiuto del dipendente al trasferimento ad altra sede purché distante più di 50 km dalla residenza o raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici;
  • Dimissioni nel periodo tutelato di maternità (corrispondente a 300 giorni prima della data presunta del parto fino al compimento di un anno di età del bambino).

Inoltre, per aver diritto alla NASPI è necessario:

  • Essere in stato di disoccupazione;
  • Aver totalizzato almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio della disoccupazione;
  • Aver totalizzato 30 giorni di effettivo lavoro nei 12 mesi precedenti l’inizio della disoccupazione.

“Naspi 2019: calcolo, importo massimo, durata, decorrenza”

Il primo passo per ottenere la NASPI è quello di dichiarare in via telematica l’immediata disponibilità al lavoro (la cosiddetta DID), collegandosi al sito https://did.anpal.gov. In mancanza delle apposite credenziali è necessario avvalersi di patronati e Centri per l’impiego.

In aggiunta alla DID è prevista la stipula presso i Centri per l’Impiego del “patto di servizio personalizzato” con cui il disoccupato dichiara la propria disponibilità a partecipare a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze oltre ad attività di carattere formativo e riqualificazione professionale impegnandosi ad accettare offerte di lavoro congrue in termini di retribuzione e distanza dal domicilio.

Infine, il disoccupato è tenuto ad inoltrare all’INPS la domanda di NASPI entro e non oltre 68 giorni dall’interruzione del rapporto di lavoro. Per farlo, deve collegarsi al sito dell’Istituto ed accedere alla sezione “Prestazioni a sostegno del reddito” se in possesso di PIN dispositivo, credenziali SPID o CNS. In alternativa è possibile chiamare il Contact center INPS o rivolgersi agli intermediari abilitati (patronati e CAF). Oltre alla domanda di NASPI dev’essere inviato anche il modello SR163 in cui dev’essere indicata la modalità di pagamento prescelta per l’indennità.

La NASPI (il cui importo è legato all’ammontare dei contributi versati nei 4 anni precedenti l’interruzione del rapporto) decorre dal giorno successivo quello di presentazione della domanda, comunque non prima che siano trascorsi 8 giorni dalla cessazione.

Prestazioni Inps: Permessi per assistenza disabili

Per ovviare alla retribuzione persa a seguito delle assenze dal lavoro, l’INPS si fa carico di ore o giorni di permesso retribuito a beneficio di:

  • Lavoratori disabili;
  • Lavoratori dipendenti genitori del disabile (anche se adottivi o affidatari), coniuge (o parte dell’unione civile), convivente, parenti e affini entro il 2° grado (entro il 3° grado se i genitori o il coniuge, la parte dell’unione civile o il convivente hanno compiuto i 65 anni di età ovvero sono anch’essi affetti da patologie invalidanti a carattere permanente o sono deceduti o mancanti).

I permessi spettano al dipendente disabile in misura pari a 2 ore giornaliere o, in alternativa, 3 giorni al mese.

Discorso diverso per i familiari: spettano 3 giorni al mese ad un solo lavoratore per assistere lo stesso disabile (referente unico), a patto che non sia ricoverato a tempo pieno.

I genitori del figlio disabile hanno invece diritto a:

  • Fino all’età di 3 anni, possono chiedere alternativamente il prolungamento del congedo parentale per un periodo complessivo (compreso il congedo ordinario) non superiore a 3 anni (da fruire entro il 12° anno di età), 2 ore di permesso giornaliero ovvero 3 giorni al mese continuativi o frazionati;
  • Dai 3 ai 12 anni di età del figlio, chiedere il prolungamento del congedo parentale (nei limiti sopra citati) o 3 giorni al mese continuativi o frazionati;
  • Per i figli di età superiore ai 12 anni, i genitori hanno diritto unicamente ai 3 giorni mensili.

La retribuzione relativa alle ore di permesso viene anticipata dall’azienda in busta paga e da questa poi recuperata sui contributi da versare all’INPS con modello F24, essendo somme a suo carico.

Per ottenere i permessi è necessario presentare apposita domanda all’INPS in modalità telematica (se in possesso del PIN, credenziali SPID o CNS) sul sito dell’Istituto nella sezione “Prestazioni a sostegno del reddito”, allegando i documenti comprovanti la disabilità. Eventuali variazioni devono essere comunicate entro 30 giorni.

In alternativa, è possibile chiamare il Contact center INPS o avvalersi dei patronati.

Paolo Ballanti

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